IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Viste le proprie deliberazioni del 29 dicembre 1986, del 3 agosto 1988 e del 29 marzo 1990 concernenti l'approvazione dei piani annuali di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno di cui alla legge 1 dicembre 1983, n. 651; Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992 convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che reca modifiche alla citata legge n. 64/1986; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento di funzioni dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, cosi' come modificato ed integrato dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con la legge 7 aprile 1995, n. 104; Visti in particolare gli articoli 8 e 9-bis del citato decreto legislativo n. 96/1993 che disciplinano la prosecuzione e il completamento degli interventi compresi nei piani annuali sopra citati, il cui finanziamento e' regolato da apposite convenzioni stipulate tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed i soggetti attuatori, nonche' dei progetti speciali e delle opere di cui alla delibera del CIPE dell'8 aprile 1987, n. 157; Viste le disposizioni in materia di attuazione dei programmi regionali di sviluppo e degli interventi compresi nella azione organica 6.3 stabilite con le deliberazioni del CIPE del 3 agosto 1988 e del 29 marzo 1990 sopra richiamate; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, concernente l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica ed il riordino delle competenze del CIPE; Visto l'art. 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha integrato il comma 108 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni per il trasferimento delle risorse finanziarie relative ad opere finanziate sui fondi della ex Agensud; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 94, comma 2, lettera f), che dispone il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con le modalita' previste dal sopra citato art. 23 della legge n. 449/1997; Vista la propria deliberazione del 6 agosto 1999 "Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE in attuazione dell'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144"; Considerato che l'art. 3 del decreto legislativo n. 112/1998 stabilisce il conferimento alle regioni delle funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale; Considerato che alle regioni destinatarie delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuite risorse corrispondenti per ammontare a quelle utilizzate dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti, come previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998; Considerato che l'ammontare delle risorse da trasferire, corrispondenti alle funzioni conferite, sara' pari a quello risultante dalla situazione contabile di ciascun intervento finanziato rilevata all'atto del trasferimento, tenuto conto di conguagli e recuperi; Considerato che la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni conferite e' determinata contestualmente all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998; Visto il parere della conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. In attuazione dell'art. 94, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la presente delibera regola i criteri e le modalita' di conferimento alle regioni delle funzioni relative agli interventi finanziati con i piani annuali di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno e con i progetti speciali e le opere di cui alla delibera del CIPE dell'8 aprile 1987, n. 157, attribuite al CIPE, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla Cassa depositi e prestiti in forza degli articoli 8 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche e integrazioni, nonche' di quelle relative ai programmi regionali di sviluppo di cui alle proprie deliberazioni del 29 dicembre 1986, del 3 agosto 1988 e del 29 marzo 1990 citate in premessa. 2. All'individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle singole regioni si provvedera', tenendo conto dei criteri di cui alla presente delibera, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi con la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997. 3. Relativamente agli interventi di cui agli articoli 8 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche e integrazioni, le regioni subentrano al CIPE, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla Cassa depositi e prestiti in tutti i rapporti attivi e passivi con gli enti attuatori, le imprese esecutrici e i terzi comunque interessati alla realizzazione degli interventi stessi, fermi restando a carico dello Stato gli eventuali oneri derivanti dal contenzioso riferito a fatti precedenti il trasferimento, se eccedenti i limiti dell'importo trasferito. 4. L'ammontare delle risorse da trasferire alle regioni, corrispondente alle funzioni di cui al punto 3, sara' pari a quello occorrente per il completamento degli interventi di cui al medesimo punto 3, risultante dalla situazione contabile di ciascun intervento, rilevata all'atto del trasferimento e tenuto conto di conguagli e recuperi. Saranno altresi' proporzionalmente trasferite alle regioni risorse pari a quelle utilizzate dallo Stato nell'ultimo triennio per l'esercizio delle funzioni conferite, rappresentate dal compenso riconosciuto alla Cassa depositi e prestiti per spese di amministrazione e dalle altre risorse utilizzate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 5. Nell'ambito delle funzioni trasferite ai sensi del punto 3 e' incluso il recupero di somme erogate a fronte di interventi oggetto di chiusura anticipata o di revoca, in conformita' alle specifiche clausole convenzionali. 6. Sempre nell'ambito delle funzioni trasferite ai sensi del punto 3, le economie comunque conseguite (revoche, chiusure anticipate, economie nella realizzazione degli interventi, recuperi IVA, interessi attivi, etc), secondo quanto specificato al medesimo punto 3, resteranno a disposizione delle singole regioni che potranno utilizzarle nell'ambito degli interventi trasferiti o riprogrammarle. 7. Le somme di cui al precedente punto 4, erogate a partire dall'esercizio finanziario 2000, saranno quantificate annualmente sulla base della media delle erogazioni dell'ultimo triennio e ripartite tra le singole regioni, mediante accredito sui conti correnti infruttiferi di tesoreria intestati alle regioni, in proporzione all'importo complessivo occorrente per il completamento degli interventi di competenza di ciascuna regione. 8. Le regioni forniranno semestralmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche per via telematica, i dati sull'utilizzo delle risorse trasferite e sulla realizzazione degli interventi, secondo modalita' concordate tra la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e il Ministero del tesoro medesimo. Roma, 5 novembre 1999 Il Presidente delegato: Amato Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1999 Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 102