IL COMITATO CENTRALE  PER L'ALBO NAZIONALE DELLE  PERSONE FISICHE E
GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI.
  Riunitosi nella seduta del 25 novembre 1999;
  Visto il decreto-legge  28 dicembre 1998, n.  451, convertito nella
legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante "Disposizioni urgenti" per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;
  Visto in  particolare l'art. 2, comma  3 del citato decreto  n. 451
del  1998 convertito  dalla  legge 40/1999  che  assegna al  Comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per
la protezione ambientale e per  la sicurezza della circolazione anche
con  riferimento all'utilizzo  delle  infrastrutture, da  realizzarsi
mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;
  Vista la direttiva  del Ministro dei trasporti  e della navigazione
n. 308 CTAG del 26 marzo  1999 circa l'utilizzo delle risorse ad esso
assegnate;
  Vista la delibera  n. 16/99, con la quale il  Comitato centrale per
l'albo  degli  autotrasportatori  ha   disposto  di  utilizzare,  per
realizzare interventi  finalizzati al miglioramento  della protezione
ambientale e della sicurezza  della circolazione, il 10% dell'importo
di L.  140.000.000.000 - pari  a L. 14.000.000.000 -  stanziato dalla
citata legge n. 40/1999;
  Considerato che con la stessa delibera  n. 16/99 e' stato deciso di
utilizzare prioritariamente parte di  detto importo per rimborsare le
imprese di autotrasporto delle quote  di pedaggio poste a loro carico
per  l'utilizzo obbligatorio  delle tratte  autostradali di  cui agli
accordi di  programma sottoscritti dal Ministero  del lavori pubblici
con gli  enti interessati  per il  dirottamento, nell'anno  1999, del
traffico dalle s.s. 1 e s.s. 206 sulla A12 e dalla s.s. 16 sulla A14;
  Visti i  predetti accordi di  programma e le  conseguenti ordinanze
prefettizie che prevedono:
  1) il  dirottamento obbligatorio  nel periodo dal  20 giugno  al 20
settembre 1999, del transito del  veicoli appartenenti alle classi 3,
4 e 5, con  esclusione di autobus e caravan, dalle s.s.  1 e s.s. 206
sulla A12,  nel tratto  compreso tra le  stazioni di  Collesalvetti e
Rosignano Marittimo;
  2) il  dirottamento obbligatorio, nel  periodo dal 20 luglio  al 30
settembre 1999 - limitatamente alla  fascia oraria compresa dalle ore
21.00  alle ore  6.00 -  del transito  del veicoli  appartenenti alle
classi 4  e 5, dalla  s.s. 16 sulla A14,  nel tratto compreso  tra le
stazioni di Fano e Termoli;
  Considerato che in  virtu' di tali accordi e' posta  a carico delle
imprese di  autotrasporto una quota  pari al 40% del  pedaggio dovuto
per i transiti dirottati su dette tratte autostradali;
  Considerato che sulla base delle indicazioni fornite dagli enti che
gestiscono  le predette  tratte  autostradali -  tenendo conto  delle
valutazioni effettuate tramite il  rilevamento di campionatura per la
A12  e  del  volume  di  traffico rilevato  sulla  A16  in  occasione
dall'analogo provvedimento  preso nell'anno 1998 -  e' presumibile un
volume di fatturato complessivo, per  il transito dirottato, di circa
L. 1.500.000.000,  di cui il 40%  e' posto a carico  delle imprese di
autotrasporto;
  Ritenuto che  detta quota di  pedaggio, per un  presumibile importo
complessivo di circa L. 600.000.000,  vada rimborsata alle imprese di
autotrasporto, utilizzando parte dei fondi - L. 14.000.000.000 - resi
disponibili per le  finalita' indicate ai punti 2 e  3 della delibera
n. 16/99;
  Ritenuto  comunque di  dover  ristorare completamente  la quota  di
pedaggio posta  a carico delle imprese  di autotrasporto, provvedendo
all'eventuale  integrazione   dell'importo  ritenuto  presuntivamente
necessario di L. 600.000.000 -  laddove cio' si rendesse necessario a
seguito di  una maggiore complessiva richiesta  di rimborso derivante
dalla valutazione  delle domande  presentate - utilizzando  parte dei
sopraindicati fondi resi disponibili per la finalita' di cui ai punti
2 e 3 della delibera n. 16/99;
                              Delibera:
  1. La quota  del 40% posta a carico delle  imprese di autotrasporto
di cose  per conto di  terzi per  i pedaggi autostradali  relativi ai
transiti  deviati obbligatoriamente  sulle tratte  autostradali della
A12 e della A14, di cui al successivo punto 2, e' soggetta a rimborso
a favore delle stesse imprese di autotrasporto.
  2. I  rimborsi sono dovuti per  i soli transiti effettuati  tutti i
giorni, dalla  ore 0  alle ore  24 nel  periodo dal  20 giugno  al 20
settembre 1999, dai veicoli in disponibilita' delle imprese di cui al
successivo  punto  4  ed  appartenenti  alla classi  3,  4  e  5,  ad
esclusione  degli  autobus e  dei  caravan,  sulla tratta  della  A12
compresa  tra le  stazioni  di Collesalvetti  e Rosignano  Marittimo,
nonche' effettuati tutti i giorni dalle  ore 21.00 alle ore 6.00, nel
periodo  dal  20  luglio  al   30  settembre  1999  dai  veicoli,  in
disponibilita'  delle  imprese  di  cui  al  successivo  punto  4  ed
appartenenti alle classi  4 e 5, sulla tratta della  A14 compresa tra
le stazioni di Fano e Termoli.
  3. I predetti  rimborsi sono dovuti esclusivamente per  i pedaggi a
riscossione  differita mediante  fatturazione  gestiti attraverso  il
sistema telepass  e sono  effettuati direttamente dalla  societa' che
gestisce  tale  sistema di  pagamento  differito  del pedaggio  sulle
fatture intestate ai soggetti aventi titolo al rimborso.
  4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delle
imprese  iscritte   all'Albo  nazionale   delle  persone   fisiche  e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di  cose per conto di terzi
di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' a favore
delle cooperative aventi i requisiti  mutualistici di cui all'art. 26
del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,
dei consorzi e delle societa' consortili costituiti a norma del libro
V, titolo X,  capo II, sezione II e II-bis  del codice civile, aventi
nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto,  che risultino iscritti al
predetto  Albo  nazionale  nel  periodo in  cui  hanno  effettuato  i
transiti  per i  quali viene  richiesto  il rimborso  della quota  di
pedaggio.  Qualora  una  cooperativa,  un consorzio  o  una  societa'
consortile abbia fra  i propri associati sia imprese  non iscritte al
predetto  Albo  nazionale,  sia  imprese  iscritte,  il  rimborso  va
richiesto esclusivamente per i viaggi effettuati da quest'ultime.
  5. I rimborsi sono, altresi',  effettuati a favore delle imprese di
autotrasporto di  merci per  conto di  terzi aventi  sede in  uno dei
Paesi dell'unione europea  ed in regola con le  norme sull'accesso al
mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
  6. Ai fini del rimborso  ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e
societa' consortile,  entro il  termine ultimo  del 31  gennaio 2000,
pena  l'esclusione dal  diritto, trasmette  a mezzo  raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  al   Comitato  centrale  per  l'albo  degli
autotrasportatori di cose  per conto di terzi, con sede  in Roma, via
Giuseppe Caraci, 36,  una domanda, redatta utilizzando  il modello di
cui all'allegato  1 alla  presente delibera,  che oltre  ad attestare
l'iscrizione  del  soggetto  richiedente all'Albo  nazionale  di  cui
all'art. 1 della  legge 6 giugno 1974, n. 298,  attesti altresi', nel
caso che il soggetto richiedente  sia una cooperativa, un consorzio o
una societa' consortile tra imprese, che le singole imprese aderenti,
che esercitano l'attivita' di autotrasporto, siano anch'esse iscritte
a detto Albo. Nella domanda deve  inoltre essere indicato il codice o
i codici  d'identificazione assegnati allo stesso  soggetto giuridico
dalla  Societa' concessionaria  autostradale che  emette le  fatture.
Qualora una cooperativa, consorzio o  societa' consortile abbia fra i
propri  associati anche  imprese  non iscritte  all'Albo, la  stessa,
oltre  al  citato codice  di  identificazione  assegnato al  soggetto
giuridico  intestatario delle  fatture, deve  anche trasmettere,  ove
esistente, l'elenco  dei sottocodici  associati alle sole  imprese di
autotrasporto di cose per conto  di terzi, ad essa aderenti, iscritte
all'Albo nazionale.  I richiedenti potranno, unitamente  alla domanda
ed alla documentazione allegata di cui sopra, trasmettere al Comitato
centrale per  l'albo degli autotrasportatori, su  supporto magnetico,
secondo le  specifiche tecniche di  cui all'allegato 2  alla presente
delibera, i dati necessari per l'istruttoria dell'istanza.
  7. Nel  caso in  cui i pedaggi  per i quali  si chiede  il rimborso
siano stati fatturati a  cooperative, consorzi e societa' consortili,
le singole imprese ad esse aderenti debbono espressamente autorizzare
l'effettuazione dei  rimborsi sulle  predette fatture  intestate alle
cooperative,  ai consorzi  o  alle societa'  consortili; le  predette
autorizzazioni  non  sono  richieste   qualora  dallo  statuto  della
cooperativa, del consorzio  o della societa' consortile  si evinca il
potere  di concludere  in  nome  proprio e  per  conto delle  imprese
associate,  contratti e  convenzioni  per l'acquisto  di servizi.  Le
autorizzazioni, qualora dovute, vanno  trasmesse al Comitato centrale
per  l'albo  degli  autotrasportatori,  unitamente  alla  domanda  di
rimborso;  tali autorizzazioni  sono  rilasciate attraverso  apposita
dichiarazione,  la cui  sottoscrizione  puo'  non essere  autenticata
qualora  accompagnata  da  fotocopia  di un  documento  in  corso  di
validita' del dichiarante.
  8.  Per  le imprese,  le  cooperative,  i  consorzi e  le  societa'
consortili che, nelle  tratte e nei periodi di riferimento  di cui al
precedente  punto 2,  si  sono  avvalse di  sistemi  di pagamento  di
pedaggi a  riscossione differito,  il rimborso e'  dovuto solo  per i
pedaggi per i quali e' stato utilizzato il sistema telepass.
  9.  Le imprese  che  hanno aderito  o cessato  di  aderire a  forme
associate nel corso  dei periodi di riferimento di  cui al precedente
punto 2,  debbono presentare una distinta  domanda a loro nome  per i
transiti  effettuati nei  periodi  rispettivamente, antecedenti  alla
data  di adesione  alla cooperativa,  al consorzio  ed alla  societa'
consortile,   ovvero   successivi   alla  cessazione   del   rapporto
associativo.
  10. Le  cooperative, i  consorzi e  le societa'  consortili debbono
altresi' allegare alla domanda  copia autenticata del proprio statuto
dal quale  risultino i requisiti  indicati al punto 4  della presente
delibera.  Qualora tale  documentazione  sia stata  gia' prodotta  in
allegato alla domanda di riduzione dei pedaggi per l'anno 1998, sara'
sufficiente  indicare tale  circostanza attraverso  una dichiarazione
resa  nel  corpo della  domanda,  nella  quale deve  essere  altresi'
dichiarato che non sono frattanto intervenute modifiche statutarie.
  11. Per le imprese aventi  sede in altro Paese dell'Unione europea,
l'esercizio di autotrasporto merci per  conto di terzi deve risultare
dalla  copia   autenticata  della  licenza  comunitaria   di  cui  al
regolamento  CEE  n. 881/92  del  26  marzo  1992, da  allegare  alla
domanda,  fermi restando  gli altri  requisiti, condizioni  e termini
richiesti per  le imprese  italiane. Qualora tale  documentazione sia
stata  gia' precedentemente  allegata alla  domanda di  riduzione dei
pedaggi per l'anno 1998,  sara' sufficiente indicare tale circostanza
attraverso  una dichiarazione  resa  nel corpo  della domanda,  nella
quale deve essere  altresi' dichiarato di essere  tuttora titolare di
tale licenza.
  12. Il  Comitato centrale per l'albo  degli autotrasportatori, dopo
l'esame  delle domande  pervennute, trasmette  su supporto  magnetico
alla Societa' che  gestisce il sistema telepass i  dati necessari per
il calcolo  dei rimborsi da  effettuare a favore di  ciascuna impresa
avente titolo. Tale dati verranno sottoposti a controllo della stessa
societa' al  fine di ottenere  una situazione congruente per  il buon
esito del calcolo definitivo dei rimborsi.
  13. Conclusa la fase di cui al precedente punto 12, la societa' che
gestisce il  sistema telepass invia  al Comitato centrale  per l'albo
degli  autotrasportatori, entro  quarantacinque  giorni, un  supporto
magnetico  contenente  il   rendiconto  riepilogativo  degli  importi
relativi  ai transiti  per  i quali  e'  prevista l'applicazione  del
rimborso.  Il  rendiconto  riepilogativo degli  importi  relativi  ai
transiti  per i  quali e'  prevista l'applicazione  del rimborso.  Il
rendiconto  indica   il  codice   identificativo  del   rapporto  tra
l'impresa,  la cooperativa,  il consorzio  e la  societa' consortile,
alla quale e' stato fatturato il pedaggio, e la societa'.
  14.  L'importo corripondente  ai minori  introiti conseguenti  alla
erogazione  dei  rimborsi  e'  corrisposto  in  unica  soluzione  dal
Comitato centrale  per l'albo  degli autotrasportatori  alla societa'
che  gestisce   il  sistema  telepass  per   le  tratte  autostradali
interessate dalla presente delibera.
  15. La societa' da' seguito  ai rimborsi ai soggetti aventi titolo,
secondo  le modalita'  previste  dalla convenzione  stipulata tra  la
stessa societa' ed il Comitato centrale.
  16. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 3 dicembre 1999
                                             Il presidente: De Lipsis