IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante
"Attuazione della direttiva 94/25 CE in materia di progettazione,
costruzione e immissione in commercio delle unita' da diporto", come
modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, e dalla
legge 30 novembre 1998, n. 413;
Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante
approvazione del "regolamento di sicurezza per la navigazione da
diporto";
Visto l'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 436 del 1996
che prevede l'adozione di modifiche del regolamento di sicurezza per
la navigazione da diporto, in considerazione delle disposizioni
introdotte con il decreto legislativo medesimo;
Considerata pertanto la necessita' di armonizzare la disciplina
vigente in materia di sicurezza della navigazione da diporto con le
modifiche introdotte dal citato decreto legislativo n. 436 del 1996;
Considerato altresi' che l'evoluzione normativa e tecnologica
verificatasi nel settore della nautica richiede un aggiornamento
delle disposizioni contenute nel regolamento di sicurezza della
navigazione da diporto, approvato con decreto ministeriale 21 gennaio
1994, n. 232, per la parte riguardante le unita' da diporto
rientranti nella categoria delle imbarcazioni e dei natanti;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre
1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di
cui alla nota n. 4941 in data 4 ottobre 1999;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per il rilascio
del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio
nonche' le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a
bordo delle unita' da diporto in relazione alla navigazione
effettivamente svolta. Resta nella responsabilita' del conduttore
dotare l'unita' degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di
sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni
meteomarine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che
intende effettivamente intraprendere. La disciplina del presente
regolamento si applica alla navigazione intrapresa nelle acque
marittime ed interne dalle unita' da diporto di seguito indicate:
a) unita' con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri,
munite di marcatura CE, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 436, e successive modificazioni;
b) unita' da diporto rientranti nella categoria delle imbarcazioni
e dei natanti, conformi alle prescrizioni della legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni.
2. Per la navigazione intrapresa con unita' da diporto rientranti
nella categoria dei natanti, di cui all'articolo 13, comma 3, della
legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, le
disposizioni del presente decreto si applicano limitatamente a quanto
stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per
il numero delle persone trasportabili, nonche' per il motore
ausiliario.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 11 febbraio 1971, n. 50, reca "Norme sulla
navigazione da diporto".
- Il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile
1994.
- Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 436, come modificato dall'art. 5 del
decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, recante
disposizioni integrative e correttive del citato decreto
legislativo n. 436 del 1996, e' il seguente:
"Art. 19 (Disposizioni transitorie). - 1. Fino al 16
giugno 1998 possono essere immesse in commercio e in
servizio unita' da diporto a componenti conformi alle
prescrizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e
successive modificazioni.
2. Alle unita' da diporto di cui al presente decreto, si
applicano le norme previste dal regolamento di sicurezza
per la navigazione da diporto, approvato con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio
1994, n. 232, in attesa delle modifiche regolamentari
conseguenti alle nuove specie di navigazione introdotte con
il decreto stesso.
3. I natanti da diporto di cui all'art. 13 della
legge sulla nautica da diporto, riconosciuti idonei
dall'ente tecnico per la navigazione senza alcun
limite e muniti di certificato di omologizione e di
dichiarazione di conformita' al prototipo, possono
navigare entro 12 miglia dalla costa. Analogamente
possono navigare entro tale limite le unita' costruite in
singolo esemplare se munite della certificazione di
idoneita' rilasciata dall'ente tecnico. Durante la
navigazione copia delle certificazioni deve essere tenuta
a bordo".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri":
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
spressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri; possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Per il titolo del decreto legislativo n. 436/1996
v. nelle premesse del presente decreto.
- Il testo dell'art. 13, comma 3, della legge 11
febbraio 1971, n. 50, e' il seguente:
"I natanti possono navigare entro sei miglia dalla
costa, salvo quelli indicati nel comma seguente".