IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista  la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n. 436, recante
"Attuazione  della  direttiva  94/25  CE in materia di progettazione,
costruzione  e immissione in commercio delle unita' da diporto", come
modificato  dal  decreto  legislativo 11 giugno 1997, n. 205, e dalla
legge 30 novembre 1998, n. 413;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  gennaio 1994, n. 232, recante
approvazione  del  "regolamento  di  sicurezza  per la navigazione da
diporto";
  Visto  l'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 436 del 1996
che  prevede l'adozione di modifiche del regolamento di sicurezza per
la  navigazione  da  diporto,  in  considerazione  delle disposizioni
introdotte con il decreto legislativo medesimo;
  Considerata  pertanto  la  necessita'  di armonizzare la disciplina
vigente  in  materia di sicurezza della navigazione da diporto con le
modifiche introdotte dal citato decreto legislativo n. 436 del 1996;
  Considerato  altresi'  che  l'evoluzione  normativa  e  tecnologica
verificatasi  nel  settore  della  nautica  richiede un aggiornamento
delle  disposizioni  contenute  nel  regolamento  di  sicurezza della
navigazione da diporto, approvato con decreto ministeriale 21 gennaio
1994,  n.  232,  per  la  parte  riguardante  le  unita'  da  diporto
rientranti nella categoria delle imbarcazioni e dei natanti;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 20 settembre
1999;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di
cui alla nota n. 4941 in data 4 ottobre 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Finalita' e campo di applicazione
  1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per il rilascio
del  certificato  di  sicurezza  ed  individua i mezzi di salvataggio
nonche'  le  dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a
bordo   delle   unita'  da  diporto  in  relazione  alla  navigazione
effettivamente  svolta.  Resta  nella  responsabilita' del conduttore
dotare  l'unita'  degli  ulteriori  mezzi  e  delle  attrezzature  di
sicurezza  e  marinaresche  necessarie  in  relazione alle condizioni
meteomarine  e  alla  distanza da porti sicuri per la navigazione che
intende  effettivamente  intraprendere.  La  disciplina  del presente
regolamento  si  applica  alla  navigazione  intrapresa  nelle  acque
marittime ed interne dalle unita' da diporto di seguito indicate:
  a)  unita'  con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri,
munite di marcatura CE, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 436, e successive modificazioni;
  b)  unita' da diporto rientranti nella categoria delle imbarcazioni
e  dei  natanti,  conformi  alle prescrizioni della legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni.
  2.  Per  la navigazione intrapresa con unita' da diporto rientranti
nella  categoria  dei natanti, di cui all'articolo 13, comma 3, della
legge  11  febbraio  1971,  n.  50,  e  successive  modificazioni, le
disposizioni del presente decreto si applicano limitatamente a quanto
stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per
il   numero  delle  persone  trasportabili,  nonche'  per  il  motore
ausiliario.
 
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  La legge   11 febbraio 1971, n. 50, reca  "Norme sulla
          navigazione da diporto".
            - Il  decreto ministeriale 21  gennaio 1994, n. 232,   e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 87 del 15 aprile
          1994.
            - Il testo dell'art.  19  del    decreto  legislativo  14
          agosto  1996,  n.   436, come   modificato dall'art. 5  del
          decreto legislativo   11 giugno 1997,   n.    205,  recante
          disposizioni  integrative  e correttive  del citato decreto
          legislativo n. 436 del 1996, e' il seguente:
            "Art.  19    (Disposizioni transitorie). -  1. Fino al 16
          giugno 1998  possono  essere  immesse  in  commercio  e  in
          servizio  unita'  da  diporto  a componenti conformi   alle
          prescrizioni della legge    11  febbraio  1971,  n.  50,  e
          successive modificazioni.
            2. Alle unita' da diporto di  cui al presente decreto, si
          applicano  le  norme previste dal regolamento  di sicurezza
          per la navigazione da diporto, approvato  con decreto   del
          Ministro    dei trasporti  e della navigazione  21  gennaio
          1994,  n.  232,  in attesa  delle  modifiche  regolamentari
          conseguenti alle nuove specie di navigazione introdotte con
          il decreto stesso.
            3.    I natanti   da  diporto di  cui all'art.  13  della
          legge  sulla nautica   da diporto,   riconosciuti    idonei
          dall'ente    tecnico  per   la navigazione    senza   alcun
          limite  e   muniti  di   certificato  di omologizione e  di
          dichiarazione      di  conformita'  al  prototipo,  possono
          navigare entro    12  miglia  dalla  costa.    Analogamente
          possono  navigare entro tale limite le unita'  costruite in
          singolo esemplare se  munite  della    certificazione    di
          idoneita'    rilasciata   dall'ente   tecnico.   Durante la
          navigazione copia  delle certificazioni deve essere  tenuta
          a bordo".
            - Si riporta il testo dell'art.  17, comma 3, della legge
          23   agosto  1988,     n.    400,    recante    "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri":
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al    Ministro,  quando    la  legge
          spressamente  conferisca   tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri; possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione".
           Note all'art. 1:
            -  Per il  titolo  del  decreto legislativo  n.  436/1996
          v.  nelle premesse del presente decreto.
            -  Il  testo  dell'art.  13,  comma    3,  della legge 11
          febbraio 1971, n.  50, e' il seguente:
            "I natanti  possono navigare   entro sei    miglia  dalla
          costa, salvo quelli indicati nel comma seguente".