L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI
  Nella seduta del Consiglio del 6 dicembre 1999;
  Vista  la direttiva  90/388/CEE  della  Commissione, relativa  alla
concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
  Vista  la  direttiva  96/2/CE  della Commissione  che  modifica  la
direttiva  90/388/CEE  in  relazione   alle  comunicazioni  mobili  e
personali;
  Vista  la  direttiva 96/19/CE  della  Commissione  che modifica  la
direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle
telecomunicazioni;
  Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sulla  "Interconnessione   nel  settore  delle   telecomunicazioni  e
finalizzata a garantire il  servizio universale e l'interoperabilita'
attraverso  l'applicazione  dei principi  di  fornitura  di una  rete
aperta (ONP)";
  Vista la legge  31 luglio 1997, n. 249,  relativa alla "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  e  norme  sui
sistemi  delle telecomunicazioni  e radiotelevisivo",  in particolare
l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14) e l'art. 4;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994 di
"Approvazione  della convenzione  stipulata dal  Ministero P.T.  e la
Omnitel Pronto Italia S.p.a. per l'espletamento del servizio pubblico
radiomobile e  di comunicazione  con il  sistema di  tecnica numerica
denominato GSM",  pubblicato nel supplemento ordinario  alla Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1995;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1994
di  "Approvazione della  convenzione  stipulata  dal Ministero  delle
poste  e  delle   telecomunicazioni  e  la  Telecom   S.p.a.  per  la
realizzazione  e  la  gestione  della  rete  per  l'espletamento  del
servizio  in  tecnica  numerica   GSM",  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1995;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318,   relativo  al  "Regolamento  di   attuazione  di  direttive
comunitarie";
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni
in materia di interconnessione  nel settore delle telecomunicazioni",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
  Vista  la  propria  delibera  n. 85/98  del  22  dicembre,  recante
"Condizioni economiche di offerta  del servizio di telefonia vocale",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999;
  Vista  la propria  delibera n.  10/99  del 16  marzo 1999,  recante
"Condizioni  economiche  delle  comunicazioni  fissomobile  originate
dalla rete di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
70 del 25 marzo 1999;
  Vista la propria  delibera n. 197/99 del 7  settembre 1999, recante
"Identificazione  di organismi  di telecomunicazioni  aventi notevole
forza di mercato";
  Visto il parere della Commissione  europea (Direzione generale IV e
Direzione generale  XIII), pervenuto  all'Autorita' in data  9 agosto
1999;
  Vista  la  decisione   del  14  luglio  1999   di  sospensione  del
procedimento  alla   luce  dell'invio  all'Autorita'   garante  della
concorrenza    e   del    mercato   della    richiesta   di    parere
sull'identificazione   di  organismi   di  telecomunicazioni   aventi
notevole forza di mercato;
  Sentiti gli operatori  licenziatari di reti e  servizi di telefonia
fissa;
  Sentiti gli operatori mobili Wind S.p.a. e Blu S.p.a.;
  Sentite le associazioni dei consumatori;
  Sentita la societa' Telecom Italia S.p.a;
  Sentita la societa' Telecom Italia Mobile S.p.a.;
  Sentita la societa' Omnitel Pronto Italia S.p.a.;
  Vista  la proposta  di  Telecom Italia  S.p.a.  sulle modalita'  di
tariffazione delle comunicazioni fissomobile presentata all'Autorita'
il 1 febbraio 1999;
  Visti gli atti del procedimento;
  Udita la  relazione al  Consiglio dell'avv. Alessandro  Luciano sui
risultati dell'istruttoria,  ai sensi  dell'art. 32,  del regolamento
concernente l'organizzazione e  il funzionamento dell'Autorita' nella
seduta del consiglio del 10 novembre 1999;
  Visto  il parere  dell'Autorita'  garante della  concorrenza e  del
mercato pervenuto all'Autorita' in data 1 dicembre 1999;
  Udita la relazione finale al consiglio dell'avv. Alessandro Luciano
nella seduta del 6 dicembre 1999;
  Considerando quanto segue:
  ParteI - Le comunicazioni  fissomobile nella disciplina comunitaria
e nazionale.
  Il 1998  rappresenta un anno  di radicale cambiamento  nei rapporti
tra mercato delle comunicazioni  mobili e mercato delle comunicazioni
fisse.  La  ragione  principale  di  tale  cambiamento  deriva  dalla
liberalizzazione del  mercato delle reti  e dei servizi  di telefonia
fissa  che  segna  l'avvio  della concorrenza  su  tale  mercato,  in
presenza  di un  mercato gia'  aperto alla  concorrenza quale  quello
delle comunicazioni mobili.
  Tale  cambiamento  porta  le  Autorita' europee  e  nazionali,  sia
garanti  della  concorrenza  sia   di  regolamentazione,  a  svolgere
indagini e ad intervenire nel segmento di mercato delle comunicazioni
fissomobile.  Oltre  all'avvio,  gia'  a partire  dal  gennaio  1998,
dell'indagine della Direzione generale IV sulle condizioni economiche
di interconnessione  mobilefisso e  fissomobile; nella  maggior parte
dei Paesi europei le  Autorita' nazionali di regolamentazione avviano
analisi specifiche su tali relazioni  di traffico e sulla struttura e
sui valori delle tariffe di terminazione verso reti mobili. Nel corso
del  1999  anche  la  Direzione  generale  XIII  assume  una  propria
posizione in  merito alla regolamentazione delle  tariffe fissomobile
originate dalle reti  di operatori aventi notevole  forza di mercato,
portando  tale  discussione  all'interno  del Comitato  ONP.  A  tali
aspetti  si   aggiungono  i   numerosi  contenziosi   generati  nella
contrattazione  dell'interconnessione degli  operatori di  rete fissa
con  gli operatori  di  rete  mobile nella  maggior  parte dei  Paesi
europei, che richiedono alle  diverse Autorita' nazionali di assumere
una  posizione  in  merito  all'aspetto  specifico  delle  condizioni
economiche.
  1.   L'iter  istruttorio   a  partire   dalla  delibera   n.  10/99
dell'Autorita'.
  La valutazione dei prezzi  di terminazione applicati agli operatori
mobili  agli  operatori  interconnessi viene  avviata  dall'Autorita'
successivamente  alla  delibera  n.  10/99.  Nella  fase  precedente,
infatti,  l'Autorita'  non  era  entrata nel  merito  dei  valori  di
interconnessione liberamente  contrattati dagli operatori  mobili con
Telecom Italia,  pur avendo fissato  il principio di  articolare tali
valori  in due  fasce,  di  picco e  fuori  picco, coerentemente  con
l'articolazione dei prezzi finali e  compatibilmente con i livelli di
occupazione della capacita' della rete.
  La   stessa  Autorita'   aveva  poi   rinviato  ad   un  successivo
provvedimento  il completamento  dell'istruttoria  sul mercato  delle
comunicazioni  originate dalla  rete  di Telecom  Italia e  terminate
sulle reti degli operatori radiomobili, gia' avviata con la decisione
del 12 gennaio  e con una fase intermedia definita  dalla delibera n.
10/99. La  situazione presentava  allora un  forte squilibrio  tra le
diverse  componenti di  prezzo  del servizio  su  cui l'Autorita'  si
riservava di intervenire in una fase successiva. La delibera n. 10/99
segna in sostanza un transitorio  verso il completamento del percorso
di regolamentazione delle tariffe fissomobile.
  Nel  frattempo  un  ulteriore  elemento e'  venuto  ad  aggiungersi
all'interno di tale percorso,  ovvero l'identificazione e conseguente
notifica  degli  operatori radiomobili  TIM  e  Omnitel quali  aventi
notevole forza sul mercato dei servizi mobili e sul mercato nazionale
dell'interconnessione (delibera  n. 197/99  del 7 settembre  1999). I
contenuti di tale delibera aggiungono elementi giuridici di cui tener
conto  all'interno  del  procedimento  sulla  regolamentazione  delle
tariffe fissomobile.
  L'identificazione  di operatori  aventi notevole  forza di  mercato
comporta l'imputazione di oneri  specifici sugli organismi notificati
al  fine  di consentire  un'accelerazione  di  quanto previsto  dalla
disciplina sull'ONP, pur nel rispetto della normativa antitrust.
  Gli oneri  preventivi in  capo agli  operatori notificati  hanno di
fatto   l'obiettivo  di   garantire   l'operativita'  di   meccanismi
concorrenziali  efficienti in  presenza  di posizioni  di potere  sui
mercati di riferimento da parte  di alcuni operatori. Con particolare
riguardo al  mercato delle comunicazioni fissomobile  originate dalla
rete di un operatore notificato e al mercato dell'interconnessione di
terminazione  sottostante,  tali   oneri  ricadono  relativamente  al
mercato nazionale:
  1) sull'operatore Telecom Italia,  notificato quale avente notevole
forza sia sul mercato delle reti e dei servizi di telefonia pubblica,
sia sul mercato dell'interconnessione. Su tale operatore ricadono sia
obblighi di orientamento al costo dei servizi finali offerti, laddove
questi utilizzino attivita' di  installazione e gestione e componenti
della  rete  pubblica  commutata   senza  l'aggiunta  di  prestazioni
aggiuntive; sia obblighi di  separazione contabile delle attivita' di
interconnessione (diretta ed inversa)  dal resto delle attivita'; sia
obblighi  di  trasparenza  nelle comunicazioni  alla  clientela,  sia
obblighi  di  non discriminazione  degli  utenti  abbonati alla  rete
pubblica commutata;
  2)  sugli operatori  Telecom  Italia Mobile  e Omnitel,  notificati
quali  aventi  notevole   forza  sia  sul  mercato   dei  servizi  di
comunicazione    mobili     e    personali,    sia     sul    mercato
dell'interconnessione. Su tali operatori ricadono sia obblighi di non
discriminazione e trasparenza  nell'interconnessione offerta a terzi;
sia   l'obbligo   di   orientamento   al   costo   dei   servizi   di
interconnessione,  sia  l'obbligo   di  separazione  contabile  delle
attivita'  di interconnessione  dalle  attivita'  di installazione  e
gestione  delle reti  e dalle  attivita' di  prestazione dei  servizi
finali.
  2.  Definizione   del  servizio  di  comunicazione   fissomobile  e
articolazione delle componenti sottostanti a tale servizio.
  Un  servizio di  comunicazione  fissomobile, sulla  base di  quanto
stabilito all'art.  1, lettera r),  del decreto del  Presidente della
Repubblica n.  318/1997 e'  configurabile quale servizio  pubblico di
telecomunicazioni,   in   quanto    servizio   di   telecomunicazioni
accessibile    al    pubblico    attraverso   reti    pubbliche    di
telecomunicazioni.
  In  base a  quanto  stabilito al  considerando  18 della  direttiva
96/2/CE  che modifica  la direttiva  90/388/CEE con  riferimento alle
comunicazioni  mobili   e  personali  "il  trasporto   diretto  e  la
commutazione della voce  su reti di comunicazioni  mobili e personali
non avvengono tra due punti terminali della rete pubblica commutata e
non si configurano pertanto come servizi di telefonia vocale ai sensi
della  direttiva   90/388/CEE".  Del  resto  anche   il  decreto  del
Presidente della  Repubblica n. 318/1997, recependo  quanto stabilito
all'art. 1  della direttiva 90/388/CEE definisce  all'art. 1, lettera
s), un servizio di telefonia  vocale quello che prevede l'utilizzo di
una rete pubblica fissa ovvero di una rete impiegata per la fornitura
di  servizi  di  telefonia  tra  i  punti  terminali  della  rete  in
postazioni fisse.
  Da un punto  di vista regolamentare tale  distinzione e' importante
al  fine  di  distinguere  i  servizi  di  telefonia  vocale  forniti
dall'operatore Telecom  Italia e regolati  sulla base del  modello di
price  cap sulla  base della  delibera n.  171/99 dell'Autorita',  da
servizi sottoposti ad altre forme di regolamentazione e controllo.
  In particolare  quindi un servizio di  comunicazione fissomobile si
configura quale  servizio, diverso da  quello di telefonia  vocale su
rete  pubblica commutata,  che  l'operatore di  rete  fissa offre  ai
propri   abbonati   sulla   base   di  un   preventivo   accordo   di
interconnessione   con  gli   operatori  di   rete  mobile   al  fine
dell'utilizzo  delle loro  reti.  L'interconnessione rappresenta,  in
tale ambito, un  bene intermedio scambiato dai due  operatori fisso e
mobile attraverso la realizzazione  di un accordo di interconnessione
per  l'uso della  terminazione. Il  servizio finale,  invece, attiene
alla relazione tra fornitore del servizio e il cliente che origina la
chiamata.
  Il  presente provvedimento  fa riferimento  al segmento  di mercato
delle comunicazioni uscenti dalla  rete dell'operatore Telecom Italia
e terminate su clienti radiomobili nazionali.
  In  base alla  titolarita'  nella definizione  del  prezzo in  capo
all'operatore di rete  fissa Telecom Italia, ai  sensi della delibera
n. 85/98 dell'Autorita', questi fattura al cliente chiamante il costo
delle comunicazioni  comprensivo della quota di  terminazione, piu' i
costi del trasporto  sulla propria rete della chiamata  fino al punto
di interconnessione  con la rete mobile,  piu' i costi di  gestione e
commercializzazione del  servizio alla clientela. La  quota dei costi
delle  attivita' di  accesso,  rete e  commerciali dell'operatore  al
netto   della  terminazione   versata   agli   operatori  mobili   e'
generalmente chiamata retention. Tale quota rappresenta il mark up di
Telecom  Italia  sottratti i  costi  di  interconnessione di  cui  la
Societa' e' tenuta a  dare evidente separazione contabile all'interno
dell'aggregato  "rete   di  trasporto"  nella   propria  contabilita'
regolatoria.
  3.  Obiettivi  dell'Autorita'  alla   luce  dei  principi  generali
contenuti nella normativa.
  L'Autorita'   distingue  gli   obiettivi   perseguiti  sulla   base
dell'identificazione  dei due  mercati  di  riferimento del  seguente
provvedimento: il mercato dell'interconnessione  e uso dei servizi di
reti  radiomobili  e  il   mercato  delle  comunicazioni  fissomobile
originate dalla rete pubblica commutata di Telecom Italia.
  Considerando  il mercato  dei servizi  di interconnessione  su reti
mobili, l'Autorita' persegue i seguenti obiettivi:
  garantire    un'adeguata    interconnessione     delle    reti    e
l'interoperabilita' dei servizi, tenendo  conto delle richieste degli
operatori che desiderano  realizzare l'interconnessione (con riguardo
in  particolare  ai  punti  di interconnessione  piu'  appropriati  e
all'articolazione dei servizi offerti compatibilmente con l'uso delle
reti);
  trasferire interamente sui consumatori il beneficio derivante dalla
riduzione dei costi di terminazione  sulle reti degli operatori TIM e
Omnitel,   riduzioni  determinate   dall'Autorita'  sulla   base  del
principio  di  orientamento  al  costo  dei  prezzi  dei  servizi  di
interconnessione offerti  dagli operatori  notificati sul  mercato di
riferimento;
  delineare un sistema contabile per gli operatori notificati tale da
individuare un sistema  di calcolo dei costi delle  attivita' di rete
che  rifletta  l'uso  efficiente  delle risorse  e  da  garantire  la
separazione  contabile  delle  attivita' di  interconnessione,  dalle
attivita' di installazione e accesso e dalle attivita' di prestazione
dei servizi finali sulla base di quanto previsto dagli articoli 8 e 9
del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997;
  non  compromettere l'equilibrio  economico  degli operatori  mobili
tenendo  conto  delle differenze,  della  struttura  e dei  tempi  di
entrata  dei  diversi  operatori  presenti sul  mercato  in  modo  da
favorire una  concorrenza "equa" e proporzionale  allo sviluppo degli
investimenti attraverso  la definizione di un  percorso di interventi
sul  mercato radiomobile  che al  tempo  stesso non  limiti le  forze
naturali della concorrenza sul mercato;
  garantire  una   parita'  di   trattamento  e  condizioni   di  non
discriminazione  sul mercato  dell'interconnessione e  dell'uso delle
reti  mobili,   pur  tenendo   conto  della   proporzionalita'  degli
interventi  sulla  base  della  diversa  natura  e  dimensione  degli
operatori;
  tutelare la competitivita' degli operatori non integrati, impedendo
forme di discriminazione o di abuso, senza limitare, al tempo stesso,
lo sviluppo della convergenza.
  Considerando il mercato dei  servizi di comunicazione uscenti dalla
rete di Telecom Italia e  terminate su indicativi mobili, l'Autorita'
persegue i seguenti obiettivi:
  ridurre,  a beneficio  dei  consumatori,  la quota  di  mark up  di
Telecom Italia alla luce della valutazione dell'orientamento al costo
delle attivita' sottostanti all'utilizzo della rete, di gestione e di
commercializzazione,   nonche'   della    relazione   contabile   tra
comunicazioni fissomobile  e comunicazioni telefoniche (da  una parte
utilizzo  delle stesse  funzionalita'  di rete,  ma dall'altra  forte
dipendenza del prezzo finale dalla quota di terminazione);
  garantire un  certo livello di flessibilita'  all'operatore di rete
fissa   nella  fissazione   dei   prezzi   uscenti  con   riferimento
all'articolazione della retention (due fasce  orarie) e a due opzioni
tariffarie  sulla base  delle diverse  condizioni di  accesso (canone
differenziato per  categoria residenziale  e affari). Altre  forme di
prezzo quali profili opzionali o sconti a volume non sono oggetto del
seguente  provvedimento e  vanno  autorizzate sulla  base di  criteri
specifici in relazione  a quanto stabilito all'art. 7,  comma 11, del
decreto  del Presidente  della  Repubblica n.  318/1997  e di  quanto
contenuto  nella  direttiva  98/10/CE  e  nella  delibera  n.  101/99
dell'Autorita';
  garantire  la   separazione  contabile  della   terminazione  dalla
prestazione  finale del  servizio, dati  gli obblighi  di separazione
contabile delle attivita' che ricadono sugli operatori notificati;
  eliminare le  distorsioni nell'attuale struttura dei  prezzi sia al
fine di eliminare forme ingiustificate di differenziazione dei prezzi
sulla base  del contratto sottoscritto  dal cliente chiamato  con gli
operatori  radiomobili,  sia  di  ridurre  i  livelli  di  squilibrio
presenti nell'attuale struttura di pricing.
  ParteII - Regolamentazione delle  tariffe di terminazione praticate
da Telecom Italia Mobile (TIM) e Omnitel Pronto Italia (Omnitel) agli
operatori di rete fissa.
  1. Valutazione giuridica.
  Sulla  base  di  quanto  disposto dalla  disciplina  comunitaria  e
nazionale sugli  operatori notificati quali aventi  notevole forza di
mercato  sul   mercato  dei  servizi  di   comunicazione  mobile  e/o
dell'interconnessione ricadono specifici obblighi.
  In  particolare, il  capo III  del decreto  ministeriale 23  aprile
1998, sulla  base dei principi  contenuti agli  articoli 4 e  7 della
direttiva  97/33/CE  e  agli  articoli  4, 8  e  9  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  318/1997,  fissa  le  disposizioni
aggiuntive  e  gli  obblighi   degli  operatori  notificati,  nonche'
stabilisce i criteri di cui l'Autorita' tiene conto nella valutazione
delle  condizioni  economiche  di interconnessione  offerte  da  tali
operatori.
  Con  particolare riferimento  agli operatori  radiomobili nazionali
TIM e Omnitel, notificati dall'Autorita' sulla base della delibera n.
197/99 del 7 settembre 1999 come aventi notevole forza di mercato con
riferimento all'interconnessione,  l'art. 8, comma 1,  lettera a) del
decreto  ministeriale 23  aprile 1998  stabilisce che  tali operatori
sono tenuti ad osservare il principio di non discriminazione rispetto
all'interconnessione offerta ad altri.
  In relazione  alle condizioni  economiche, l'art.  9, comma  1, del
decreto  ministeriale 23  aprile  1998 stabilisce  che gli  operatori
notificati   sono   tenuti  a   rispettare   il   principio  di   non
discriminazione,  obiettivita'  e  trasparenza  nella  determinazione
delle  condizioni  economiche  di  interconnessione.  Tali  organismi
devono,  inoltre,  dimostrare  all'Autorita', su  richiesta,  che  le
condizioni economiche  di interconnessione applicate sono  basate sui
costi effettivi, incluso un margine di profitto ragionevole.
  In ogni caso, sulla base dell'art. 9, comma 5, dello stesso decreto
ministeriale  23  aprile  1998,  l'Autorita', al  fine  di  garantire
l'interconnessione  aperta  ed  efficace   delle  reti  pubbliche  di
telecomunicazioni puo' imporre la  modifica delle relative condizioni
economiche di interconnessione offerta dagli operatori, tenendo conto
nella  valutazione  dei  criteri  di   cui  all'art.  4  del  decreto
ministeriale 23 aprile 1998, inclusi i riferimenti a benchmark e best
practice  raccomandate a  livello  europeo. In  ogni  caso e'  potere
dell'Autorita'   definire  criteri   obiettivi   e  trasparenti   con
riferimento al  livello massimo delle tariffe  di interconnessione in
base a quanto stabilito all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 7), della
legge n. 249/1997.
  Con   riferimento    alla   contabilita'   dei    costi   richiesta
dall'Autorita', quest'ultima  individua il  criterio di  calcolo piu'
adeguato tenendo conto dei modelli  tecnicoeconomici e i risultati di
modelli    basati    sulla    contabilita'   degli    organismi    di
telecomunicazioni,    nonche'    delle   esperienze    internazionali
disponibili, sulla base  di quanto previsto all'art. 8,  comma 3, del
decreto del Presidente  della Repubblica n. 318/1997  e dell'art. 12,
comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998.
  Alla luce delle esperienze di altri paesi e date le caratteristiche
di costo delle comunicazioni instradate su reti mobili in cui i costi
unitari decrescono  con la crescita del  traffico e indipendentemente
dall'accesso, l'Autorita' individua nel metodo dei costi incrementali
di lungo periodo, la base di  calcolo piu' adeguata a rappresentare i
costi di interconnessione  con le reti radiomobili.  Inoltre, data la
variazione della struttura dei prezzi dovuta sia all'inversione della
titolarita' della  tariffa, sia al processo  di ribilanciamento delle
singole componenti,  e' opportuno valutare l'evoluzione  dei costi in
prospettiva, dati  gli effetti generati dalle  variazioni nei modelli
di consumo, sul grado di utilizzo della capacita' delle reti.
  Con riferimento  alla struttura  delle tariffe  di interconnessione
offerte,  gli  operatori  notificati  sono  tenuti  da  una  parte  a
correlare  le  condizioni  economiche   ai  costi  sostenuti  per  la
fornitura  dei servizi  (art. 9,  comma  3, lettera  a), del  decreto
ministeriale 23 aprile  1998), dall'altra ad includere,  se del caso,
una modulazione oraria delle tariffe  applicabili per tener conto dei
livelli di occupazione  e di sfruttamento della  capacita' della rete
(art.  9, comma  3, lettera  c), del  decreto ministeriale  23 aprile
1998). Considerando  la tipologia del servizio  di terminazione verso
rete mobile di chiamate originate da rete fissa e data la titolarita'
del prezzo finale  in capo all'operatore da cui  origina la chiamata,
gli operatori mobili dovrebbero articolare la tariffa di terminazione
sulla  base  delle richieste  del  servizio  da parte  dell'operatore
interconnesso, tenendo  altresi' conto del traffico  instradato sulle
proprie reti.
  Infine,  con   riferimento  alle  diverse  tipologie   di  chiamate
originate da reti nazionali o  internazionali, l'art. 9, comma 6, del
decreto  ministeriale 23  aprile  1998 stabilisce  che le  condizioni
economiche  di  interconnessione  per   servizi  di  terminazione  di
chiamate fornite  da organismi di telecomunicazioni  non discriminano
tra chiamate  originate da reti fisse  o da reti mobili  e tra quelle
originate da reti nazionali o da reti di altri Stati membri.
  Sulla  base  di  tale   contenuto  le  condizioni  di  terminazione
praticate  dagli  operatori  mobili  -  sia  alle  proprie  divisioni
interne, sia  ad operatori terzi fissi  e mobili - devono  essere, se
notificati, orientate ai costi dei servizi.
  Con   particolare  riferimento   alle   condizioni  economiche   di
terminazione del  traffico internazionale  entrante sulle  reti degli
operatori TIM  e Omnitel, l'obbligo  di orientamento al costo  ha una
conseguenza  diretta  sull'attuale  struttura di  tariffazione  della
terminazione  di  tale  tipologia  di traffico  cosi'  come  regolata
dall'art. 16 del  decreto del Presidente della  Repubblica 2 dicembre
1994 (Convenzione Omnitel) e dall'art.  16 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1994 (Convenzione TIM).
  A tale proposito e' bene osservare che gia' la direttiva 97/33/CE e
il decreto ministeriale 23 aprile 1998 avevano modificato in parte il
contenuto   dell'art.  16   delle  rispettive   convenzioni,  facendo
decadere,  in base  a quanto  previsto  all'art. 22,  comma 1,  delle
convenzioni il  divieto previsto al punto  b) dello stesso art.  22 e
cioe'  il divieto  per  gli  operatori Omnitel  e  TIM di  instradare
traffico internazionale attraverso  punti di interconnessione diversi
dalle  centrali internazionali  di Telecom  Italia, divieto  ribadito
all'art. 16  in cui si  fa riferimento al "concessionario  della rete
telefonica internazionale".
  L'introduzione  dell'obbligo  di  orientamento al  costo  derivante
dalla notifica dei due  operatori mobili modifica, inoltre, l'attuale
ripartizione delle quote cosi' come  stabilite dall'art. 16, comma 1,
in quanto la terminazione verso  le reti mobili di chiamate originate
all'estero  non potra'  discriminare  rispetto  alla terminazione  di
chiamate  originate sul  territorio nazionale  ed entrambi  i servizi
dovranno  essere orientati  al  costo.  Tale operazione  implichera',
limitatamente  al  traffico   transitato  sulla  rete  dell'operatore
Telecom Italia  e terminate  sulle reti TIM  e Omnitel,  una verifica
della  relazione   tra  i  costi  di   terminazione  degli  operatori
radiomobili e  il livello  delle TAR attualmente  vigenti al  fine di
prevedere   un  successivo   intervento   dell'Autorita'  in   questa
direzione.
  2. Valutazione economica.
  Tabella -  Prezzi delle  comunicazioni fissomobile  originate dalla
rete di Telecom Italia sulla base  della delibera n. 10/99 (Valori in
lire/min.).
 
                 Tariffe finali        Tariffa di       Tariffa di
                 alla clientela        terminazione     terminazione
               (incluso lo scatto      sulla rete       sulla rete
                alla risposta e al       mobile        mobile Omnitel
                  netto di IVA)        (TACS e GSM)
                                           TIM
                       __                  __                __
Verso Family:
  Intera (*)          1327                608                700
  Ridotta (*)          222                280                300
 
Verso Business:
  Intera (**)          602                608                700
  Ridotta (**)         300                280                300
 
__________
            (*)  Family:  fascia intera dalle ore 7,30 alle ore 20,30
          dal lunedi' al venerdi'; fascia ridotta dalle  ore    20,30
          alle  ore  7,30  dei  giorni feriali e l'intera giornata di
          sabato, domenica e festivi.
            (**)  Business: fascia  intera dalle  ore 8,00  alle  ore
          18,30  dal lunedi'  al venerdi'  e sabato  dalle  ore 08,00
          alle 13,00;  fascia ridotta:  lunedi'-venerdi' dalle    ore
          18,30  alle    ore 08,00;   sabato dalle ore 13,00 alle ore
          08,00, domenica e festivi.
  La  prima  valutazione  che emerge  dall'attuale  composizione  dei
prezzi  fissomobile e'  la  considerazione che  -  sottratti i  costi
esterni  di terminazione  - i  margini dell'operatore  di rete  fissa
risultano essere negativi per diverse componenti di pricing.
  La  seconda  valutazione e'  che,  sebbene  i prezzi  finali  siano
differenziati per contratto mobile  chiamato, i corrispondenti valori
di   terminazione  risultano   essere  uguali.   Non  e'   cosi'  per
l'articolazione in  quanto le fasce  orarie cambiano in  relazione al
tipo di contratto del chiamato.
  Oltre all'analisi  sull'articolazione e la struttura  delle tariffe
di terminazione offerte dagli operatori TIM e Omnitel, l'Autorita' ha
valutato - anche alla luce  dell'obbligo di orientamento al costo che
ricade su  tali operatori -  i livelli delle tariffe  di terminazione
praticate  al mercato,  data la  struttura del  mercato italiano  dei
servizi di interconnessione di terminazione verso reti radiomobili.
  Tale  valutazione  ha portato  alla  conclusione  che i  prezzi  di
terminazione praticati da TIM e Omnitel:
  sono prezzi  che operano contro l'interesse  pubblico, tenuto conto
dell'elevatezza di tale  valore e della rigidita'  al cambiamento dal
1995  ad  oggi  nonostante  l'Italia abbia  registrato  una  crescita
consistente della telefonia mobile;
  sono  prezzi   che  determinano   situazioni  di   disequilibrio  e
inefficienza sul  mercato complessivo della telefonia  pubblica in un
contesto multioperatori di cui alcuni integrati e altri no;
  sono  prezzi non  orientati ai  costi, date  le componenti  di rete
sottostanti alla loro fornitura e dato il confronto con altri servizi
di  rete offerti  dagli stessi  operatori (interconnessione  interna,
roaming).
  L'analisi  del  mercato  dell'interconnessione di  terminazione  ha
evidenziato,  inoltre,  come  sia   difficile  che  si  eserciti  una
pressione concorrenziale forte su tali prezzi nel breve periodo, date
le  caratteristiche di  indispensabilita' e  non sostituibilita'  del
servizio di terminazione da un lato  e dato il potere contrattuale di
TIM e Omnitel derivante dalla posizione di leadership di cui godono -
allo stato - sul mercato mobile.
  E' possibile  riconoscere una  "maggiore" spinta  concorrenziale su
tali valori in prospettiva data soprattutto l'entrata del terzo e del
quarto  operatore (in  quest'ultimo  caso  per l'entrata  commerciale
bisognera' attendere l'inizio del 2000) sul mercato mobile, tuttavia,
oggi tale pressione  risulta insufficiente a danno  dei consumatori e
dell'interesse   pubblico.  Anche   se  in   prospettiva  l'industria
radiomobile e  le tecnologie  evolveranno rapidamente  stimolando una
maggiore  competitivita' anche  nell'interconnessione tra  reti, tale
pressione non esprimera' i suoi effetti prima di qualche anno.
  Inoltre e' da  evidenziare che la posizione  degli operatori mobili
sul mercato italiano e' tale (e diversa dai principali Paesi europei)
che  oggi,  anche  a  motivo degli  ingenti  ricavi  derivanti  dalla
terminazione, tali  operatori sono stati  dall'Autorita' identificati
quali    aventi     notevole    forza    sul     mercato    nazionale
dell'interconnessione.
  Quindi, seppure si riscontrasse  una maggiore concorrenzialita' per
il futuro,  nel breve  la conservazione  di prezzi  elevati generebbe
distorsioni  consistenti  sul  benessere   dei  consumatori  e  sulla
concorrenza.  Si  ritiene  pertanto necessario  un  intervento  della
regolamentazione al  fine dell'orientamento  di tali prezzi  ai costi
effettivi.
  E' da evidenziare a tale proposito  che anche i costi del roaming -
orientato ai  costi sulla base  dei provvedimenti sulle  c.d. "misure
asimmetriche"  -  costituiscono  da  una   parte  una  proxi  per  la
valutazione   dell'interconnessione,   dall'altra  costituiscono   un
mercato di cui tener conto  al fine della valutazione dell'equilibrio
del  settore  in  presenza  di  imprese  la  cui  redditivita'  degli
investimenti  e' fortemente  condizionata  dai tempi  di entrata  sul
mercato, condizione tale da giustificare forme di asimmetria.
  Inoltre e' opportuno  segnalare che - sulla base  degli obblighi di
non  discriminazione  e parita'  di  trattamento  che ricadono  sugli
operatori notificati - i conti  economici dei servizi di rete offerti
a  terzi  e  alle  divisioni  interne  devono  essere  opportunamente
disaggregati al fine di consentire la verifica dell'equilibrio tra le
varie   componenti    nell'ottica   dell'efficienza    dei   mercati.
Considerando  la  relazione  tra  servizi di  roaming  e  servizi  di
interconnessione, l'Autorita' ha evidenziato inoltre la necessita' di
avviare  un  procedimento di  analisi  generale  sulla relazione  tra
prezzi  finali dei  servizi offerti  (chiamate uscenti)  e costi  dei
servizi intermedi (roaming e interconnessione su reti radiomobili) al
fine di valutare l'operativita'  di meccanismi concorrenziali equi ed
efficienti,  anche   alla  luce  dell'orientamento  ai   costi  degli
operatori notificati.
  2.1.  Test   di  valutazione  della  discriminazione,   dei  prezzi
eccessivi e del non orientamento ai costi.
  L'Autorita'  si  e'  ispirata, nella  valutazione  economica  delle
tariffe di  terminazione attualmente praticate dagli  operatori TIM e
Omnitel, ai  criteri di  valutazione individuati dalla  Societa' KPMG
per conto  della Commissione  europea (e, in  particolare all'interno
dell'indagine avviata dalla  DG IV nel 1998) al  fine dell'analisi di
comportamenti  anticoncorrenziali   o  di  tariffe   di  terminazione
eccessive  praticate dagli  operatori mobili  agli operatori  di reti
fisse.
  In  particolare la  metodologia seguita  faceva riferimento  da una
parte a specifiche "best practice" individuate per la terminazione su
reti mobili; dall'altra all'utilizzo  di ulteriori tests secondari al
fine del rafforzamento delle valutazioni.
  L'Autorita' ha  utilizzato la  metodologia della  commissione quale
modello di riferimento al fine della valutazione di:
    a) comportamenti di discriminazione;
    b) prezzi eccessivi;
    c) non orientamento al costo.
  Le valutazioni sono svolte facendo riferimento ai valori medi della
terminazione, dato  il forte  disequilibrio tra i  valori di  picco e
fuori picco, nonche' la  distorsione originata dalla differenziazione
della terminazione sulla base del cliente chiamato. Il riferimento al
valore  medio  della terminazione  appare  in  linea con  il  duplice
obiettivo  dell'Autorita'   di  ridurre  gli   squilibri  attualmente
esistenti  nella  struttura tariffaria  italiana  e  di eliminare  la
differenziazione  dei   prezzi  sulla  base   dell'indicativo  mobile
chiamato.
  2.1.1. Best practice europea delle tariffe di terminazione.
  La prima "best practice" fa riferimento al criterio gia' utilizzato
per  le tariffe  di  terminazione  su rete  fissa,  sulla base  della
Raccomandazione del 15 ottobre  1997 e successivi aggiornamenti dell'
8  gennaio  1998  (98/195/CE)  e  del  29  luglio  1998  (98/511/CE).
L'approccio   adottato  usa   le  tariffe   di  interconnessione   di
terminazione dei tre Stati membri in cui i costi sono piu' bassi come
punto di partenza per determinare  i prezzi basati sulla buona prassi
corrente a cui bisogna tendere nel breve periodo. Lo stesso metodo e'
utilizzato dalla Commissione nell'individuazione  di un benchmark per
la  terminazione  su  reti  mobili, prendendo  Danimarca,  Irlanda  e
Finlandia come paesi di riferimento.
  Sulla  base di  tale  benchmark la  tariffa  media di  terminazione
risulta essere  di 414 lire/min. con  riferimento al 1997 e  scende a
314 lire/min. con  riferimento al 1998 a  dimostrazione degli effetti
prodotti dall'azione regolamentare e dall'avvio della concorrenza sul
mercato di telefonia fissa.
  L'Italia presenta una  tariffa media di 501 lire/min. per  TIM e di
550 lire/min  per Omnitel con  riferimento al 1998 (sulla  base delle
dichiarazioni  degli operatori)  e di  475  lire/min. per  TIM e  500
lire/min per Omnitel a partire dal 16 aprile 1999.
  I  differenziali rispetto  alla  best  practice europea  risultano,
quindi,  superiori  del  34%  per  TIM e  del  37%  per  Omnitel  con
riferimento alle rilevazioni della best practice a fine 1998. Inoltre
occorre tener  presente che la decisione  dell'Autorita' interviene a
fine '99  e produrra' effetti pieni  sul mercato a partire  dal 2000.
Occorrerebbe, quindi, tenere conto dei cambiamenti di tali valori con
riferimento all'anno  1999. A tale  proposito si segnala che,  a fine
luglio 1999, il valor medio per i tre Paesi di riferimento si attesta
ad un valore di 298 lire/min.
  2.1.2. Best practice nella relazione dei costi di terminazione.
  La seconda forma di best practice utilizzata nel rapporto KPMG alla
Commissione europea  fa riferimento  alla relazione  tra i  costi dei
servizi di terminazione  su reti fisse rispetto ai  costi dei servizi
di terminazione su reti mobili.
  A tale  proposito il  documento riconosce  la diversita'  delle due
tipologie di servizio e dei costi sottostanti alle diverse componenti
di rete, ma  al tempo stesso giustifica l'utilizzo  di tale relazione
quale  "benchmark" al  fine della  valutazione di  "prezzi eccessivi"
praticati agli  operatori interconnessi. In particolare  il documento
della  Commissione cita  "the cost  of call  termination in  a mobile
network cannot be compared to the cost of call termination in a fixed
network, but, if  it appeared that these charges  result in excessive
prices for calls from the fixed  network to mobile phones, then there
would also be a presumption  of infringement of the competition rules
of the EC Treaty".
  Sulla base di tale considerazione  si individua un secondo criterio
di best practice.
  Le differenze tra i due costi derivano dai seguenti elementi:
  differenze tra le tecnologie  con particolare riferimento alla rete
di   accesso  locale   attraverso   frequenze   radio  o   attraverso
collegamento fisso che comporta differenti strutture di costo;
  le chiamate entranti  su rete mobile richiedono  l'utilizzo di piu'
elementi  di  rete delle  chiamate  uscenti  e  cio' e'  dovuto  alla
necessita' di raggiungere  il cliente mobile di cui non  si conosce a
priori la localizzazione;
  nelle  comunicazioni  fissofisso,  la chiamata  viene  generalmente
rilasciata al  punto piu' distante, in  una comunicazione fissomobile
invece viene rilasciata al punto di interconnessione piu' vicino. Gli
operatori fissi  o mobili programmano l'instradamento  delle chiamate
originate dalla propria clientela in  modo da minimizzare le spese di
interconnessione e, di conseguenza,  tendono a rilasciare la chiamata
al punto  di interconnessione  piu' lontano. Tuttavia,  mentre quando
viene effettuata  una chiamata  per collegarsi ad  un utente  di rete
fissa,   la   localizzazione   del  terminale   fisso   chiamato   e'
immediatamente nota  in quanto  il numero  di telefono  identifica la
localita' attraverso  un codice geografico (area  locale, distretto);
quando si  chiama un utente  mobile la rete  fissa non ha  idea della
localizzazione dell'ubicazione del  terminale della persona chiamata.
L'unica  identificazione  in  un  numero  mobile  e'  correlata  alla
specifica rete dell'operatore radiomobile  nel sistema di numerazione
nazionale. Il processo di ricerca di un abbonato mobile e', quindi, a
piu' alta intensita' di lavoro  e cio' rappresenta una componente che
giustifica  un costo  maggiore della  terminazione su  mobile (quindi
maggiori  tariffe  fissomobile)  rispetto  a  quella  su  rete  fissa
(mobilefisso).  In sostanza,  la  tariffa di  terminazione locale  (a
livello  di SGU  o singolo  SGT)  riflette generalmente  il costo  di
interconnessione di terminazione di una chiamata mobilefisso. Invece,
nella direzione opposta non e' nota l'ubicazione del terminale mobile
chiamato,   di  conseguenza   si  individua   un  singolo   punto  di
interconnessione  (indipendente  dalla  distanza) e  quindi  e'  piu'
appropriato un confronto con la terminazione nazionale (doppio SGT).
  Sulla  base di  tali considerazioni  che riconoscono  le differenti
strutture di costo  dei due servizi di terminazione, ma  che al tempo
stesso individuano una relazione tra servizio di terminazione su rete
fissa  e servizio  di  terminazione su  rete  mobile, la  Commissione
stabilisce  un  limite  massimo  della  differenza  tra  i  costi  di
terminazione sulle due diverse reti fissa e mobile.
  In particolare  il lavoro  della societa'  KPMG per  la Commissione
stabilisce in "otto volte il  doppio transito di terminazione su rete
fissa" il  valore massimo di  differenza tra  i due diversi  costi di
terminazione.  Tale limite  massimo  determina la  misura del  prezzo
eccessivo e costituisce un secondo criterio di "best practice" per la
definizione di tariffe di terminazione su reti mobili nazionali.
  Sulla base  delle tariffe  di interconnessione di  terminazione via
doppio SGT contenute  nei listini di Telecom Italia  tali valori sono
pari per  il 1998  a: 8 *  50,7 = 405,6  (picco) e  8 * 31,7  = 253,6
(fuori picco); e per il 1999 a:  8 * 44,4 lire/min. = 355,2 lire/min.
(picco); 8 * 28 lire/min. = 224 lire/min. (fuori picco).
  Pur utilizzando  il solo valore di  picco e non il  valor medio con
riferimento  al doppio  transito di  terminazione fornito  da Telecom
Italia,  quindi,  i  differenziali   delle  tariffe  di  terminazione
praticate da TIM e Omnitel risultano  superiori del 34% per TIM e del
41% per Omnitel, con riferimento all'anno 1999.
  Oltre alla best  practice, l'Autorita' ha messo  in evidenza alcune
distorsioni derivanti dai risultati emersi  alla luce di alcuni tests
secondari  raccomandati dalla  stessa  Commissione  e che  presentano
ulteriori elementi  di criticita'  se considerati  nella specificita'
del mercato nazionale.
  2.1.3.  Correlazione tra  prezzi  finali  fissomobile praticati  ai
consumatori  e tariffe  di interconnessione  di terminazione  su reti
mobili.
  L'analisi  della  Commissione  e'  intesa  a  dimostrare  come  gli
operatori  mobili  causano  alti prezzi  finali  delle  comunicazioni
entranti attraverso alti costi di terminazione sulle proprie reti. In
generale,  infatti, l'evidenza  mostra una  correlazione diretta  tra
alti costi di terminazione e  alti valori dei prezzi finali praticati
alla clientela dagli operatori da cui ha origine la chiamata.
  La situazione italiana vigente in questo caso e' piuttosto atipica:
infatti,  considerando   i  prezzi  finali  offerti   dal  principale
operatore  Telecom Italia  da  una parte  si  riscontrano valori  dei
prezzi finali  estremamente elevati  (tariffa picco verso  Family) di
1239 lire/min. (al netto dello scatto alla risposta) contro un valore
di terminazione di  608 lire per TIM  e 700 lire per  Omnitel, con un
forte  differenziale tra  i due  valori; dall'altra  i prezzi  finali
nelle altre fasce  orarie sono al di sotto del  costo di terminazione
applicato dagli operatori. Occorre a quest'ultimo proposito segnalare
che di fatto TIM e Omnitel non hanno applicato agli operatori di rete
fissa,  Telecom Italia  inclusa,  prezzi  di terminazione  articolati
sulla  base  delle  rispettive   dichiarazioni,  ma  di  fatto  hanno
negoziato con  gli operatori  costi di terminazione  flat pari  a 475
lire/min. per TIM e 500 lire/min. per Omnitel. Tali livelli del costo
di  terminazione hanno  aggravato ulteriormente  i margini  derivanti
dalle comunicazioni  fisso/mobile per l'operatore  di rete fissa  o a
danno  della   clientela  o   alimentando  forme   ingiustificate  di
mutualita' tra i diversi prezzi nelle diverse fasce orarie.
  Gli operatori  di rete fissa  alternativi a Telecom  Italia offrono
prezzi finali superiori al costo flat di terminazione nella fascia di
picco (comunque,  nella maggior parte dei  casi, ben al di  sotto del
prezzo di  picco verso Family  di Telecom Italia) e  prezzi inferiori
alla tariffa flat nella fascia di fuori picco. Tale fenomeno di forte
differenziazione  dei  prezzi  nelle   diverse  fasce  sembra  essere
generato anche  dai diversi costi  di terminazione verso  reti mobili
delle   chiamate  nazionali   rispetto   alle  chiamate   provenienti
dall'estero,  diversita' che  favorisce forme  di reinstradamento  di
traffico al fine di ridurre i costi di terminazione.
  In  sintesi, l'attuale  articolazione dei  prezzi fissomobile  e la
diversita'  delle soluzioni  offerte  dagli operatori  di rete  fissa
mostrano   una  forte   correlazione  con   gli  alti   valori  della
terminazione,  correlazione  che  si  riscontra  o  in  modo  diretto
attraverso un  trasferimento del  costo elevato  sui prezzi  finali a
danno dei consumatori e dell'interesse  pubblico; o in modo indiretto
attraverso  l'alimentazione   di  fenomeni  distorsivi   sul  mercato
dell'interconnessione  derivanti  dal diverso  trattamento  economico
della terminazione su reti mobili nel caso di chiamate internazionali
rispetto alle chiamate nazionali.
  2.1.4.  Confronto  tra le  tariffe  di  terminazione fissomobile  e
ricavo netto trattenuto dall'operatore mobile per le chiamate uscenti
mobilefisso.
  Tale test  mette in evidenza l'eccessivo  valore della terminazione
confrontando i ricavi  derivanti dal servizio di  terminazione con il
ricavo netto derivante dal traffico  uscente terminato sulla rete del
principale   operatore  di   rete  fissa   (ricavo  totale   meno  la
terminazione   pagata   all'operatore   interconnesso).   Tale   test
confronta,  quindi,  il  ricavo  medio  generato  dalla  terminazione
fissomobile con  il ricavo netto medio  derivante dalle comunicazioni
mobilefisso.
  L'analisi dell'Autorita'  ha posto  in evidenza come,  per entrambi
gli  operatori TIM  e Omnitel,  la resa  media unitaria  del traffico
mobilefisso sia ampiamente al di  sotto della resa media del traffico
fissomobile.
  Normalmente  ci  si dovrebbe  aspettare  che  gli operatori  mobili
trattengano  maggiori ricavi  e in  particolare ottengano  un maggior
margine  industriale  dalle  chiamate  uscenti  in  quanto  per  tali
comunicazioni  devono  coprire  i  costi  commerciali,  le  spese  di
distribuzione  e  di  marketing   rispetto  alle  chiamate  entranti,
comunque garantite. Sebbene  i costi di rete  sostenuti per l'offerta
di  servizi   di  terminazione   possono  risultare   maggiori  (data
l'occupazione  di   piu'  elementi  della   rete  nell'instradamento)
rispetto  ai   costi  di  rete  sottostanti   all'originazione  delle
chiamate, i ricavi generati dal traffico entrante dalla rete fissa di
Telecom Italia sono in proporzione eccessivi rispetto ai ricavi netti
derivanti dal traffico uscente verso  Telecom Italia per entrambi gli
operatori TIM e Omnitel.
  I due operatori mobili, inoltre, mostrano di ottenere una quota dei
propri  ricavi  dalle  chiamate  fissomobile, rispetto  a  quelli  da
chiamate  mobilefisso  decisamente  al   di  sopra  della  media  dei
principali operatori europei.
  Alla  luce  dei  confronti internazionali  risulta,  inoltre,  come
l'Italia sia l'unico  Paese nel quale la spesa  media sul fissomobile
e'  superiore alla  spesa media  mobilefisso. Tale  differenza e'  in
prevalenza dovuta da  una parte alla tipologia  di consumo fortemente
influenzata   dall'articolazione   tariffaria  fissata   dai   mobili
(contratti  Family e  Business e  forti squilibri  tra picco  e fuori
picco per il contratto Family),  dall'altra alle eccessive tariffe in
particolare su  alcune fasce ad  alto traffico (i ricavi  da traffico
f/m  in  fascia  di  picco  sono  pari a  circa  il  25%  dei  ricavi
complessivi  da traffico).  Anche  rispetto ai  confronti europei  la
spesa media sul fisso mobile e' di circa 100 lire al minuto superiore
alla  media  europea,  e,   considerando  l'incidenza  dei  costi  di
terminazione, tale  valore conferma la correlazione  diretta tra alti
prezzi   finali   praticati   alla   clientela  e   alti   costi   di
interconnessione di terminazione.
  Infine, e' bene  evidenziare che mentre i costi  di terminazione su
rete fissa  si riducono  anche per intervento  della Regolamentazione
sull'offerta  di interconnessione  di riferimento  di Telecom  Italia
aumentando  i margini  per gli  operatori mobili  nelle comunicazioni
mobilefisso; gli operatori mobili  mostrano una sostanziale rigidita'
alla variazione dei prezzi di terminazione. Il rispetto della parita'
di  trattamento  tra  operatori  e  soprattutto  la  garanzia  di  un
equilibrio sull'intero mercato anche nell'ottica dello sviluppo della
convergenza,  tenendo conto  delle  specificita'  delle tipologie  di
rete, si aggiungono alle  motivazioni dell'Autorita' di un tempestivo
intervento  sulle  condizioni   economiche  offerte  dagli  operatori
radiomobili per la terminazione sulle proprie reti.
 2.2. Risultati conclusivi e percorso successivo.
  Alla luce di tali valutazioni l'Autorita' ha considerato le tariffe
di terminazione di TIM e di Omnitel:
  eccessive e contro l'interesse  pubblico, soprattutto alla luce del
livello di penetrazione della telefonia mobile in Italia;
  nettamente  al  di  sopra  dei   costi  effettivi  dei  servizi  di
interconnessione sottostanti all'erogazione del servizio finale;
  distorsive della concorrenza in quanto  non orientate ai costi, sia
con  riferimento alle  chiamate nazionali,  sia con  riferimento alle
chiamate entranti dall'estero.
  Sulla base  degli obiettivi  perseguiti e  tenendo conto  di quanto
emerso  dall'analisi,  l'Autorita'  delinea il  seguente  modello  di
regolamentazione:
  1) applicazione del  principio di orientamento al  costo dei prezzi
di terminazione  di TIM  e Omnitel  alla luce  dell'avvenuta notifica
(art. 7 direttiva 97/33/CE e art. 4, comma 7, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 318/1997) correlando le condizioni
economiche  ai  costi  sostenuti  per la  fornitura  dei  servizi  di
interconnessione  (art.   9,  comma   3,  lettera  a),   del  decreto
ministeriale 23 aprile 1998);
  2) applicazione  del principio di non  discriminazione tra chiamate
originate da reti nazionali o da  reti di altri Stati membri (art. 9,
comma 6, del decreto ministeriale 23 aprile 1998);
  3) scelta, al fine dell'applicazione dell'orientamento al costo dei
servizi  su reti  mobili, della  base  contabile del  tipo "Long  Run
Incremental Costs - Forward Looking", in quanto ritenuto maggiormente
adeguato  a  rappresentare i  costi  effettivi  dei servizi  su  reti
radiomobili,  alla  luce della  relazione  tra  costi incrementali  e
volume di traffico e in  conseguenza della rimodulazione del traffico
derivante  in  prospettiva  dalle  mutate  condizioni  economiche  di
offerta (art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n.  318/1997) e  scelta del  criterio del  "Weighted Average  Cost of
Capital" quale metodologia di calcolo  del tasso di remunerazione del
capitale impiegato (art. 4, lettera  d), decreto del Presidente della
Repubblica n.  318/1997; art. 13  del decreto ministeriale  23 aprile
1998);
  4) articolazione delle tariffe in  base alla modulazione oraria dei
prezzi finali offerti dall'operatore Telecom Italia, dato il rapporto
diretto  tra chiamata  originata e  chiamata terminata  e al  fine di
tener  conto dell'eventuale  congestione del  traffico nelle  reti in
determinati  periodi  del giorno,  che  deve,  in ogni  caso,  essere
dimostrabile mediante idonea documentazione  riguardante i livelli di
traffico  attuali e  prospettici (art.  9, comma  3, lettera  c), del
decreto ministeriale 23 aprile 1998);
  5) determinazione del valore iniziale della tariffa di terminazione
offerta da  TIM e Omnitel, immediatamente  posto ad un valore  di 360
lire/min., contro  gli attuali valori di  475 lire/min. di Tim  e 500
lire/min. di Omnitel (art. 1, comma 6, lettera a), n. 7), della legge
n. 249/1997  e art. 9,  comma 5,  del decreto ministeriale  23 aprile
1998).
  Tale decisione prevede  un percorso futuro al fine  di pervenire ad
una  corretta valutazione  dell'orientamento al  costo dei  prezzi di
interconnessione  e di  utilizzo delle  reti offerti  dagli operatori
radiomobili.  In  particolare  tale percorso  dovra'  prevedere  fasi
successive di  analisi e l'avvio  di valutazioni specifiche  da parte
dell'Autorita' intesi a:
  1) verificare il sistema di contabilita' dei costi e di separazione
contabile  degli operatori  radiomobili  costruito  in conformita'  a
quanto  contenuto  nella  normativa  e delle  decisioni  assunte  nel
presente provvedimento;
  2) valutare - sulla base dell'analisi contabile e del confronto dei
costi  di terminazione  con gli  attuali  livelli delle  T.A.R. -  le
problematiche conseguenti  dall'obbligo di orientamento al  costo con
riferimento al traffico originato  all'estero, transitato su Centrali
internazionali  di  Telecom  Italia  e  terminato  sulle  reti  degli
operatori TIM e Omnitel;
  3) analizzare le  relazioni di natura contabile tra  il servizio di
roaming nazionale offerto  agli operatori radiomobili e  i servizi di
interconnessione offerti  agli operatori licenziatari fissi  e mobili
in base ai  criteri di separazione contabile  e disaggregazione delle
attivita' di  rete previsti  dall'art. 9  del decreto  del Presidente
della Repubblica n. 318/1997 e  dall'art. 10 del decreto ministeriale
23 aprile  1998. Su tale  specifico aspetto  - anche alla  luce della
verifica  dell'applicazione  di  quanto contenuto  nei  provvedimenti
sulle c.d. "misure asimmetriche" - l'Autorita' intende completare una
prima valutazione entro 31 gennaio 2000.
  ParteIII - Regolamentazione della retention di Telecom Italia.
  1. Valutazione giuridica.
  Le  condizioni  economiche  per   i  servizi  di  telecomunicazioni
accessibili  al pubblico  attraverso  la  rete dell'operatore  avente
notevole forza  di mercato sui  mercati delle  reti e dei  servizi di
telefonia fissa (e su cui  ricade l'obbligo di fornitura del servizio
universale) osservano i principi di trasparenza, di obiettivita' e di
orientamento al costo (direttiva  90/387/CEE, art. 17 della direttiva
98/10/CE;  art.  7,  comma  1,   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 318/1997).
  Nell'osservanza del principio di orientamento al costo, l'Autorita'
ha  valutato la  contabilita'  relativa ai  servizi di  comunicazione
verso reti radiomobili,  nonche' la corrispondenza di  tali costi con
quelli di  servizi simili dal  punto di vista  dell'occupazione delle
diverse componenti di rete.
  Sulla  base  di  tale   considerazione,  l'Autorita'  estende  alle
comunicazioni fissomobile le stesse  fasce orarie delle comunicazioni
interurbane  di Telecom  Italia,  ovvero: a)  intera  (di picco)  dal
lunedi' al venerdi': dalle ore 8,00 alle ore 18,30 e sabato dalle ore
8,00  alle ore  13,00;  b) ridotta  (fuori picco):  lunedi'-venerdi':
dalle ore 18,30 alle ore 8,00;  sabato dalle ore 13,00 alle ore 8,00;
domenica e festivi.
  Secondo  quanto stabilito  dalla disciplina  comunitaria (art.  17,
comma 3, della direttiva 98/10/CE) e dalla disciplina nazionale (art.
7, comma 9, del decreto  del Presidente della Repubblica n. 318/1997)
le condizioni  economiche di accesso  e di uso della  rete telefonica
pubblica fissa devono essere  stabilite indipendentemente dal tipo di
applicazione da  parte degli  utenti, eccetto quando  siano richiesti
servizi  o  prestazioni  supplementari.  Inoltre,  nel  rispetto  del
principio di  trasparenza, il cliente  deve poter avere  evidenza dei
costi  effettivamente   sostenuti  per  la  fruizione   del  servizio
attraverso  sistemi di  fatturazione  dettagliata della  spesa per  i
servizi effettivamente  richiesti. In  conformita' a tali  principi e
data la  titolarita' in  capo a Telecom  Italia nella  fissazione dei
prezzi  delle   comunicazioni  fissomobile,   si  evidenzia   che  le
condizioni economiche  devono essere indipendenti dalla  tipologia di
contratto  sottoscritto  dal  cliente   chiamato  con  gli  operatori
radiomobili.
  L'Autorita' ha ritenuto opportuno eliminare la distorsione presente
sul   mercato  italiano   della  differenziazione   delle  condizioni
economiche  delle  comunicazioni  fissomobile in  base  al  contratto
(family  o  business)  sottoscritto   dal  cliente  mobile  chiamato,
riconoscendo la  rilevanza del  principio di indipendenza  del prezzo
dal  tipo  di  applicazione  dell'utente in  assenza  di  prestazioni
aggiuntive della rete pubblica commutata.
  Telecom Italia,  seppur nell'ambito  di una  parziale flessibilita'
nella determinazione del pricing, e' tenuta a rispettare il principio
di non discriminazione nell'accesso  e nell'uso della rete telefonica
in quanto operatore obbligato a fornire il servizio universale.
  Considerando  la  relazione  tra   costo  dell'accesso  (canone)  e
utilizzo  della rete,  l'Autorita' ha  ritenuto possibile  accogliere
solo in parte le richieste dell'operatore Telecom Italia (con lettera
del 1  febbraio 1999)  di articolazione  del prezzo  fissomobile alla
clientela sulla  base del contratto  di abbonamento alla PSTN  o ISDN
sottoscritto (residenziale o affari).
  In ogni caso resta salva  l'analisi della non predatorieta' di tale
prezzo che richiede da una parte l'uguaglianza del valore medio della
retention  per entrambe  le  opzioni, dall'altra  il  rispetto di  un
livello  minimo nell'articolazione  che  remuneri almeno  i costi  di
originazione al livello piu' basso della rete.
  2. Valutazione economica.
  La valutazione del margine  trattenuto dall'operatore di rete fissa
rispetto  ai costi  sottostanti  ha portato  alla  conclusione di  un
valore eccessivo di tale margine.
  Il ricavo netto  trattenuto, in altre parole il  prezzo finale meno
il  costo  di  terminazione  pagato agli  operatori  mobili,  di  una
chiamata fissomobile  puo' essere paragonato  al ricavo netto  di una
chiamata telefonica (al netto dei trasferimenti interni).
  I  margini industriali  di  tali tipologie  di comunicazione  sono,
infatti,  simili  sia  in  quanto le  infrastrutture  di  rete  fissa
impiegate per instradare  le comunicazioni verso reti  mobili sono le
stesse utilizzate  per instradare  le comunicazioni  telefoniche (sia
per  la parte  di  instradamento del  traffico sia  per  la parte  di
accesso), sia  in quanto  per tali comunicazioni,  comunque originate
dalla rete pubblica commutata, i  costi commerciali e di fatturazione
sono simili  poiche' comunicazioni  fatturate attraverso  il medesimo
sistema  informativo e  dettagliate nella  bolletta telefonica  unica
alla  propria clientela.  Seppur  simili  nell'allocazione dei  costi
sottostanti, il prezzo finale delle comunicazioni fissomobile dipende
fortemente    da    una    componente   indiretta    -    il    costo
dell'interconnessione   verso   reti   mobili   -   non   controllato
dall'operatore di rete  fissa, la cui considerazione  e' rilevante al
fine di individuazione di uno specifico percorso regolamentare.
  Il mercato delle comunicazioni fissomobile presenta per il 1998 una
situazione di  quasi monopolio, anche  a causa dell'entrata  di nuovi
operatori  sul  mercato  diffuso dall'ultimo  periodo  dell'anno.  In
prospettiva il segmento di mercato e' destinato a vedere crescere gli
effetti della concorrenza. In ogni caso, sulla base delle valutazioni
svolte con riferimento al 1999, si  rileva che il mercato e' comunque
altamente concentrato (Telecom Italia  detiene una quota superiore al
70% del mercato).  I ricavi per la societa'  Telecom Italia derivanti
dalle comunicazioni fissomobile  con riferimento al 1998  sono pari a
1696 miliardi  di lire e  costituiscono il 6% dei  ricavi complessivi
della societa' nel mercato della telefonia e il 4% rispetto ai ricavi
totali  del gruppo  Telecom Italia.  In termini  di ripartizione  dei
ricavi per  tipologia di  clientela, il 50%  dei ricavi  deriva dalle
chiamate effettuate  dall'utenza residenziale, il 44%  dalle chiamate
della clientela  affari e  il 6% da  chiamate effettuate  da impianti
pubblici.
  Sebbene i livelli di concorrenzialita' siano destinati a salire nel
medio  periodo, ad  oggi  le  forze del  mercato  non determinano  un
incentivo  sufficiente  alla  spinta   di  tali  prezzi  verso  costi
efficienti  dei  servizi,  a  danno dei  consumatori  e  in  generale
dell'interesse pubblico.
  Oltre al  grado di  concentrazione del  mercato, altri  due fattori
agiscono da freno alla spinta concorrenziale:
  la concorrenza degli operatori fissi nuovi entranti si basa ad oggi
sulla scelta  da parte del cliente  dell'instradamento della chiamata
sulla rete di un altro  operatore attraverso l'attivazione del codice
di carrier selection.  I prezzi degli operatori  nuovi entranti sono,
quindi, correlati  ai costi dell'operatore incumbent  che fornisce in
monopolio l'accesso al cliente;
  la concorrenza nei prezzi, riscontrabile  sul mercato nel corso del
1999 in termini  di varieta' delle soluzioni di  pricing, e' generata
in  parte  dalle  soluzioni  di  "tromboning",  in  altre  parole  di
reinstradamento   del  traffico   nazionale  fissomobile   attraverso
centrali internazionali.  Tale meccanismo e' tuttavia  non efficiente
sotto  il profilo  allocativo, determina  forme di  disottimizzazione
della rete e presenta limiti di fattibilita' nel medio termine.
  In sintesi, anche se in prospettiva il livello di concorrenzialita'
e' orientato  a salire  a causa della  crescita della  numerosita' di
operatori offerenti il  servizio e a causa della  crescita dei volumi
di traffico data  l'estensione della base di clientela  mobile cui e'
rivolta la  chiamata (con evidenti  effetti esternalita'), ad  oggi e
nel  breve  termine i  prezzi  non  subiscono una  naturale  tendenza
all'orientamento al costo.
  In assenza  di una sufficiente pressione  concorrenziale sui prezzi
dell'operatore  avente notevole  forza di  mercato sul  mercato della
rete  telefonica pubblica  e con  rilevante potere  di mercato  nella
determinazione  del  prezzo  di   tale  tipologia  di  comunicazioni,
dovrebbe  ricoprire i  costi allocati  piu' un  ragionevole tasso  di
rendimento del capitale.
  Sotto il  profilo dell'allocazione  dei costi  di rete  le chiamate
fissomobile possono  essere confrontate  con le  chiamate telefoniche
fissofisso, in quanto  attraversano le stesse componenti  di rete per
l'instradamento  della comunicazione.  Il costo  della rete  dovrebbe
tener conto  della distanza percorsa  dal punto di accesso  alla rete
fissa fino  al punto  di interconnessione con  la rete  mobile (MSC).
L'operatore di  rete fissa, inoltre, non  conoscendo l'ubicazione del
cliente  mobile chiamato  e dovendo  pagare lo  stesso prezzo  per la
terminazione del traffico, rilascera' la chiamata al PdI piu' vicino.
Data la  densita' sul territorio  dei MSC degli operatori  mobili, la
chiamata percorrera'  sulla rete  fissa un tratto  di rete  a livello
locale.  Considerando il  livello superiore  di tale  rete (SGT),  il
costo per l'instradamento della chiamata su  rete fissa e' pari ad un
valore massimo di  31 lire/min. (set up + trasporto).  A questo costo
va aggiunto  il costo del  link di interconnessione alla  rete mobile
pari  a circa  3,2 lire/min.  La  rimanente quota  dovrebbe andare  a
compensazione  dell'accesso al  cliente  e  prevedere un  ragionevole
tasso di remunerazione del capitale.
  Occorre,  inoltre   tener  conto  degli  effetti,   in  termini  di
competitivita' prodotti sugli operatori nuovi entranti che utilizzano
la rete di  Telecom Italia per raccogliere le  chiamate e instradarle
sulla propria rete. In tal caso  i costi sostenuti per instradare una
chiamata fissomobile possono essere  valutati prendendo a riferimento
i  prezzi   del  listino  di  interconnessione   di  Telecom  Italia,
considerando  il  caso in  cui  l'operatore  non abbia  stipulato  un
contratto  di interconnessione  diretta  con  l'operatore mobile,  ma
effettui  la chiamata  tramite "triangolazione"  nazionale, in  altre
parole  transitandola sulla  rete di  Telecom Italia.  In tal  caso i
costi sostenuti  da un  operatore di rete  fissa sarebbero:  costo di
raccolta della  chiamata a livello di  SGT di 31 lire/min;  costo del
transito   su  doppio   SGT  di   159  lire/min.;   costi  fissi   di
interconnessione  (a livello  di SGT)  stimati  in un  massimo di  15
lire/min. (Kit  di interconnessione  e collegamenti  trasmissivi). La
somma  di tali  costi  e'  pari a  62  lire/min.  La rimanente  quota
dovrebbe  coprire  i  costi  diretti e  indiretti  (es.  commerciali)
dell'operatore e  consentire un  mark up  sui costi  quale rendimento
degli  investimenti.  Occorre,  inoltre, considerare  che  le  stesse
relazioni   di  interconnessione   a   livello   di  SGT   consentono
all'operatore di  gestire tutte le  tipologie di traffico  in carrier
selection  (distrettuale,  interdistrettuale,  ecc.) e  non  solo  il
traffico fissomobile,  con rilevanti effetti  in termini di  costo al
minuto.
  Sulla  base  del confronto  con  i  costi sostenuti  dall'operatore
Telecom  Italia e  pur  tenendo conto  degli  effetti prodotti  sulla
concorrenza, l'analisi ha rilevato che Telecom Italia trattiene, dato
l'attuale  valore della  retention di  172 lire/min,  un margine  sui
profitti  elevato,  a  danno   dei  consumatori  e  di  un'efficiente
allocazione  delle risorse.  Tale  analisi e'  supportata dal  parere
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
  La  valutazione  dell'elevatezza  e', infine,  riscontrabile  dalla
stessa  contabilita' regolatoria  di Telecom  Italia con  riferimento
all'anno 1998. L'analisi del conto economico del traffico radiomobile
mostra  ricavi   complessivi  per  Telecom  Italia   per  l'aggregato
"Traffico Radiomobile" pari  per il 1998 a 2172 miliardi  di lire (di
cui  1696   per  le   comunicazioni  fissomobile);   costi  operativi
complessivi pari  a 784 miliardi per  un margine di 1388  miliardi di
lire.
  Telecom  Italia ha  fatto osservare  in  sede di  audizione che  il
margine derivante  dalle comunicazione  fissomobile serve in  parte a
compensare i costi di accesso  alla rete pubblica commutata. Nel 1998
tale  contribuzione e'  pari,  sempre sulla  base della  contabilita'
regolatoria di Telecom Italia, a 813 miliardi di lire.
  Le   comunicazioni   "radiomobili"  (fissomobile   e   mobilefisso)
presentano,  quindi,  un  margine   positivo  al  netto  anche  della
contribuzione ai  costi dell'accesso,  di 575  miliardi di  lire, che
giustifica   un   ulteriore   riallineamento  ai   costi   da   parte
dell'Autorita'.  Inoltre,  data la  previsione  di  crescita di  tale
segmento di mercato sul  mercato complessivo delle telecomunicazioni,
il   riposizionamento  di   Telecom  Italia   su  valori   di  prezzo
maggiormente  orientati ai  costi  rappresenta nel  medio termine  un
miglioramento dei livelli di competitivita' di tale operatore.
  Ulteriore  considerazione  nella  valutazione  della  retention  e'
quella dell'analisi della ripartizione  della quota dell'operatore di
rete  fissa  rispetto  alla  parte  di  terminazione  su  mobile.  La
riduzione deve, infatti, essere proporzionata  in modo da tener conto
degli  effettivi costi  di rete  sottostanti  al fine  di non  creare
squilibri  tra   i  due  mercati.   Una  riduzione  della   quota  di
terminazione richiede, quindi, laddove  i due valori risultassero non
in linea con  i rispettivi costi, una riduzione anche  della quota di
retention.
  La   riduzione  della   retention   rende,  infatti,   maggiormente
dipendente  l'operatore di  rete fissa  dalla quota  di terminazione.
Laddove quest'ultima  non fosse proporzionale ai  costi effettivi del
servizio  potrebbero   generarsi,  quindi,  effetti   distorsivi  sul
mercato. La  distorsione, inoltre,  aumenta in presenza  di operatori
integrati  che hanno  eventualmente la  possibilita' di  incrociare i
costi  sottostanti  ai  due  servizi  nella  definizione  dei  propri
margini,   rispetto  ad   operatori  non   integrati  che   sarebbero
ulteriormente penalizzati.
  La  riduzione  della  retention,  data la  forte  dipendenza  degli
operatori mobili dal prezzo di terminazione (in quanto il mercato del
traffico  originato  da  rete  Telecom Italia  e  terminato  su  rete
radiomobile  rappresenta  nel  1998  una quota  del  38%  dei  ricavi
complessivi  per  TIM   e  il  45%  per   Omnitel),  costituisce,  di
conseguenza,  un  ulteriore  elemento   di  cui  tenere  conto  nella
decisione di riduzione dell'attuale  prezzo di terminazione applicato
dagli operatori radiomobili.
  Sulla  base  di quanto  emerso  nella  valutazione dei  mercati  di
riferimento,  l'Autorita' definisce  il percorso  di regolamentazione
della  terminazione verso  reti radiomobile  e delinea  le azioni  di
intervento al  fine di fissare  le modalita' e i  criteri sottostanti
alla presentazione di un'offerta  commerciale alla clientela da parte
dell'operatore Telecom Italia.
                              Delibera:
  Titolo  I -  Regolamentazione della  terminazione sulle  reti degli
operatori TIM e Omnitel.
  1)  Il prezzo  di terminazione  sulle  reti degli  operatori TIM  e
Omnitel  non  puo'  essere  maggiore  di 360  lire  al  minuto.  Tali
operatori  possono  articolare il  prezzo  di  terminazione su  fasce
orarie uguali a quelle dei  servizi finali offerti da Telecom Italia.
Tale articolazione  deve comunque avvenire nel  rispetto del predetto
valore massimo, inteso in tal  caso come valore medio ponderato sulla
base del traffico terminato sulle rispettive reti nelle singole fasce
orarie con riferimento all'anno precedente.
  2)  Gli   operatori  TIM  e   Omnitel  sono  tenuti   a  presentare
all'Autorita'  contabilita' dei  costi di  interconnessione costruita
applicando il  sistema di calcolo dei  costi prospettici incrementali
di lungo  periodo e a  dare evidenza  del tasso di  remunerazione del
capitale impiegato calcolato  in base al WACC  (Weighted Average Cost
of  Capital), entro  il  30 aprile  2000 e  con  riferimento ai  dati
contabili relativi  all'anno 1998  e preconsuntivo  1999. A  tal fine
l'Autorita'  determina,   previa  consultazione  con   gli  operatori
interessati, i criteri e le  modalita' per la costruzione del modello
di contabilita' e di separazione contabile, entro il 31 gennaio 2000.
  Titolo  II   -  Riallineamento  della  retention   ai  costi  delle
comunicazioni telefoniche.
  1)  Il valore  della retention  di Telecom  Italia non  puo' essere
maggiore di  110 lire  al minuto. Telecom  Italia puo'  articolare la
quota  di   retention  su   due  fasce   orarie  intera   e  ridotta.
L'articolazione sulle due fasce orarie deve avvenire nel rispetto del
predetto valore, inteso in tal caso come valore medio ponderato sulla
base  del  traffico originato  dalla  rete  di Telecom  Italia  nelle
singole fasce orarie con riferimento all'anno precedente.
  2)  Telecom  Italia  puo'   altresi'  articolare  il  valore  della
retention di cui al punto precedente sulla base del diverso contratto
di  abbonamento  alla  rete  pubblica  commutata  sottoscritto  dalla
clientela (residenziale o affari),  mantenendo comunque il vincolo di
cui al punto 1 per ognuno dei due profili offerti.
  3)  Telecom   Italia  e'  tenuta  a   comunicare  all'Autorita'  le
variazioni  dei   contratti  di  interconnessione  firmati   con  gli
operatori  di rete  mobile al  fine di  consentire la  verifica della
separazione della terminazione dalla prestazione del servizio finale.
  Titolo III - Struttura e articolazione dei prezzi finali offerti da
Telecom Italia.
  1) Il  prezzo finale e'  indipendente dalla tipologia  di contratto
sottoscritto dall'utente chiamato.
  2) Il prezzo finale delle chiamate originate da rete Telecom Italia
si articola  in due  fasce orarie,  intera e  ridotta, corrispondenti
alle attuali fasce delle comunicazioni interurbane.
  3) Il prezzo  finale varia in relazione al  prezzo di terminazione,
indicato dall'Autorita'  nel caso  di TIM e  Omnitel, o  negoziato da
Telecom  Italia con  gli altri  operatori mobili.  Telecom Italia  e'
tenuta ad informare la clientela dei diversi prezzi da essa praticati
in base all'operatore mobile su cui e' terminata la chiamata.
  4) Telecom  Italia puo'  delineare due  profili diversi  dei prezzi
finali sulla base di quanto stabilito al Titolo II, punto 2.
  5) Eventuali  offerte a  volume o profili  di prezzo  diversi dalle
condizioni  generali offerte  alla  clientela  residenziale e  affari
sulla  base di  quanto contenuto  nel presente  provvedimento, devono
essere comunicate  dall'Autorita' e da  questa autorizzate in  base a
quanto previsto  dall'art. 7,  comma 11,  del decreto  del Presidente
della  Repubblica  n.  318/1997  e  nel  rispetto  del  principio  di
separazione contabile  di cui all'art.  9 del decreto  del Presidente
della Repubblica n. 318/1997.
  Titolo IV - Condizioni generali.
  1)  Gli operatori  mobili  che hanno  offerto  sconti sul  traffico
fissomobile  in  virtu'  della  titolarita' del  prezzo  nel  periodo
antecedente  all'entrata  in vigore  della  delibera  n. 85/98,  sono
tenuti  a comunicare  alla  propria clientela,  con  un preavviso  di
trenta giorni, il mutamento  delle condizioni contrattuali sulla base
dell'evoluzione della normativa.
  2) Il prezzo  di terminazione degli operatori TIM e  O.P.I., di cui
al  titolo   I,  punto  1,  si   applica  a  tutti  i   contratti  di
interconnessione  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento.  Gli  operatori  TIM  e  Omnitel  hanno  l'obbligo  di
informare  tempestivamente  gli  operatori con  cui  hanno  stipulato
contratti  di  interconnessione  della  variazione  delle  condizioni
economiche  di terminazione  sulle  rispettive reti.  I nuovi  valori
hanno  efficacia  alla  data  di   entrata  in  vigore  del  seguente
provvedimento.
  3) La  quota di retention di  Telecom Italia, di cui  al titolo II,
punto 1,  ha efficacia dalla data  di entrata in vigore  del presente
provvedimento.
  4)   Telecom  Italia   sulla  base   del  contenuto   del  presente
provvedimento e' tenuta a  presentare all'Autorita' una nuova offerta
relativa alle  condizioni economiche delle  comunicazioni fissomobile
entro   quindici  giorni   dalla  data   di  notifica   del  presente
provvedimento.
  5)  L'Autorita' si  pronuncia  sul contenuto  della proposta  entro
trenta giorni dal suo ricevimento.
  Il  presente  provvedimento  e' notificato  alla  societa'  Telecom
Italia, alla  societa' TIM  e alla societa'  Omnitel Pronto  Italia e
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana e nel
bollettino ufficiale dell'Autorita'.
  Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al
TAR del Lazio  ai sensi dell'art. 1, comma 26,  della legge 31 luglio
1997, n. 249.
   Napoli, 6 dicembre 1999
                                                 Il presidente: Cheli