IL DIRETTORE GENERALE della previdenza ed assistenza sociale Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita' per conto delle societa' ed enti medesimi; Visto l'art. 1 del citato decreto presidenziale che prevede la possibilita' di modificare, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, l'elenco di attivita' lavorative allegato al decreto presidenziale medesimo; Considerata la necessita' di apportare talune variazioni alle attivita' indicate nella tabella risultante dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 dicembre 1993; Visto, altresi', l'art. 4 del citato decreto presidenziale che prevede, con le medesime formalita', che siano stabiliti imponibili giornalieri e periodi di occupazione media mensile, soggetti a revisione triennale, sui quali sono dovuti i contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale; Considerato che il secondo comma del predetto articolo consente che il decreto ministeriale riguardi singole attivita' lavorative e particolari zone del territorio nazionale nonche' singoli settori di attivita' merceologica; Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1993 di revisione degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione mensile, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, per le categorie di lavoratori di cui sopra; Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1996, con il quale, a decorrere dal 1 gennaio 1996, e' stata elevata al 32 per cento l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della previdenza ed assistenza sociale; Considerata la necessita' di provvedere alla revisione degli imponibili contributivi e dei periodi di occupazione media mensile; Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1982 con il quale sono stati determinati i periodi di occupazione media mensile per i territori del Mezzogiorno, individuati ai sensi del testo unico 6 marzo 1978, n. 218; Considerata la necessita' di pervenire, in un'ottica di omogeneizzazione sul territorio nazionale, ad un graduale riallineamento dei periodi di occupazione media mensile nelle regioni Basilicata e Campania e nei restanti territori del Mezzogiorno; Visto l'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389; Sentite le organizzazioni sindacali interessate che hanno rilevato la necessita' di determinare, ai soli tini dell'assicurazione generale obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, un imponibile contributivo che rispetti, ogni anno, il parametro introdotto dalla norma indicata al comma precedente, ed assicuri la copertura delle 52 settimane utili ai fini pensionistici; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206; Acquisito il parere favorevole del Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee lavoratori dipendenti dell'INPS espresso nella seduta dell'8 novembe 1999; Ritenuto di dover procedere alla determinazione di imponibili giornalieri e periodi di occupazione media mensile per la categoria di lavoratori soci di societa' ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, l'elenco delle attivita' lavorative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, come modificato con decreto 6 dicembre 1993, e' quello risultante dalla tabella allegata.