IL DIRETTORE GENERALE
               della previdenza ed assistenza sociale
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
602,  recante   il  riassetto   previdenziale  ed   assistenziale  di
particolari  categorie  di lavoratori  soci  di  societa' e  di  enti
cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita' per conto
delle societa' ed enti medesimi;
  Visto  l'art. 1  del citato  decreto presidenziale  che prevede  la
possibilita' di  modificare, con  decreto del  Ministro del  lavoro e
della  previdenza   sociale,  sentite  le   organizzazioni  sindacali
interessate,  l'elenco di  attivita' lavorative  allegato al  decreto
presidenziale medesimo;
  Considerata  la  necessita'  di apportare  talune  variazioni  alle
attivita' indicate nella tabella  risultante dal decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 6 dicembre 1993;
  Visto,  altresi', l'art.  4  del citato  decreto presidenziale  che
prevede, con  le medesime formalita', che  siano stabiliti imponibili
giornalieri  e  periodi  di  occupazione media  mensile,  soggetti  a
revisione triennale, sui quali sono  dovuti i contributi per le varie
forme di previdenza e di assistenza sociale;
  Considerato che il secondo comma del predetto articolo consente che
il  decreto  ministeriale  riguardi singole  attivita'  lavorative  e
particolari zone del territorio  nazionale nonche' singoli settori di
attivita' merceologica;
  Visto il  decreto ministeriale 6  dicembre 1993 di  revisione degli
imponibili giornalieri e dei periodi  di occupazione mensile, ai fini
del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, per
le categorie di lavoratori di cui sopra;
  Visto il  decreto ministeriale  21 febbraio 1996,  con il  quale, a
decorrere  dal 1  gennaio  1996, e'  stata elevata  al  32 per  cento
l'aliquota  contributiva di  finanziamento dovuta  al Fondo  pensioni
lavoratori   dipendenti   gestito   dall'Istituto   nazionale   della
previdenza ed assistenza sociale;
  Considerata  la  necessita'  di  provvedere  alla  revisione  degli
imponibili contributivi e dei periodi di occupazione media mensile;
  Visto  il decreto  ministeriale 27  maggio 1982  con il  quale sono
stati  determinati  i periodi  di  occupazione  media mensile  per  i
territori del  Mezzogiorno, individuati  ai sensi  del testo  unico 6
marzo 1978, n. 218;
  Considerata   la  necessita'   di   pervenire,   in  un'ottica   di
omogeneizzazione   sul   territorio   nazionale,   ad   un   graduale
riallineamento dei periodi di occupazione media mensile nelle regioni
Basilicata e Campania e nei restanti territori del Mezzogiorno;
  Visto l'art.  7, comma  1, primo periodo,  della legge  11 novembre
1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 7 dicembre
1989, n. 389;
  Sentite le organizzazioni sindacali  interessate che hanno rilevato
la  necessita'  di  determinare,   ai  soli  tini  dell'assicurazione
generale  obbligatoria   invalidita',  vecchiaia  e   superstiti,  un
imponibile  contributivo  che  rispetti,   ogni  anno,  il  parametro
introdotto dalla norma  indicata al comma precedente,  ed assicuri la
copertura delle 52 settimane utili ai fini pensionistici;
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206;
  Acquisito il  parere favorevole  del Comitato  amministratore della
gestione  prestazioni  temporanee   lavoratori  dipendenti  dell'INPS
espresso nella seduta dell'8 novembe 1999;
  Ritenuto  di  dover  procedere alla  determinazione  di  imponibili
giornalieri e periodi  di occupazione media mensile  per la categoria
di lavoratori soci  di societa' ed enti cooperativi,  anche di fatto,
cui si  applicano le  disposizioni del  decreto del  Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A decorrere dal 1 gennaio 2000, l'elenco delle attivita' lavorative
di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 30 aprile 1970, n.
602,  come  modificato  con  decreto   6  dicembre  1993,  e'  quello
risultante dalla tabella allegata.