IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza ed assistenza sociale
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di
particolari categorie di lavoratori soci di societa' e di enti
cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita' per conto
delle societa' ed enti medesimi;
Visto l'art. 1 del citato decreto presidenziale che prevede la
possibilita' di modificare, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali
interessate, l'elenco di attivita' lavorative allegato al decreto
presidenziale medesimo;
Considerata la necessita' di apportare talune variazioni alle
attivita' indicate nella tabella risultante dal decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 6 dicembre 1993;
Visto, altresi', l'art. 4 del citato decreto presidenziale che
prevede, con le medesime formalita', che siano stabiliti imponibili
giornalieri e periodi di occupazione media mensile, soggetti a
revisione triennale, sui quali sono dovuti i contributi per le varie
forme di previdenza e di assistenza sociale;
Considerato che il secondo comma del predetto articolo consente che
il decreto ministeriale riguardi singole attivita' lavorative e
particolari zone del territorio nazionale nonche' singoli settori di
attivita' merceologica;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1993 di revisione degli
imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione mensile, ai fini
del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, per
le categorie di lavoratori di cui sopra;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1996, con il quale, a
decorrere dal 1 gennaio 1996, e' stata elevata al 32 per cento
l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della
previdenza ed assistenza sociale;
Considerata la necessita' di provvedere alla revisione degli
imponibili contributivi e dei periodi di occupazione media mensile;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1982 con il quale sono
stati determinati i periodi di occupazione media mensile per i
territori del Mezzogiorno, individuati ai sensi del testo unico 6
marzo 1978, n. 218;
Considerata la necessita' di pervenire, in un'ottica di
omogeneizzazione sul territorio nazionale, ad un graduale
riallineamento dei periodi di occupazione media mensile nelle regioni
Basilicata e Campania e nei restanti territori del Mezzogiorno;
Visto l'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11 novembre
1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 7 dicembre
1989, n. 389;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate che hanno rilevato
la necessita' di determinare, ai soli tini dell'assicurazione
generale obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, un
imponibile contributivo che rispetti, ogni anno, il parametro
introdotto dalla norma indicata al comma precedente, ed assicuri la
copertura delle 52 settimane utili ai fini pensionistici;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206;
Acquisito il parere favorevole del Comitato amministratore della
gestione prestazioni temporanee lavoratori dipendenti dell'INPS
espresso nella seduta dell'8 novembe 1999;
Ritenuto di dover procedere alla determinazione di imponibili
giornalieri e periodi di occupazione media mensile per la categoria
di lavoratori soci di societa' ed enti cooperativi, anche di fatto,
cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 2000, l'elenco delle attivita' lavorative
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
602, come modificato con decreto 6 dicembre 1993, e' quello
risultante dalla tabella allegata.