IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Vista legge 2  agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento  del gioco del
lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 7 agosto 1990, n.
303, con il quale e' stato  emanato il regolamento di applicazione ed
esecuzione delle leggi sopra citate,  come modificato con decreto del
Ministero delle finanze 23 marzo 1994, n. 239;
  Visto l'atto di concessione alla  Lottomatica S.p.a. di Roma per la
gestione  del servizio  del gioco  del lotto  di cui  ai decreti  del
Ministro delle  finanze in data  17 marzo  1993, 8 novembre  1993, 11
gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
12 del 16 gennaio 1997;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n. 560, con  il quale e' stato emanato il  regolamento concernente la
disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;
  Visto l'art.  24, comma 30, della  legge 27 dicembre 1997,  n. 449,
che conferisce  al Ministro delle  finanze la facolta'  di prevedere,
con proprio  decreto, modalita' di  raccolta delle giocate  del lotto
diverse da  quelle di cui all'art.  4, comma 2, della  legge 2 agosto
1982, n. 528, come sostituito dall'art. 2 della legge 19 aprile 1990,
n. 85;
  Visto il decreto  del Ministero delle finanze 9  febbraio 1999, che
ha autorizzato  la raccolta  telefonica delle  giocate del  lotto, da
effettuare mediante  schede prepagate,  attribuendone la  raccolta al
concessionario   del    servizio   del   gioco   e    riservando   la
commercializzazione  di dette  schede ai  raccoglitori del  gioco del
lotto;
  Visto il decreto direttoriale del  13 aprile 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 22 aprile  1999, che ha stabilito le procedure
di  acquisizione,   registrazione  e  documentazione   delle  giocate
telefoniche   del    lotto,   nonche'   di    commercializzazione   e
rendicontazione delle schede prepagate;
  Preso atto che la raccolta del gioco del lotto tramite i servizi di
telefonia avviene esclusivamente nell'ambito del territorio nazionale
e  che, mediante  pubblico avviso  di manifestazione  d'interesse, la
societa'  concessionaria ha  acquisito la  disponibilita' di  tutti i
gestori operanti sul territorio, come previsto dall'art. 2 del citato
decreto direttoriale del 13 aprile 1999;
  Ritenuta  l'opportunita'  di procedere  all'avvio  di  una fase  di
sperimentazione  della raccolta  telefonica del  gioco del  lotto, in
alcune  zone  pilota  e  per   un  periodo  temporale  ben  definito,
preliminare  all'estensione  della   raccolta  telefonica  all'intero
territorio nazionale;
  Considerato che tra i gestori di telecomunicazioni interessati alla
raccolta  telefonica del  gioco del  lotto soltanto  i raggruppamenti
Telcos  S.p.a. -  Telecom Italia  S.p.a., e  Telecom Italia  S.p.a. -
C.I.T.E.C. S.p.a.  hanno completato  la realizzazione del  progetto e
che  le  relative  procedure  di collaudo  sono  state  positivamente
effettuate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E' autorizzata,  in  via sperimentale,  la raccolta  telefonica
delle  giocate  del lotto,  svolte  dal  concessionario del  servizio
Lottomatica S.p.a., tramite gli operatori di telecomunicazioni R.T.I.
Telcos S.p.a. - Telecom Italia  S.p.a. e R.T.I. Telecom Italia S.p.a.
- C.I.T.E.C. S.p.a.