Alle amministrazioni dello Stato Alle aziende autonome dello Stato In sede di prima attuazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, istitutivo del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono emersi dubbi di natura procedurale che rendono opportuni taluni chiarimenti ed esplicitazioni, al fine di consentire una uniforme attuazione da parte delle amministrazioni interessate. L'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999 ha previsto il termine di novanta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, per il conferimento degli incarichi ai dirigenti in servizio. Si tratta di un diritto di opzione che hanno le amministrazioni per l'utilizzazione dei dirigenti che gia' espletano servizio presso di esse, da esercitarsi entro la data dell'otto settembre. Il termine, come e' evidente, e' a carattere ordinatorio, per cui gli incarichi possono definirsi anche successivamente; evidenti ragioni di avvio sistematico del nuovo sistema, tuttavia, suggeriscono che la definizione degli incarichi possa completarsi entro il mese di settembre, data in cui, orientativamente, saranno operativi i previsti fondi. Per ragioni di trasparenza e correttezza nei confronti dei dirigenti, si invitano le amministrazioni interessate, tuttavia, a comunicare, nel piu' breve tempo possibile, ai dirigenti in servizio la volonta' o meno di confermare il relativo incarico, trasmettendo copia al responsabile del ruolo unico. Dopo la data dell'otto settembre, in caso di silenzio delle amministrazioni, i dirigenti potranno stipulare contratti con amministrazioni diverse da quelle ove prestano servizio. Le amministrazioni avranno cura di formalizzare, con priorita', gli incarichi ai dirigenti di prima fascia e, successivamente, a cura dei dirigenti responsabili dei relativi uffici, ai dirigenti di seconda fascia. Nel caso di assunzioni di dirigenti a seguito della conclusione delle procedure concorsuali previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, l'amministrazione titolata ad assumere ed a formalizzare l'incarico ed il relativo contratto non puo' che essere l'amministrazione che ha bandito il concorso. L'utilizzazione dell'indicato personale da parte di altra amministrzione e' possibile previo apposito accordo fra le amministrazioni interessate. Non appare, peraltro, necessaria la predisposizione di un apposito decreto di inserimento nel ruolo unico, potendosi ritenere sufficiente il provvedimento di assunzione da parte dell'amministrazione titolata. Qualche chiarimento merita la definizione delle procedure di conferimento degli incarichi. A tale riguardo, appare necessario distinguere fra dirigenti di prima fascia e dirigenti di seconda fascia o esperti ai quali siano conferite funzioni di livello dirigenziale generale, dai dirigenti o esperti di seconda fascia. Ai primi, il conferimento dell'incarico avviene attraverso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, e mediante stipula di un apposito contratto tra il dirigente interessato ed il Ministro. La proposta deve dare indicazioni sia in ordine al profilo della professionalita' necessaria all'espletamento dell'incarico che si intende attribuire, sia con riferimento alla congruita' della durata dell'incarico in relazione agli obiettivi assegnati. Per gli incarichi di segretario generale dei Ministeri e per gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici di livello dirigenziale generale o equivalenti, si applica l'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29. Per questi incarichi, essendo scaduto il termine previsto in sede di prima attuazione per la conferma, la revoca, modifica o rinnovo (art. 19, comma 8 del decreto legislativo n. 29 e art. 45, comma 8, del decreto legislativo n. 80), e' sufficiente la formalizzazione del relativo contratto. Gli incarichi di dirigente generale con contratto di diritto privato affidati ai sensi delle disposizioni precedenti all'art. 19 del decreto legislativo n. 29, ancora in corso, non necessitano di alcun rinnovo contrattuale, dovendosi ritenere in vigore, fino alla scadenza, l'atto pattizio perfezionatosi secondo le previgenti disposizioni; per tale motivo gli incarichi in argomento non incidono nella quota del 5% prevista dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29. A tale riguardo si ribadisce che si tratta di personale che non rientra nel ruolo unico, i cui dati devono essere comunicati ai fini esclusivi del computo dei posti di funzione che ricoprono. Per quanto riguarda, invece, i dirigenti di seconda fascia, il conferimento dell'incarico avviene mediante decreto del dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale ed attraverso la stipula di un apposito contratto fra i medesimi soggetti. Deve, tuttavia, ritenersi che il conferimento degli indicati incarichi, ivi compresi quelli ai sensi dell'art. 19, comma 6, debba essere realizzato nel rispetto delle risorse e dei criteri predeterminati dall'autorita' politica. I contratti relativi ad incarichi di direzione di uffici devono necessariamente avere una durata che si attesta fra i due ed i sette anni. Diverso e' il caso degli incarichi di cui all'art. 19, comma 10, dell'indicato decreto legislativo n. 29, come ulteriormente disciplinato dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999. Si tratta, nel caso di specie, di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altre funzioni specifiche previste dall'ordinamento, alle quali deve corrispondere un posto di funzione esplicitamente individuato nell'ordinamento della singola amministrazione. Ai sensi della citata norma regolamentare (art. 6, comma 1), la durata dell'incarico deve essere determinata tenendo conto del programma di lavoro e dell'obiettivo assegnato; a differenza degli incarichi di direzione di uffici, pertanto, la normativa non prevede alcun vincolo temporale. Il conferimento di tali incarichi, pertanto, puo' formalizzarsi attraverso contratti aventi durata anche inferiore ai due anni e, comunque, circoscritti nel tempo in relazione all'obiettivo da raggiungere. E' del tutto pacifico che per l'attivazione delle indicate procedure e' necessario che vi sia un posto di funzione libero. L'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999 prevede che i dirigenti che non abbiano avuto incarichi di direzione di un ufficio o ispettivi, di consulenza, studio e ricerche o altri specifici incarichi previsti dall'ordinamento, sono a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzati nell'ambito di specifici programmi di ispezione e verifica, nonche' di ricerca, studio e di monitoraggio del grado di attuazione delle riforme legislative e delle innovazioni amministrative. Si tratta, in questo caso, di una fattispecie del tutto diversa da quella indicata all'art. 6, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1997, di cui si e' detto, trattandosi di funzioni temporanee alle quali non corrispondono posti di funzione specificamente individuati dai singoli ordinamenti. Il responsabile del ruolo unico avra' cura di dare pubblicita' delle professionalita' dirigenziali a disposizione del ruolo unico, ai fini della loro utilizzazione da parte delle amministrazioni. L'utilizzazione dei dirigenti per le indicate funzioni, pertanto, puo' formalizzarsi con semplice lettera di incarico e, in ragione della temporaneita' dell'affidamento, per periodi temporali brevi e, comunque, inferiori a due anni. La proposta del conferimento degli incarichi, unitamente ad una relazione nella quale siano indicati i posti vacanti nella dotazione dirigenziale e la ricognizione della situazione in atto, deve essere previamente comunicata al responsabile del ruolo unico ai fitti dell' accertamento delle capienze e della eventuale individuazione del personale del ruolo unico in possesso delle profesionalita' richieste per lo specifico incarico. Il decreto di conferimento di incarico ed il relativo contratto, come ogni modifica connessa alla posizione dei dirigenti, devono essere successivamente trasmessi al ruolo unico, ai soli fini dell'aggiornamento dei dati. Ulteriori approfondimenti meritano le disposizioni di cui all'art. 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 29/1993. Per quanto riguarda la disposizione di cui al citato art. 19, comma 4, relativa al conferimento di incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in misura non superiore ad un terzo a dirigenti di seconda fascia, si fa presente che tale limite di un terzo va calcolato in relazione al numero dei dirigenti di prima fascia inseriti nel ruolo unico. Il numero di incarichi possibili cosi' determinato, verra' distribuito fra le amministrazioni interessate, di norma, in misura proporzionale ai posti di funzione delle singole amministrazioni, arrotondando per difetto, al fine di assicurare il rispetto complessivo della norma. In ordine, invece, alla disposizione di cui all'art. 19, comma 6, si evidenzia quanto segue. La percentuale del 5% prevista nella indicata norma deve calcolarsi in relazione al numero dei dirigenti appartenenti alla prima fascia ed al numero di dirigenti appartenenti alla seconda fascia risultanti nel ruolo unico. Gli incarichi di prima e seconda fascia, nell'ambito del numero massimo cosi' definito, saranno distribuiti, in relazione alle effettive necessita' delle amministrazioni interessate, secondo procedure che saranno definite in tempi brevi. Al fine di consentire una visione complessiva delle singole esigenze relative al ricorso al citato art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29, si invitano le amministrazioni a voler inviare al Dipartimento della funzione pubblica - Ruolo unico, entro il 15 settembre, le proprie richieste, motivate anche con riferimento alla "specifica qualificazione professionale" che si ritiene di dover utilizzare. Connesso alle indicate problematiche e' il problema dei comandi. Prioritariamente va definito se l'istituto debba considerarsi ancora vigente a seguito della entrata in vigore del ruolo unico. Al riguardo, non si evidenzia nell'ordinamento alcuna espressa abrogazione legislativa. Cio' posto, si ritiene che, in sede di prima attuazione, in aderenza a quanto disposto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999 che fa espresso rinvio ai dirigenti in servizio, possano mantenersi, previo assenso delle amministrazioni e del personale interessato, i dirigenti gia' in servizio in posizione di comando, da computarsi al di fuori della quota del 5%. Le amministrazioni che intendono continuare ad avvalersi di tali dirigenti, avranno cura di rapportare la durata dell'incarico all'impegno contrattuale assunto. Nella conferenza dei direttori, convocata presso il Dipartimento della funzione pubblica in data 1 settembre, saranno forniti eventuali ulteriori chiarimenti in ordine alla definizione dei contratti e ad ogni altra ulteriore problematica connessa all'avvio del nuovo sistema. Roma, 5 agosto 1999 Il Ministro per la funzione pubblica: Piazza Registrata alla Corte dei conti il 30 novembre 1999 Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 322