IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  del Ministero  delle finanze  di concerto conIL  DIRETTORE GENERALE
dei servizi  generali e del  personale del Ministero  delle politiche
agricole e forestali
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni,  concernente la  razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni  pubbliche e  la revisione della  disciplina in
materia di pubblico impiego;
  Visto l'art. 3, comma 77, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
quale prevede che  l'organizzazione e la gestione dei  giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri
delle finanze delle politiche agricole e forestali;
  Visto  il  regolamento emanato  con  decreto  dei Presidente  della
Repubblica 8  aprile 1998, n. 169,  con il quale si  e' provveduto al
riordino della  materia dei  giochi e  delle scommesse  relativi alle
corse  dei cavalli,  per quanto  attiene agli  aspetti organizzativi,
funzionali, fiscali  e sanzionatori, nonche' al  riparto dei relativi
proventi;
  Considerato che l'art. 25 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica  n. 169  del 1998  prevede che  le concessioni  attribuite
dall'Unione   nazionale   per   l'incremento   delle   razze   equine
(U.N.I.R.E.), in atto alla data  di entrata in vigore del regolamento
stesso possono essere rinnovate per una sola volta, fermo restando il
rispetto  dei  criteri di  cui  all'art.  2,  comma 1,  dello  stesso
decreto;
  Visto l'art. 2, comma 1,  del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 169 del 1998, il quale detta criteri per l'attribuzione
delle  concessioni per  l'esercizio delle  scommesse sulle  corse dei
cavalli, a totalizzatore e a quota fissa;
  Vista la  direttiva emanata il  9 dicembre 1999 dal  Ministro delle
politiche agricole e forestali, nella quale e' stabilito che, al fine
della  determinazione  del  minimo   annuo  garantito  a  carico  dei
concessionari, deve  prendersi a riferimento l'ammontare  medio della
raccolta di ciascun concessionario  nell'ultimo triennio, ridotto del
25%;
  Ritenuta l'opportunita'  di rinnovare le concessioni  anzidette, al
fine di assicurare il raggiungimento di mille punti di raccolta delle
scommesse ippiche sul territorio nazionale, come previsto al piano di
potenziamento  approvato  con  decreto ministeriale  7  aprile  1999,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana n. 86
del 14 aprile 1999;
  Considerato  che,  come indicato  nella  predetta  direttiva del  9
dicembre 1999,  il rinnovo delle  concessioni a suo  tempo attribuite
dall'U.N.I.R.E.  e'  effettuato  sulla  base  dei  criteri  contenuti
nell'art. 2, comma 1, del  decreto del Presidente della Repubblica n.
169   del  1998   e  che,   pertanto,  deve   essere  utilizzata   la
convenzionetipo approvata  con decreto  ministeriale 20  aprile 1999,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 9
del 22 aprile 1999;
  Ritenuta  la  necessita'  di   procedere  al  rinnovo  delle  delle
concessioni  predette nei  limiti del  numero massimo  di concessioni
attribuibili a ciascun soggetto nei termini gia' fissati nel bando di
gara  mediante  il  quale  si  e'  proceduto  all'attribuzione  delle
concessioni indicate nel piano di potenziamento approvato con decreto
ministeriale 7 aprile 1999;
  Ritenuta,  altresi',  l'opportunita',   in  ottemperanza  a  quanto
disposto nella predetta  direttiva del 9 dicembre  1999, di rinnovare
soltanto  i   rapporti  concessori  che  non   presentino  situazioni
debitorie nei confronti dell'U.N.I.RE.;
  Vista  la  nota  n.  2256  del   14  dicembre  1999  con  la  quale
l'U.N.I.R.E. ha reso note le  attuali situazioni debitorie dei propri
delegati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A richiesta dei concessionari interessati, informati anche mediante
via telematica, sono rinnovate per un periodo di sei anni a decorrere
dal 1 gennaio 2000, le concessioni attribuite dall'U.N.I.R.E., previa
verifica  della  sussistenza  delle  condizioni e  nel  rispetto  dei
criteri di cui alle premesse.