IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze di concerto conIL DIRETTORE GENERALE dei servizi generali e del personale del Ministero delle politiche agricole e forestali Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze delle politiche agricole e forestali; Visto il regolamento emanato con decreto dei Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi; Considerato che l'art. 25 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 prevede che le concessioni attribuite dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.), in atto alla data di entrata in vigore del regolamento stesso possono essere rinnovate per una sola volta, fermo restando il rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, dello stesso decreto; Visto l'art. 2, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, il quale detta criteri per l'attribuzione delle concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa; Vista la direttiva emanata il 9 dicembre 1999 dal Ministro delle politiche agricole e forestali, nella quale e' stabilito che, al fine della determinazione del minimo annuo garantito a carico dei concessionari, deve prendersi a riferimento l'ammontare medio della raccolta di ciascun concessionario nell'ultimo triennio, ridotto del 25%; Ritenuta l'opportunita' di rinnovare le concessioni anzidette, al fine di assicurare il raggiungimento di mille punti di raccolta delle scommesse ippiche sul territorio nazionale, come previsto al piano di potenziamento approvato con decreto ministeriale 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del 14 aprile 1999; Considerato che, come indicato nella predetta direttiva del 9 dicembre 1999, il rinnovo delle concessioni a suo tempo attribuite dall'U.N.I.R.E. e' effettuato sulla base dei criteri contenuti nell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e che, pertanto, deve essere utilizzata la convenzionetipo approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9 del 22 aprile 1999; Ritenuta la necessita' di procedere al rinnovo delle delle concessioni predette nei limiti del numero massimo di concessioni attribuibili a ciascun soggetto nei termini gia' fissati nel bando di gara mediante il quale si e' proceduto all'attribuzione delle concessioni indicate nel piano di potenziamento approvato con decreto ministeriale 7 aprile 1999; Ritenuta, altresi', l'opportunita', in ottemperanza a quanto disposto nella predetta direttiva del 9 dicembre 1999, di rinnovare soltanto i rapporti concessori che non presentino situazioni debitorie nei confronti dell'U.N.I.RE.; Vista la nota n. 2256 del 14 dicembre 1999 con la quale l'U.N.I.R.E. ha reso note le attuali situazioni debitorie dei propri delegati; Decreta: Art. 1. A richiesta dei concessionari interessati, informati anche mediante via telematica, sono rinnovate per un periodo di sei anni a decorrere dal 1 gennaio 2000, le concessioni attribuite dall'U.N.I.R.E., previa verifica della sussistenza delle condizioni e nel rispetto dei criteri di cui alle premesse.