IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per le politiche
di sviluppo e di coesione
Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che
autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al
finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia
sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico, mediante operazioni di mutuo a effettuare nel limite del
95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con
la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito
all'uopo abilitati;
Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992,
n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui
contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20,
sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a
decorrere dal 1994;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro
della sanita', 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le
procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi
oneri di ammortamento e preammortamento;
Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato
decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della
sanita', 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti
comunichera' al Ministero del bilancio e della programmazione
economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta
30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;
Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012, con il quale si e'
dato corso all'impegno delle prime rate semestrali previste, scadenza
30 giugno/31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti per i
versamenti agli istituti mutuanti: 1) Mediovenezie S.p.a. - Verona,
2) Banco di Sicilia - Palermo, 3) Monte dei Paschi di Siena - Siena,
4) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche - Roma, 5)
IMI - Istituto mobiliare italiano - Roma, 6) Banca Carige - Cassa di
Risparmio di Imperia e di Genova - Genova; per mutui concessi alle
regioni Veneto, Sicilia, Toscana, Piemonte e agli istituti: "Centro
di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone)", e "G. Gaslini" di
Genova, per i rispettivi progetti di interventi, di cui all'art. 20
della legge n. 67/1988;
Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 002936 del
22 ottobre 1999, con la quale si chiede, fra l'altro, in ordine ai
summenzionati istituti bancari, il versamento degli importi per i
successivi trasferimenti, a cura della stessa Cassa, quale dodici
rate, valuta 31 dicembre 1999, ai sopracitati istituti mutuanti per
un complessivo di L. 40.208.325.819;
Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per
l'esercizio 1999;
Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilita' del
capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999,
la somma complessiva di L. 40.208.325.819 a favore della Cassa
depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti
mutuanti interessati per rate di oneri di ammortamento mutui, valuta
31 dicembre 1999, secondo lo schema di seguito indicato:
=====================================================================
Istituti mutuanti | Importi in lire
=====================================================================
1) Mediovenezie S.p.a..... |13.449.894.802
2) Banco di Sicilia.... |6.341.960.111
3) Monte dei Paschi di Siena.... |16.176.420.892
4) Crediop.... |2.545.772.173
5) San Paolo - IMI S.p.a..... |755.820.830
6) Carige.... |938.457.011
Totale.... |40.208.325.819
Decreta:
Art. 1.
La somma complessiva di L. 40.208.325.819 e' impegnata per il 1999,
a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalita' esposte in
premessa.