IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante norme su l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale"; Visto in particolare l'art. 1 della citata legge che individua, tra gli altri, l'area industriale dell'Acna in comune di Cengio come intervento di bonifica di interesse nazionale; Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del servizio nazionale di protezione civile"; Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1999, n. 2986 "Interventi urgenti intesi a fronteggiare la situazione di emergenza derivante dalla situazione di crisi socio-ambientale dell'area riguardante il sito industriale dell'Acna ricadente nei territori dei comuni di Cengio, in provincia di Savona, di Saliceto, in provincia di Cuneo e del fiume Bormida"; Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della citata ordinanza che affida al commissario delegato il compito di definire una proposta di perimetrazione, sentiti i comuni e le regioni interessate, da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'ambiente; Viste la proposta di perimetrazione e la relativa scheda tecnica definite dal commissario delegato, sentiti i comuni e le regioni interessate, e trasmessa al Ministro dell'ambiente con nota n. 43/99 del 13 luglio 1999, nella quale si evidenzia come in relazione al mezzo di veicolazione delle sostanze contaminanti,consistente nell'acqua di scorrimento superficiale e di sub-alveo del fiume Bormida, l'inquinamento possa aver interessato zone poste a notevole distanza dal luogo di origine dell'inquinamento; Ritenuto in mancanza di precise informazioni sulle condizioni di inquinamento, la cui acquisizione rientra fra le attivita' da svolgere nella successiva fase di caratterizzazione, di dover fare riferimento alle aree occupate dall'insediamento industriale, alla discarica di Pian Rocchetta, all'ambito dell'alveo del fiume Bormida, ramo di Millesimo fino alla confluenza col ramo di Spigno; Considerato che, la proposta del commissario delegato individua un'area nella quale, accanto a zone sicuramente utilizzate per attivita' potenzialmente inquinanti, sono state comprese anche zone che, in quanto confinanti o interconnesse, possono essere state esposte a fattori inquinanti; Considerato che, nella medesima proposta l'intero ambito perimetrato e' stato suddiviso in tre zone a differente grado di criticita' in funzione della natura chimica dei rifiuti presenti, delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito nonche' della distanza dal luogo di origine della contaminazione, denominate zona A, zona B e zona C; Vista la D.G.R. n. 760 del 9 luglio 1999 con la quale la regione Liguria esprime parere favorevole sulla proposta di perimetrazione fatta dal commissario delegato a condizione che: a) la zona A (elevato rischio) sia limitata alla aree dello stabilimento Acna con le sue pertinenze fino al sito della discarica di Pian Rocchetta compreso, in conformita' con quanto risulta dallo studio del CIMA dell'Universita' di Genova; b) la zona B (medio rischio) sia estesa di conseguenza a partire dalla discarica di Pian Rocchetta, fino al confine amministrativo tra i comuni di Monesiglio e Prunetto; Vista la D.G.R. del Piemonte n. 47-27791 del 12 luglio 1999 con la quale la regione Piemonte esprime parere favorevole alla proposta di perimetrazione fatta dal commissario delegato, subordinandolo all'accoglimento di alcune modifiche al documento trasmesso; Ravvisata l'opportunita' di condividere la proposta di perimetrazione effettuata dal commissario delegato, che ha accolto parzialmente i pareri rilasciati dalle due regioni; Considerato che, sulla base delle considerazioni che precedono, al fine di eseguire l'attivita' di caratterizzazione mirata all'accertamento delle effettive condizioni di inquinamento, fatta salva la eventuale ridefinizione di tale perimetro, qualora dovessero emergere presunzioni di una maggiore estensione della contaminazione, si e' pervenuti alla individuazione delle aree comprese nel perimetro come descritto nell'allegato 1 e rappresentato nella cartografia in allegato 2, quali aree potenzialmente inquinate; Considerato che, all'interno di tale area e' gia' stata accertata la presenza di rilevanti fonti di inquinamento quali: aree di stoccaggio di materie prime pericolose; discariche di rifiuti pericolosi; bacini di lagunaggio di residui di lavorazioni; Considerato che, l'attivita' di caratterizzazione dovra' essere eseguita su tutta la suddetta area, al fine di accertare le effettive condizioni di inquinamento, con riserva di procedere alla definitiva perimetrazione delle aree da bonificare sulla base dei risultati della caratterizzazione; Decreta: Articolo unico 1. Il territorio da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, e, in caso di inquinamento, a misure di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale e attivita' di monitoraggio previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1999, n. 2986, e' delimitato dal perimetro cosi' come specificato nella cartografia 1:100.000 e nel documento descrittivo allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. La cartografia ufficiale in scala 1:25.000 e' depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Liguria e presso la regione Piemonte. 2. Ai fini del monitoraggio delle acque del fiume Bormida, il commissario delegato si avvarra' delle risultanze fornite dalla stazione di monitoraggio di Cassine. 3. Detta perimetrazione puo' essere modificata, secondo le modalita' e le forme indicate dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1999, n. 2986, con decreto del Ministro dell'ambiente. Roma, 20 ottobre 1999 Il Ministro: Ronchi