IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista   la   legge   8 luglio   1986,  n.  349,  recante  norme  su
l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale;
  Visto  l'art.  17  del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
recante:   "Attuazione   delle   direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti,
91/689/CEE  sui  rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio";
  Vista  la  legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo
ambientale";
  Visto in particolare l'art. 1 della citata legge che individua, tra
gli  altri,  l'area  industriale  dell'Acna  in comune di Cengio come
intervento di bonifica di interesse nazionale;
  Visto  l'art.  5  della legge 22 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione
del servizio nazionale di protezione civile";
  Vista  l'ordinanza  della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
31 maggio  1999, n. 2986 "Interventi urgenti intesi a fronteggiare la
situazione   di   emergenza   derivante  dalla  situazione  di  crisi
socio-ambientale  dell'area riguardante il sito industriale dell'Acna
ricadente nei territori dei comuni di Cengio, in provincia di Savona,
di Saliceto, in provincia di Cuneo e del fiume Bormida";
  Visto  in particolare l'art. 1, comma 2, della citata ordinanza che
affida al commissario delegato il compito di definire una proposta di
perimetrazione,  sentiti  i  comuni  e  le  regioni  interessate,  da
sottoporre all'approvazione del Ministro dell'ambiente;
  Viste  la  proposta  di perimetrazione e la relativa scheda tecnica
definite  dal  commissario  delegato,  sentiti  i comuni e le regioni
interessate,  e trasmessa al Ministro dell'ambiente con nota n. 43/99
del  13  luglio  „1999, nella quale si evidenzia come in relazione al
mezzo   di   veicolazione   delle  sostanze  contaminanti,consistente
nell'acqua  di  scorrimento  superficiale  e  di  sub-alveo del fiume
Bormida,  l'inquinamento possa aver interessato zone poste a notevole
distanza dal luogo di origine dell'inquinamento;
  Ritenuto  in  mancanza  di precise informazioni sulle condizioni di
inquinamento,  la  cui  acquisizione  rientra  fra  le  attivita'  da
svolgere  nella  successiva  fase di caratterizzazione, di dover fare
riferimento  alle  aree  occupate dall'insediamento industriale, alla
discarica di Pian Rocchetta, all'ambito dell'alveo del fiume Bormida,
ramo di Millesimo fino alla confluenza col ramo di Spigno;
  Considerato  che,  la  proposta  del commissario delegato individua
un'area  nella  quale,  accanto  a  zone  sicuramente  utilizzate per
attivita'  potenzialmente  inquinanti, sono state comprese anche zone
che,  in  quanto  confinanti  o  interconnesse,  possono essere state
esposte a fattori inquinanti;
  Considerato   che,   nella   medesima   proposta   l'intero  ambito
perimetrato  e'  stato  suddiviso  in  tre zone a differente grado di
criticita'  in  funzione  della  natura chimica dei rifiuti presenti,
delle  caratteristiche  geologiche ed idrogeologiche del sito nonche'
della  distanza dal luogo di origine della contaminazione, denominate
zona A, zona B e zona C;
  Vista  la  D.G.R. n. 760 del 9 luglio „1999 con la quale la regione
Liguria  esprime  parere  favorevole sulla proposta di perimetrazione
fatta dal commissario delegato a condizione che:
    a) la  zona  A  (elevato  rischio)  sia  limitata alla aree dello
stabilimento  Acna con le sue pertinenze fino al sito della discarica
di  Pian  Rocchetta compreso, in conformita' con quanto risulta dallo
studio del CIMA dell'Universita' di Genova;
    b) la  zona B (medio rischio) sia estesa di conseguenza a partire
dalla discarica di Pian Rocchetta, fino al confine amministrativo tra
i comuni di Monesiglio e Prunetto;
  Vista  la D.G.R. del Piemonte n. 47-27791 del 12 luglio 1999 con la
quale  la regione Piemonte esprime parere favorevole alla proposta di
perimetrazione   fatta   dal   commissario  delegato,  subordinandolo
all'accoglimento di alcune modifiche al documento trasmesso;
  Ravvisata    l'opportunita'   di   condividere   la   proposta   di
perimetrazione  effettuata  dal  commissario delegato, che ha accolto
parzialmente i pareri rilasciati dalle due regioni;
  Considerato  che, sulla base delle considerazioni che precedono, al
fine    di   eseguire   l'attivita'   di   caratterizzazione   mirata
all'accertamento  delle  effettive  condizioni di inquinamento, fatta
salva la eventuale ridefinizione di tale perimetro, qualora dovessero
emergere presunzioni di una maggiore estensione della contaminazione,
si e' pervenuti alla individuazione delle aree comprese nel perimetro
come  descritto  nell'allegato 1 e rappresentato nella cartografia in
allegato 2, quali aree potenzialmente inquinate;
  Considerato  che,  all'interno di tale area e' gia' stata accertata
la presenza di rilevanti fonti di inquinamento quali:
    aree di stoccaggio di materie prime pericolose;
    discariche di rifiuti pericolosi;
    bacini di lagunaggio di residui di lavorazioni;
  Considerato  che,  l'attivita'  di  caratterizzazione dovra' essere
eseguita su tutta la suddetta area, al fine di accertare le effettive
condizioni  di inquinamento, con riserva di procedere alla definitiva
perimetrazione  delle  aree  da  bonificare  sulla base dei risultati
della caratterizzazione;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Il territorio da sottoporre ad interventi di caratterizzazione,
e,  in caso di inquinamento, a misure di messa in sicurezza, bonifica
e   ripristino   ambientale  e  attivita'  di  monitoraggio  previsti
dall'ordinanza   del   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del
31 maggio  1999,  n.  2986,  e'  delimitato  dal perimetro cosi' come
specificato  nella  cartografia 1:100.000 e nel documento descrittivo
allegati  al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
La cartografia ufficiale in scala 1:25.000 e' depositata in originale
presso  il  Ministero  dell'ambiente  ed  in copia conforme presso la
regione Liguria e presso la regione Piemonte.
  2.  Ai  fini  del  monitoraggio  delle  acque del fiume Bormida, il
commissario  delegato  si  avvarra'  delle  risultanze  fornite dalla
stazione di monitoraggio di Cassine.
  3.   Detta   perimetrazione  puo'  essere  modificata,  secondo  le
modalita'  e  le  forme indicate dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 31 maggio 1999, n. 2986,
con decreto del Ministro dell'ambiente.
    Roma, 20 ottobre 1999
               Il Ministro: Ronchi