IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto  l'art.  2-bis  del  decreto-legge  n.  96 del 29 marzo 1995,
convertito  con  legge  n. 206 del 31 maggio 1995 che prevede che "il
Ministro  dell'ambiente, d'intesa con la regione Veneto, sottopone ad
una  specifica  valutazione di compatibilita' ambientale i progetti e
le  attivita'  di coltivazione di giacimenti di idrocarburi
liquidi  e  gassosi nel sottosuolo del tratto di mare compreso tra il
parallelo  passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo
passante  per  la  foce  del  ramo  di  Goro del fiume Po, al fine di
valutare  l'incidenza  di  tali  attivita' e progetti sui fenomeni di
subsidenza    nella    loro    effettiva    estensione.   In   attesa
dell'espletamento  di  tale  valutazione  le  attivita' suddette sono
sospese  e  poste in condizione di sicurezza. Tali attivita' potranno
iniziare o riprendere solo nel caso in cui tale valutazione, espressa
d'intesa  tra il Ministro dell'ambiente e la regione Veneto, entro il
termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto escluda che esse possano contribuire
a provocare fenomeni di subsidenza";
  Vista  la  proposta  di legge di iniziativa del consiglio regionale
Veneto  di cui all'atto Camera AC 5922 del 19 aprile 1999 concernente
la  "Protezione  del  territorio  lagunare  e  costiero della regione
Veneto dal fenomeno della subsidenza";
  Visto  l'ordine  del giorno accolto dal Governo il 18 dicembre 1998
su  "Estrazione  di idrocarburi nella laguna di Venezia", che impegna
il Governo "a garantire la prevalenza della sicurezza e dell'assoluta
assenza  di  rischi,  anche a lunga scadenza, e dei valori culturali,
paesaggistici,   ambientali   ed   economici   contenuti  nell'ambito
insediativo  e  nell'ecosistema veneziano rispetto ai citati progetti
di sfruttamento minerario";
  Visto    l'accordo   procedimentale   sottoscritto   dal   Ministro
dell'ambiente  e dal presidente della regione Veneto in data 7 giugno
1996 con cui:
    a) si  istituisce  una  commissione di esperti formata da quattro
membri  di  comprovata  esperienza  (prof.  Enzo Boschi, prof. Iginio
Marson,  prof.  Antonio Brambati, dott. Gianfranco Dallaporta) con il
compito  di  procedere  entro centottanta giorni alla istruttoria del
progetto  di coltivazione di idrocarburi in Alto Adriatico presentato
dall'Agip  S.p.a.  e  di emettere un parere motivato "avendo riguardo
alla   esclusione  delle  attivita'  in  questione  dai  fenomeni  di
subsidenza,  alla loro effettiva estensione in particolare sulle zone
costiere e sugli abitati di Venezia e di Chioggia";
    b) si  stabilisce  che  il  Ministro  dell'ambiente  acquisito il
parere della commissione d'esperti e le valutazioni della Commissione
nazionale di valutazione di impatto ambientale entro trenta giorni si
pronuncia  d'intesa  con  la  regione  Veneto circa la compatibilita'
ambientale  delle attivita' di coltivazione di idrocarburi che l'Agip
S.p.a.  intende effettuare, singolarmente o in associazione con altre
imprese,  nelle  aree  individuate  dall'art.  2-bis  della  legge n.
206/1995;
    c) si dispone che la Commissione nazionale di VIA si avvalga, per
la  raccolta,  verifica  ed  elaborazione  dei  dati  necessari  alla
valutazione  dell'impatto  ambientale,  del  Dipartimento di metodi e
modelli   matematici   per   le   scienze   applicate  (D.M.M.M.S.A.)
dell'Universita'  di  Padova  e  che tutti gli atti rilevanti ai fini
della  valutazione siano messi a disposizione anche della commissione
d'esperti;
  Considerato  che  la  commissione di esperti istituita con l'art. 1
dell'accordo   procedimentale   del  7 giugno  1996  nella  relazione
conclusiva  delle  attivita'  del  28 marzo  1997  rilevando  la  non
sincronizzazione  del  proprio  lavoro  con  lo  sviluppo del modello
matematico  previsivo  degli  effetti  di  subsidenza  da  parte  del
D.M.M.M.S.A.  dell'Universita'  di  Padova, ha deciso di impostare la
propria  istruttoria  "unicamente  sulla  valutazione  critica  dello
studio di impatto ambientale presentata dall'Agip". La commissione ha
pertanto  limitato  la  propria  istruttoria  alla valutazione "della
sostenibilita'"  dei parametri e delle simulazioni rispetto ai domini
delle  prospezioni, delle prove sperimentali, e delle modellizzazioni
eseguite ed elaborate dall'Agip;
    nelle  sue  conclusioni  la  commissione di esperti riconosce che
"l'Agip  ha  affrontato  la  simulazione  della  subsidenza  con  una
impostazione   basata   abbastanza   ampiamente  sul  concetto  della
diversificazione dell'insieme di parametri sostenibili, ha utilizzato
diversi    algoritmi    e   tecniche   di   risoluzione   e   diverse
parametrizzazioni  dei  modelli  in  funzione degli schemi risolutivi
(modello analitico o ad elementi finiti)";
    la  commissione d'esperti tuttavia ha ragionevolmente evidenziato
e  valutato alcune importanti limitazioni presenti nella impostazione
degli studi dell'Agip e precisamente che:
      nelle  modellizzazioni "le variazioni dei parametri petrofisici
di  ogni  singolo  livello non sono state considerate significative e
pertanto  sono  stati  scelti  dei  valori  medi  per livello; questa
semplificazione  appare giustificata dalla variabilita' dei parametri
a  disposizione; cio' nondimeno un maggior grado di diversificazione,
compatibile  con  i  dati  sperimentali, potrebbe portare a risultati
piu' dettagliati";
      in  alcuni  modelli  "la  scelta  dei  valori  medi  per alcuni
parametri  quali il coefficiente di compressibilita' uniassiale ed il
coefficiente  di  Poisson,  anche  se  puo'  essere  considerata  una
approssimazione accettabile, limita la valutazione dell'effetto sulla
subsidenza della variabilita' spaziale dei parametri petrofisici";
      "nel complesso, l'insieme dei parametri dei modelli puo' essere
considerato   come   un  insieme  sostenibile  e  i  risultati  delle
simulazioni  accettabili";  la commissione rileva tuttavia che "altre
scelte   sono   realisticamente  possibili  e  di  conseguenza  altri
risultati potrebbero esser ugualmente accettabili";
    per  tali  motivi,  la commissione d'esperti ha ritenuto di dover
raccomandare   l'attuazione   dell'accordo   procedimentale   tra  il
Ministero  e  la  regione  Veneto  relativamente alla possibilita' di
avvalersi  del Dipartimento di modelli matematici dell'Universita' di
Padova  (D.M.M.M.S.A.)  e di altri Istituti scientifici specializzati
per  la raccolta, verifica e la elaborazione dei dati necessari. Tale
elaborazione   dovra'   consentire   la  definizione  di  un  modello
matematico  previsivo  degli  effetti  di  subsidenza derivanti dalla
coltivazione  dei  giacimenti  previsti con particolare riferimento a
quello di Chioggia Mare;
  Preso  atto  che  il  Ministro  dell'ambiente e il Presidente della
regione  Veneto,  analizzate  le  conclusioni  della  commissione  di
esperti, il 12 giugno 1997 hanno dichiarato d'intesa:
    1)  per le considerazioni e valutazioni esposte, allo stato degli
atti  a  loro  disposizione,  il Ministero dell'ambiente e la regione
Veneto,  non sono in grado di escludere che i progetti e le attivita'
di  coltivazione  di idrocarburi liquidi e gassosi in oggetto possano
contribuire a provocare fenomeni di subsidenza;
    2)  al fine di giungere a conclusione con un accettabile grado di
certezza    e    di    sicurezza,   sono   indispensabili   ulteriori
approfondimenti,   anche   da   parte   dell'Agip,  e  verifiche  che
comprendano:
      a) un  modello  di analisi diverso e piu' dettagliato di quello
utilizzato dall'Agip, fino ad ora;
      b) la verifica della possibilita' di un sistema di monitoraggio
e  di  allerta  tale  da poter valutare con una adeguata sensibilita'
l'eventuale  manfestarsi del fenomeno nel medio e lungo termine (10 e
50  anni),  la sua estensione e i tempi del suo esaurimento a partire
dall'interruzione della estrazione;
      c) ulteriori  verifiche dei risultati ottenibili dai modelli di
calcolo   della   subsidenza   in  termini  statistici  (valori  piu'
attendibili  ed  intervalli  di  confidenza),  ricorrendo altresi' ad
eventuali  esperienze  di laboratorio (campo centrifugo) e ad analisi
inverse;
    3)  si  conferma  al  Dipartimento di metodi e modelli matematici
dell'Universita'  di  Padova,  l'incarico  dell'elaborazione  di tale
modello  piu'  dettagliato,  oggetto della convenzione, registrata in
data 21 marzo 1997, il cui espletamento e' previsto entro dodici mesi
dalla  registrazione.  In  parallelo,  entro  lo  stesso  periodo, la
Commissione   nazionale   di   VIA,   emette  il  proprio  parere  di
compatibilita'  ambientale  avvalendosi  del  modello  e  degli altri
necessari approfondimenti.
  Considerati   i  risultati  delle  elaborazioni  del  D.M.M.M.S.A.,
consegnati  il  31 luglio  1998,  che  per quanto riguarda il modello
matematico  previsivo  degli effetti di subsidenza sono presentati in
tre rapporti tecnici:
    1)  relazione tecnica - Fase I relativa a: analisi dei modelli di
subsidenza elaborati da Agip; modello geologico del giacimento; mappe
di profondita' dei livelli;
    2)  relazione tecnica - Fase II relativa a modello matematico per
la  previsione  della  subsidenza;  modello  ad  elementi  finiti del
dominio di interesse;
    3)   relazione   tecnica  -  Fase  III  relativa  a:  scenari  di
simulazione  e  di  previsione;  equazioni di bilancio e taratura del
modello idraulico; risultati delle previsioni modellistiche,
per   quanto   riguarda  lo  studio  di  affidabilita'  dei  dati  di
compressibilita', questi sono presentati in due rapporti tecnici:
    1)  relazione tecnica - Fase I relativa a: analisi statistica dei
dati  di  compressibilita' ottenuti con prove di laboratorio; analisi
statistica  dei  dati  di  compressibilita'  ottenuti  con  misure di
compattazione in situ;
    2) fase II relativa a: analisi statistica dei nuovi dati misurati
in  situ;  elaborazione  dei  nuovi  dati di compattazione dei marker
spacing; confronto tra le curve di regressione;
  I  risultati  dello  studio  del  Dipartimento  di metodi e modelli
matematici,  condotto in assenza di intervento mitigativo, si possono
cosi' riassumere:
    1)  la  subsidenza  massima si manifesta in mare, sul culmine del
giacimento,  al  termine del periodo produttivo (13 anni) e varia tra
un minimo di 5 cm nello scenario piu' ottimistico ed un massimo di 40
cm  nello scenario piu' conservativo che fa uso integrale dei dati di
compressibilita'  di  laboratorio.  Il valore piu' probabile ottenuto
col profilo statistico medio dei CM misurati in situ sotto i 1000 m
e' di 12 cm;
    2)  la  permeabilita'  idraulica  delle  sabbie del Santerno e la
comunicazione  verticale  tra il livello C ed i livelli soprastanti B
ed A verso terra hanno una influenza modesta sulla propagazione della
depressurizzazione nell'acquifero laterale sotto la laguna che, nello
scenario  piu'  sfavorevole  (assenza  totale  di  comunicazione), e'
dell'ordine di 1 kg/cmŽ2 e si manifesta posteriormente all'abbandono
del  campo.  L'abbattimento  di  pressione  nei  livelli  B  ed  A e'
piccolissimo  non  superando mai in nessuno scenario il valore di 0.2
kg/cmŽ2.   L'effetto   di   queste  variazioni  di  pressione  sulla
subsidenza sotto costa e' nel complesso trascurabile. Il coefficiente
di    Poisson    esercita    anch'esso    un'influenza   trascurabile
sull'abbassamento della linea di costa;
    3)  la  subsidenza  antropica  sotto  costa  non  e' in relazione
diretta  e simultanea con la subsidenza massima al culmine del campo.
Essa  e'  il risultato dell'effetto in superficie della compattazione
del   giacimento   e   dell'acquifero   di  fondo  e  laterale.  Piu'
compressibile e' la roccia serbatoio, maggiore ne e' la compattazione
e   minore   il   volume   depressurizzato,   e   quindi  compattato,
dell'acquifero laterale. Con elevati valori di CM l'abbattimento di
pressione  resta  confinato  nelle  rocce  piu' prossime al campo con
limitata  propagazione  verso  terra  nel  periodo  produttivo  e con
successivo  rallentamento  ed  arresto  nel  periodo post-produttivo.
L'effetto  risultante  a terra puo' essere attenuato e tradursi in un
minore abbassamento del litorale;
    4)  la  citta' di Venezia non e' soggetta a rischio di subsidenza
in  nessuno degli scenari indagati. La isocinetica di 1 cm non supera
in  nessun  caso il parallelo passante per la bocca di Malamocco e si
attesta ad una distanza media di 10 km nel suo punto piu' prossimo al
centro storico;
    5)  la citta' di Chioggia ed il litorale nel tratto tra le bocche
di Chioggia e di Malamocco sono soggette ad una subsidenza di circa 1
cm che si manifesta dopo la chiusura del campo. L'isocinetica di 1 cm
nelle  mappe  di  subsidenza definisce anche l'ambito territoriale in
cui  si  esauriscono  gli  effetti  di  abbassamento  antropico della
superficie  del  suolo causato dalla produzione di gas dal giacimento
di  Chioggia  Mare  e,  considerata  la dimensione di quest'ultimo in
rapporto  agli altri campi dell'Alto Adriatico, puo' essere assunta a
delimitare  l'ambito  massimo  del fenomeno di subsidenza degli altri
giacimenti  nello  stesso bacino qualora fossero messi in produzione.
Tale  assunzione,  per  quanto  del  tutto  ragionevole alla luce dei
risultati  attuali,  potra'  essere  confermata con l'applicazione di
modelli ad hoc di subsidenza per i singoli campi.
  In  presenza  di  intervento  mitigativo  di iniezione di acqua nei
livelli  produttivi  del campo di Chioggia Mare, i risultati ottenuti
mostrano che:
    6)  l'abbattimento  di  pressione indotto dalla produzione di gas
nell'acquifero laterale, nelle Sabbie del Santerno e nei livelli B ed
A viene precluso verso terra, ottenendosi addirittura un innalzamento
del carico piezometrico in corrispondenza del litorale di Chioggia;
    7) mentre la subsidenza massima al culmine del giacimento subisce
una  trascurabile variazione, l'isocinetica di 1 cm arretra in mare e
si  attesta  ad  una  distanza media di circa 5 km dalla costa. Sotto
costa  la superficie del suolo tende a sollevarsi superando il valore
di  mezzo  centimetro  nello  scenario  piu'  conservativo che usa le
compressibilita' di laboratorio.
  Considerato  che  la  commissione  per  le valutazioni dell'impatto
ambientale,  nel  parere espresso in data 29 ottobre 1998 ha ritenuto
che:
    per il progetto di coltivazione Alto Adriatico non sia dimostrata
la    compatibilita'    ambientale,    sia    per   quanto   riguarda
prioritariamente  la  subsidenza, sia per quanto riguarda gli effetti
complessivi sull'ambiente;
    per quanto riguarda lo sviluppo del campo di Chioggia Mare sito a
5,5  km dalla costa - sulla base dei modelli di subsidenza utilizzati
sia  dall'Agip  sia  dal  D.M.M.M.S.A.,  che prevedono in determinate
situazioni  un abbassamento a Chioggia superiore ad 1 cm - esso e' da
ritenersi definitivamente non compatibile sotto il profilo ambientale
in  ragione  delle  specifiche  sensibilita'  della  zona  costiera e
lagunare prossima al campo stesso, tenuto anche conto che l'iniezione
di acqua marina negli acquiferi del giacimento Chioggia Mare potrebbe
causare  anche  fenomeni  di sollevamento del suolo non adeguatamente
studiati  e  comunque  non  supportati  da specifiche e significative
esperienze;
    per quanto riguarda gli altri campi:
      A.  1)  la  definizione  del  limite  di  sicurezza verso terra
dovrebbe essere preceduta dall'applicazione per i campi piu' lontani,
presi  singolarmente e nel loro complesso, del modello di simulazione
della  subsidenza  piu'  avanzato disponibile; l'applicazione di tale
modello  dovra' basarsi su dati relativi ad almeno due nuovi sondaggi
geognostici,  destinati  esclusivamente  ad osservazioni e misure, in
grado di meglio descrivere il sistema litostratigrafico tra i campi e
la   terraferma;  la  simulazione  dovrebbe  riguardare  gli  effetti
cumulativi  del  programma  di  coltivazione ed essere effettuata per
diversi scenari, in funzione della variabilita' dei dati;
  A.  2)  ai  fini  dei giudizi di compatibilita' ambientale andrebbe
utilizzato   un  criterio  sufficientemente  cautelativo  per  quanto
attiene  al  solo  aspetto  della  subsidenza; a titolo indicativo si
potrebbe  utilizzare  il  seguente: nel caso in cui i risultati delle
simulazioni  effettuate  per  scenari conservativi, nel momento della
massima  estensione  dell'effetto, indicassero per la isocinetica - 1
cm  (in  uno qualunque dei suoi punti) il superamento di una distanza
di  sicurezza  dalla linea di costa, il programma, e pertanto singoli
progetti  di  sviluppo  in  essi compresi, sarebbe da considerare non
compatibile;  in  prima approssimazione, ai fini della rielaborazione
del   programma,   tale   distanza  potrebbe  essere  indicativamente
individuata  in  10  km dalla costa e dovrebbe essere verificata alla
luce dell'attendibilita' delle simulazioni modellistiche finali;
    A.  3) l'effettiva subsidenza prodotta dall'eventuale attivazione
di  un nuovo programma di sviluppo dovrebbe essere verificata, ad una
distanza  soglia  esterna ai 10 km rispetto alla costa, attraverso un
monitoraggio in continuo mediante markers ed altre eventuali tecniche
piu'   avanzate  che  si  rendessero  disponibili;  il  programma  di
monitoraggio  dovrebbe  proseguire per tutta la vita del programma di
coltivazione  e produrre periodicamente verifiche della validita' del
modello  di  simulazione adottato; il monitoraggio dovrebbe svolgersi
su  almeno  due punti di controllo: uno di essi dovrebbe essere posto
ad  una distanza di sicurezza dalla linea di costa e su tale linea di
sicurezza  non  dovrebbe  essere  superata una subsidenza di 1 cm; il
secondo  punto  di  controllo  dovrebbe essere posto in una posizione
intermedia  rispetto ai campi di produzione, in modo da consentire un
pieno apprezzamento dell'evoluzione del fenomeno congruentemente alla
qualita'   del  sistema  di  rilevamento.  I  dati  relativi  a  tale
monitoraggio  dovrebbero  essere  trasmessi  all'ANPA ed al Ministero
dell'ambiente per le verifiche di competenza.
  Considerato  che  nella  citata proposta di legge di iniziativa del
Consiglio  regionale  veneto  di cui all'atto Camera AC del 19 aprile
1999,  si  propone  di  interdire  le  attivita'  di  coltivazione di
idrocarburi  liquidi e gassosi nel tratto di mare territoriale esteso
per  12  miglia  marine  dalla  linea  di costa, e che nel parere del
29 ottobre  1998  della  Commissione  nazionale  di  VIA e' contenuta
l'indicazione  che per i singoli progetti di coltivazione deve essere
fissata  ad una distanza pari ad almeno 10 km dalla linea di costa la
soglia  prudenziale  in  corrispondenza  della quale non debba essere
previsto  dai  modelli  matematici  previsionali  piu'  di  1  cm  di
subsidenza;
  Considerato  che  le  due suddette indicazioni, sono nella sostanza
equivalenti,  e  che  per ottemperare adeguatamente ad esse si assume
che  l'eventuale pozzo di coltivazione debba essere posizionato oltre
la linea delle 12 miglia di distanza dalla costa.
  Considerato  che  con  parere  n.  2832  del  13 maggio 1999, fatto
proprio  dalla  giunta regionale del Veneto con deliberazione n. 2512
del   14 luglio   1999,  la  commissione  tecnica  regionale  sezione
ambiente,  preso  atto delle risultanze dei lavori della "Commissione
Boschi"   e  dello  studio  del  Dipartimento  di  metodi  e  modelli
matematici  per  le  scienze applicate dell'Universita' di Padova, ha
ritenuto,  nella  considerazione che gli effetti del progetto possono
interessare  un  territorio  particolarmente delicato che richiede il
piu'  ampio  approfondimento di studio, di condividere le conclusioni
della  relazione  istruttoria  della  commissione  per le valutazioni
dell'impatto  ambientale  del  Ministero dell'ambiente e di esprimere
parere  di  non  compatibilita'  ambientale,  per  quanto riguarda la
subsidenza,   del   progetto   stesso,   condividendo   altresi'   le
indicazioni,  della  medesima  commissione,  per la valutazione di un
successivo eventuale programma di coltivazione;
  Considerate  le  osservazioni,  di  seguito riportate, pervenute ai
sensi  del  comma  9,  dell'art.  6  della  legge n. 349/1986 e altre
segnalazioni  pervenute  al  Ministero  dell'ambiente  e alla regione
Veneto  da  parte  del pubblico sia in fase d'istruttoria tecnica che
precedentemente:
    Collegio   degli  ingegneri  della  provincia  di  Venezia  e  la
commissione  consultiva  per  la provincia di Venezia dell'Ordine dei
geologi  del  Veneto;  dott. proc. Malise Atti Vannini; Italia Nostra
sez.  di  Venezia; Unita' operativa interlinea per la previsione e la
prevenzione  della  subsidenza  (Gruppo nazionale per la difesa dalle
catastrofi  idrogeologiche - GNDCI) dell'Istituto per lo studio della
dinamica  delle grandi masse del CNR (Venezia); Consiglio comunale di
Chioggia;   Consiglio  provinciale  di  Rovigo;  Comitato  difesa  di
Chioggia aderente ad Movimento "Fermare l'Agip"; giunta del comune di
Lendinara  (Rovigo);  prof.  Stefano  Boato (che allega documenti del
dott. Giuseppe Mozzi dell'Istituto per lo studio della dinamica delle
grandi  masse  del  CNR (Venezia); prof. Massimo Cacciari, sindaco di
Venezia;  Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo;
Consiglio comunale di Venezia; Renier Paolo; comune di Adria;
  Considerate  le problematiche evidenziate in dette osservazioni che
sinteticamente riguardano:
    il  valore delle risorse metanifere obbiettivo del progetto a cui
si  contrappone  l'incomparabile  valore dei beni storico-culturali e
naturalistico-ambientali  esposti  a  rischio  (risorse  fondamentali
anche per il contesto socio-economico lagunare);
    la  scarsa  significativita'  delle  risorse metanifere dell'Alto
Adriatico in rapporto all'autonomia energetica italiana;
    il  modello  matematico previsivo degli effetti di subsidenza sul
quale  si osserva che: i risultati espressi dai modelli matematici di
previsione  della  subsidenza  sono  non realistici se il numero e la
qualita'  dei  dati  utilizzati  e' inadeguata e non sufficientemente
rappresentativa  e  quindi gli effetti del progetto potrebbero essere
piu'  gravi  di  quanto  risultato  dalle  elaborazioni;  sono  stati
utilizzati   nell'elaborazione   valori  medi  mentre  il  sottosuolo
dell'Alto  Adriatico,  presso la costa, ha caratteristiche di elevata
eterogeneita'  ed  anisotropia  che  dovrebbero  essere  puntualmente
considerate;  i  modelli matematici potranno dare solo indicazioni di
larga  massima,  anche  se saranno basati su di una quantita' di dati
molto maggiore   di   quelli   utilizzati  dall'Agip;  mancando  dati
tridimensionali  e disponendo di pochi dati unidimensionali i modelli
non  sono  credibili;  i campioni analizzati provenienti dall'area di
progetto sono pochi e si fa ricorso anche a campioni estratti in aree
distanti  e quindi non rappresentativi; le analisi di laboratorio non
sono  conformi  agli standard geotecnici ufficiali; non e' analizzato
il comportamento dei terreni di copertura o delle argille che isolano
gli  acquiferi  sotterranei;  non  sono  analizzate  le variazioni di
volume  delle argille sottoposte a processi di depressurizzazione; il
modello  utilizza  coefficienti  di  compressibilita'  minimi  per il
giacimento  di  Chioggia;  non sono sufficientemente note geometria e
caratteristiche  delle  falde  idriche  sotterranee entro le quali si
propagano le depressurizzazioni indotte dall'estrazione di metano dai
giacimenti;  esiste probabilmente anche un giacimento di gas sotto il
Lido, comunicante con gli acquiferi dei giacimenti in mare;
    gli  effetti  dovuti  alla depressurizzazione del giacimento e le
modalita'  previste  dal  proponente per contrastarli: l'Agip ammette
che  le  attivita'  potrebbero  determinare  subsidenza  sulla  costa
prospiciente e prevede che con la iniezione di acqua marina si potra'
impedire tale conseguenza sull'area costiera o rendere reversibile il
fenomeno,   ma  la  tecnica  di  iniezione  non  e'  sufficientemente
sperimentata  o  non  fornisce adeguate garanzie di sicurezza; l'Agip
prevede  di  realizzare  il  controllo della depressurizzazione in un
solo  punto  e  per  i  soli  livelli  C,  D  ed E; l'Agip prevede di
realizzare   il   controllo  della  depressurizzazione  in  una  sola
piattaforma  e  tale intervento non potrebbe tutelare tutta la costa;
sono  indicate  iniezioni in relazione a valori di depressurizzazione
discordanti;
    gli  effetti  di  subsidenza e l'effettiva efficacia delle azioni
individuate   dal   proponente  per  contrastarli:  per  impedire  la
subsidenza  sulla  costa  sarebbero  necessarie  iniezioni d'acqua in
numerosi  punti  lungo  il  litorale, interessando tutti i livelli, e
controlli  in  un  consistente  numero  di  piezometri; tale barriera
idraulica   dovrebbe   essere   mantenuta   attiva  molti  anni  dopo
l'esaurimento  dei  giacimenti;  l'iniezione di acqua per contrastare
gli  effetti  di  subsidenza  non  e' possibile in giacimenti di gas;
l'estrazione  di  gas  e acque metanifere ha gia' prodotto subsidenza
irreversibile e perdita di costa emersa nel Ravennate e nel delta del
Po;   l'estrazione  di  gas  dal  sottosuolo  produce  subsidenza  in
misura maggiore  a  quanto  prospettato  dall'Agip  che  la considera
limitata  al  10%  dei  casi;  la subsidenza non e' limitata all'area
sulla   verticale  del  giacimento,  ma  e' maggiormente  estesa;  le
caratteristiche  del  giacimento di Chioggia e di quelli limitrofi ad
est possono giustificare fenomeni di subsidenza sulla terra ferma, in
considerazione   di  quanto  provocato  dai  giacimenti  di  Ravenna;
l'estrazione  di  gas  nei  15 campi in poco piu' di 10 anni potrebbe
portare  alla  distruzione  delle  difese a mare, il collegamento tra
laguna  e  mare aperto e l'allagamento perenne di Venezia e Chioggia;
l'analisi  dei  rischi di subsidenza non e' attendibile a causa della
scarsita'  dei  dati disponibili; nel sottosuolo della pianura veneta
e'  stata  segnalata la presenza di probabili faglie la cui eventuale
prosecuzione  verso  mare potrebbe interessare i fondali prospicienti
la  costa  lagunare e l'area di progetto; non sono stati previsti gli
effetti  di discontinuita' tettoniche sulla regolarita' e continuita'
dei depositi quaternari;
    la  sismicita'  dell'area interessata dal progetto: lo S.I.A. non
segnala  faglie  nell'Alto  Adriatico in quanto "non risolvibili alla
scala  sismica  dei rilievi tridimensionali condotti"; la letteratura
scientifica  segnala  epicentri  di sismi avvenuti in Alto Adriatico;
l'estrazione  di  gas  potrebbe attivare strutture sismogenetiche; in
Olanda  del Nord l'estrazione di idrocarburi avrebbe provocato sismi.
Si sospetto', senza peraltro acquisire fondati elementi di prova, che
il   terremoto  di  Ancona  fosse  collegato  alla  coltivazione  del
giacimento Barbara;
    gli  effetti  di  subsidenza  in  rapporto  alle  caratteristiche
dell'area   interessata  dal  progetto:  l'estrazione  di  metano  da
giacimenti  superficiali e in terreni molto compressibili come quelli
dell'Alto    Adriatico    determinerebbe maggiori   possibilita'   di
trasmissione  degli  effetti della depressurizzazione in superficie e
in area molto piu' vasta di quanto indicato dall'Agip; i vari livelli
mineralizzati  sono  in  connessione  idraulica  reciproca  e  quelli
superiori  con  le falde idriche profonde della piana veneta e quindi
gli  effetti  di  subsidenza si potranno diffondere in area vasta; le
depressurizzazioni  dei  giacimenti  dovrebbero  essere valutate come
sommatoria   nell'ambito   di   ciascun   livello   e  dell'acquifero
comunicante;  i  livelli  mineralizzati  e  gli acquiferi connessi si
chiudono  a  becco  di  flauto  verso  la  costa veneta e sono quindi
idraulicamente  isolati  e  non  alimentati;  in  tali condizioni gli
effetti  della  subsidenza  sono maggiori;  e'  necessario  estendere
l'indagine  strutturale e previsionale all'intero volume di struttura
mineralizzata  e acquifera; non e' lecito estendere i risultati dello
studio  di  un  giacimento  (  ad esempio di quello di Chioggia) agli
altri  giacimenti  in  quanto  le caratteristiche del sottosuolo sono
diverse;  l'area  lagunare  e'  soggetta  a  subsidenza  naturale e a
subsidenza  indotta  da  estrazione di acque di falda (non ancora del
tutto impedita), nonche' a innalzamento del livello medio marino; non
e'  quindi accettabile un pur minimo ulteriore abbassamento del suolo
per  estrazione  di  metano,  specialmente  nelle  aree  costiere ove
ridurrebbe  ancor  piu'  il  franco  delle terre emerse rispetto alle
acque      alte,     pregiudicherebbe     le     difese     costiere,
procurerebbe maggiore  erosione  delle  spiagge  e  ostacolerebbe  il
ripascimento dei litorali;
    i  monitoraggi:  non  e'  accettabile che i risultati dei modelli
costituiscano indicazioni a programmi di produzione e per controllare
e  ridurre  gli effetti di subsidenza e per individuare un sistema di
monitoraggio;  le  reti di monitoraggio sono sicuramente utili, ma in
grado  di  evidenziare solo eventuali riflessi negativi sull'ambiente
quando  questi  saranno gia' attivi, ben consolidati e irreversibili;
(1, 4)
    l'applicazione  delle  norme e l'istruttoria di VIA: l'art. 2-bis
del decreto-legge n. 96/1995 prevede che le attivita' di coltivazione
dei  giacimenti  in  questione  potra'  essere  effettuata solo se la
V.I.A.  "escluda che esse possano contribuire a provocare fenomeni di
subsidenza",  di  valore  pur  minimo. In base a tale premessa non e'
necessario  acquisire  altre dimostrazioni del rischio di subsidenza,
poiche'  il  divieto e' implicito nella norma; esistono motivi validi
per  includere  l'Alto  Adriatico  tra  le  zone in cui e' vietata la
ricerca  e  la  coltivazione di idrocarburi come previsto dall'art. 4
della  legge  n.  9/1991;  la  Commissione  V.I.A. si esprime con una
istruttoria  di  durata  troppo  breve rispetto alla complessita' dei
problemi anche in rapporto al periodo di anni (ed alle molte risorse)
che furono necessarie a valutare la subsidenza nel Mare del Nord o la
subsidenza del Ravennate;
  Considerato  anche  il  documento con cui l'Agip l'11 dicembre 1997
risponde  con  osservazioni tecniche puntuali al parere del Gruppo di
lavoro  comunale sul Progetto Alto Adriatico "Commissione dei sindaci
del Veneto";
  Considerato   che  le  attivita'  e  le  verifiche  necessarie  per
assicurare  l'assoluta  assenza  di  rischio  per i valori culturali,
paesaggistici,  ambientali  ed  economici  nell'ambito  insediativo e
nell'ecosistema  lagunare veneziano richiedono che venga attivata una
commissione   tecnico-  scientifica  di  alta  specializzazione,  che
verifichi  periodicamente  i risultati delle attivita' di simulazione
modellistica  e di monitoraggio e la sussistenza delle condizioni per
la   prosecuzione   delle   attivita'  di  coltivazione  dei  singoli
giacimenti;
  Vista  l'intesa della regione Veneto resa con delibera di giunta n.
4022  del  16  novembre 1999 trasmessa con nota n. 3225/311603 del 24
novembre  1999  resa  ai  sensi  dell'art.  2-bis  del  decreto-legge
29 marzo 1995, n. 96, convertito con legge 31 maggio 1995, n. 206;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  vietata  l'attivita'  di  coltivazione di idrocarburi liquidi o
gassosi  entro  12 miglia nautiche dalla linea di costa del tratto di
mare  compreso  tra  il  parallelo  passante  per  la  foce del fiume
Tagliamento  e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del
fiume Po.