IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Visto  il  comma  15  dell'art. 9-quinquies della legge 28 novembre
1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per
la  riscossione  unificata  dei  contributi  in  agricoltura,  previa
proposta  delle  commissioni  provinciali  della manodopera agricola,
formulata  tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio,
dei   modi   correnti  di  coltivazione  dei  terreni  nonche'  delle
consuetudini  locali,  determina  per ciascuna provincia, con proprio
decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e
per ciascun capo di bestiame;
  Visto  l'art  9-quinquies,  commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della
legge  28 novembre  1996,  n. 608, concernente l'accertamento ai fini
previdenziali  e  contributivi  delle giornate di lavoro prestate dai
lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;
  Visto  il decreto ministeriale 11 giugno 1971 con il quale e' stata
approvata  la  deliberazione  del  2 febbraio  1971 della commissione
provinciale per la manodopera agricola di Ravenna;
  Considerato che la locale commissione provinciale per la monodopera
agricola  di  cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
convertito,  con  modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, non ha
provveduto  alla  revisione  dei valori medi per ettaro coltura e per
ciascun  capo  di bestiame, di cui al comma 15 dell'art. 9-quinquies,
della  legge  n.  608/1996, precedentemente approvati con il predetto
decreto ministeriale;
  Visto  il  comma  17  dell'art. 9-quinquies della legge 28 novembre
1996, n. 608, che dispone che in caso di mancato invio, entro la data
prevista  dal  suddetto  articolo,  delle  proposte delle commissioni
provinciali per la manodopra agricola, si provveda con il solo parere
della commissione centrale;
  Visto  il  parere  della  commissione  centrale di cui all'articolo
9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;
                              Decreta:
  I  valori  medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per
ciascun capo di bestiame nella provincia di Ravenna, sono determinati
nelle  misure  indicate  nell'allegata  tabella  secondo  le proposte
contenute   nella   deliberazione   datata   13 ottobre   1999  della
commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 17, della
legge 28 novembre 1996, n. 608.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 2 dicembre 1999
                                         Il direttore generale: Daddi