IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, cosi' come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi n. 528/1982 e n. 85/1990 sopra citate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato emanato il regolamento relativo al gioco del lotto affidato in concessione; Visto l'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che prevede l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto in modo che entro tre anni dalla data di entrata in vigore di tale legge sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1995 con il quale sono stati istituiti 9.450 nuovi punti di raccolta del gioco del lotto, oltre le 4.500 ricevitorie esistenti; Visto il decreto dirigenziale del 30 giugno 1998, con il quale sono stati istituiti 1.050 punti di raccolta del gioco del lotto connessi alle rivendite speciali permanenti di generi di monopolio, ubicate in stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, di aviolinee ed in stazioni di servizio autostradali, ai sensi dell'art. 3, comma 226, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Considerato che l'attivazione delle ricevitorie sulla base delle domande di cui ai bandi del 7 novembre 1995, per 9.450 nuovi punti, e del 30 giugno 1998, per 1.050 punti, non ha consentito di raggiungere il numero di 15.000 punti, di cui all'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, cosi' come modificato dall'art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Attesa l'esigenza di garantire il servizio pubblico nei comuni sprovvisti di ricevitorie e di incrementare le entrate erariali afferenti il gioco del lotto; Considerato che entro il 1° marzo 1998 sono state presentate 20.077 domande, delle quali 3.347 provengono da rivendite che si trovano in comuni sprovvisti di ricevitorie del gioco del lotto; Considerata la necessita' di realizzare una rete di 15.000 punti, cosi' come previsto dal succitato art. 33 della legge n. 724/1994; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Decreta: Art. 1. Sono assegnati 1.500 nuovi punti di raccolta del gioco del lotto alle rivendite ordinarie di generi di monopolio site nei comuni sprovvisti di ricevitorie.