IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per   la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per  la
semplificazione amministrativa;
  Vista  la  legge  15 maggio 1997, n. 127, relativa allo snellimento
della  attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti di decisioni e
controllo;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143, recante
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale,
e in particolare l'articolo 3;
  Visto  l'articolo  14,  comma  3, del decreto legislativo 30 aprile
1998,  n.  173,  recante  disposizioni in materia di contenimento dei
costi  di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese
agricole,  ai  sensi  dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n.   513,   recante   criteri   e   modalita'   per   la  formazione,
l'archiviazione   e  la  trasmissione  dei  documenti  con  strumenti
informatici e telematici;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, recante regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge
29  dicembre  1993,  n.  580,  in materia di istituzione del registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile;
  Visto  l'articolo  15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, istitutiva
del Sistema informativo agricolo nazionale;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
data 4 febbraio 1999;
  Visti  il  parere  dell'Autorita'  per l'informatica nella pubblica
amministrazione  espresso  con  nota  dell'8 aprile 1999, n. 123.99 e
quello  del  Garante  per  la protezione dei dati personali, reso con
nota 5 maggio 1999, n. 3309;
  Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato n. 37/99, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio
1999;
  Vista  la  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 19 novembre 1999;
  Su  proposta  del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                   Anagrafe delle aziende agricole
  1.   L'anagrafe  delle  aziende  agricole,  di  seguito  denominata
anagrafe,  istituita  ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto
legislativo   30   aprile  1998,  n.  173,  all'interno  del  Sistema
informativo  agricolo  nazionale  (SIAN),  integrato  con  i  sistemi
informativi  regionali,  raccoglie  le  notizie  relative ai soggetti
pubblici  e  privati,  identificati  dal  codice  fiscale,  esercenti
attivita'  agricola,  agroalimentare,  forestale  e  della pesca, che
intrattengano   a   qualsiasi   titolo   rapporti   con  la  pubblica
amministrazione centrale o locale, di seguito denominati "aziende".
  2. Il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione
aziende  agricole, di seguito CUAA. Il CUAA deve essere utilizzato in
tutti i rapporti con la pubblica amministrazione.
  3. A ciascuna azienda fa capo una o piu' unita' tecnico-economiche,
di  seguito  denominata  unita';  per unita' si intende l'insieme dei
mezzi  di produzione, degli stabilimenti e delle unita' zootecniche e
acquicole  condotte  a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una
specifica attivita' economica, ubicato in una porzione di territorio,
identificata  nell'ambito  dell'anagrafe  tramite il codice ISTAT del
comune  ove  ricade  in  misura  prevalente,  e  avente  una  propria
autonomia produttiva.
 
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Per  il  testo  dell'art.  14,  comma  3, del decreto
          legislativo 30 aprile 1998, n. 173, si veda nelle note alle
          premesse.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - La  legge  15 marzo  1997, n. 59, recante: "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa",
          e'  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997, n. 56/L.
              - La  legge  15 maggio  1997,  n. 127, recante: "Misure
          urgenti  per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
          dei   procedimenti   di   decisione  e  di  controllo",  e'
          pubblicata nel suplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
          n. 113 del 17 maggio 1997, n. 98/L.
              - Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante
          il  conferimento alle regioni delle funzioni amministrative
          in  materia  di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione
          dell'amministrazione centrale, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 5 giugno 1997, n. 129.
              - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 4 giugno
          1997, n. 143, e' il seguente:
              "Art.  3.  - 1. Gli enti, istituti e aziende sottoposti
          alla   vigilanza  del  Ministero  delle  risorse  agricole,
          alimentari  e forestali sono soppressi. L'Agecontrol S.p.a.
          di   cui   al   decreto-legge   27 ottobre  1986,  n.  701,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre
          1986, n. 898, e' posta in liquidazione.
              2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 si applicano a
          decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore dei decreti
          legislativi  di soppressione, accorpamento, riordinamento e
          trasformazione adottati ai sensi degli articoli 11, 14 e 18
          della  legge  15 marzo  1997,  n. 59, sentita la Conferenza
          permanente  per  i  rappori  tra  lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano".
              - Il   testo   dell'art.   14,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  30 aprile 1998, n. 173, recante: "Disposizioni
          in materia di contenimento dei costi di produzione e per il
          rafforzamento  strutturale  delle imprese agricole, a norma
          dell'art.  55,  commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449", e' il seguente:
              "3. Con uno o piu' regolamenti, sulla base dei principi
          di  cui  all'art.  1  della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
          dell'art.   18  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  da
          adottarsi,  ai  sensi  dell'art.  17  della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  entro  centottanta  giorni  dalla  data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto legislativo, sono
          semplificate  e  armonizzate  le procedure dichiarative, le
          modalita'   di   controllo,   gli   adempimenti,  derivanti
          dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale per
          la  gestione  dei diversi settori produttivi di intervento.
          Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei regolamenti, sono
          abrogate    le   disposizioni   relative   alle   procedure
          dichiarative,  gli adempimenti e le modalita' di controllo,
          contenute  nei  seguenti provvedimenti legislativi: decreto
          del  Presidente  della  Repubblica del 12 febbraio 1965, n.
          162,  decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   7 agosto   1986,  n.  462;
          decreto-legge  7 settembre  1987,  n.  370, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 4 novembre 1987, n. 460; legge
          10 febbraio  1992,  n.  164; legge 17 febbraio 1982, n. 41;
          legge   17   febbraio   1992,   n.   165.   Ai  fini  della
          semplificazione,   sono  istituite,  avvalendosi  del  SIAN
          (Sistema  informativo  agricolo  nazionale)  istituito  con
          legge  4 giugno  1984,  n.  194, ed integrato con i sistemi
          informativi regionali, la carta dell'agricoltore, documento
          cartaceo  ed  elettronico  di identificazione delle imprese
          agricole, e l'anagrafe delle aziende agricole, intese quali
          unita' tecnico-economiche".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          10 novembre  1997,  n. 513, recante criteri e modalita' per
          la   formazione,   l'archiviazione  e  la  trasmissione  di
          documenti  con  strumenti informatici e telematici, a norma
          dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  60 del 13 marzo
          1998.
              - La   legge  29 dicembre  1993,  n.  580,  recante  il
          riordinamento   delle   camere   di  commercio,  industria,
          artigianato  e  agricoltura,  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
          1995, n. 581, recante regolamento di attuazione dell'art. 8
          della  legge  29 dicembre  1993,  n.  580,  in  materia  di
          istituzione  il registro delle imprese di cui all'art. 2188
          del  codice  civile, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 28 del 3 febbraio 1996.
              - La  legge 4 giugno 1984, n. 194, recante interventi a
          sostegno  dell'agricoltura,  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1984. Si trascrive di seguito
          il testo dell'art. 15:
              "Art.  15.  -  Ai  fini dell'esercizio delle competenze
          statali  in  materia  di  indirizzo  e  coordinamento delle
          attivita'   agricole  e  della  conseguente  necessita'  di
          acquisire  e  verificare  tutti  i dati relativi al settore
          agricolo  nazionale,  il  Ministro dell'agricoltura e delle
          foreste   e'   autorizzato   all'impianto   di  un  sistema
          informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una
          o piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione
          statale,  anche  indiretta,  per la realizzazione, messa in
          funzione  ed  eventuale gestione temporanea di tale sistema
          informativo  in  base  ai  criteri  e  secondo le direttive
          fissate dal Ministro medesimo.
              Le  convenzioni  di  cui  al  precedente  comma, aventi
          durata  non  superiore  a cinque anni, sono stipulate, e le
          relative  spese  sono  eseguite, anche in deroga alle norme
          sulla  contabilita'  dello Stato ed all'art. 14 della legge
          28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di
          gestione fuori bilancio.
              Per  i  fini  di  cui  al  precedente  primo  comma  e'
          autorizzata,  per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6
          miliardi  in  ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli
          anni dal 1984 al 1986".
              - La  legge  23 agosto  1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri".  Si  riporta  il  testo del
          relativo art. 17, comma 2:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
          Nota all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  14,  comma  3, del decreto
          legislativo 30 aprile 1998, n. 173, si veda nelle note alle
          premesse.