IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli; Visto l'art. 14 del suindicato decreto presidenziale, il quale stabilisce che per taluni tipi di spettacoli ed attivita' di minima importanza e per le attivita' soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette, nonche' per particolari tipi di scommesse, il Ministro delle finanze puo' stabilire con proprio decreto, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento del tributo con le garanzie e le modalita' necessarie ad assicurarne l'applicazione; Ravvisata l'opportunita' di determinare imponibili forfettari medi relativi agli apparecchi e ai congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di intrattenimento e da gioco di abilita' che consentono la vincita di premi ai sensi del quinto comma dell'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; Visto l'art. 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, introdotto dall'art. 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999 nella quale si e' ritenuto che il provvedimento in questione non riveste natura regolamentare. Decreta: Art. 1. 1. Per gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilita' che consentono la vincita di premi ai sensi del quinto comma dell'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono stabiliti imponibili forfettari annuali di L. 3.025.000.