IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;
  Visto  l'art.  14  del  suindicato  decreto presidenziale, il quale
stabilisce  che  per taluni tipi di spettacoli ed attivita' di minima
importanza   e   per   le   attivita'   soggette  ad  imposta  svolte
congiuntamente  ad  altre  che  non  vi  sono  soggette,  nonche' per
particolari  tipi  di  scommesse,  il  Ministro  delle  finanze  puo'
stabilire   con   proprio   decreto,   imponibili   forfettari   medi
giornalieri,  mensili  o annuali o criteri di determinazione di detti
imponibili,  valevoli  su  scala nazionale, indicando il sistema ed i
termini  di  pagamento  del  tributo  con  le garanzie e le modalita'
necessarie ad assicurarne l'applicazione;
  Ravvisata  l'opportunita' di determinare imponibili forfettari medi
relativi  agli apparecchi e ai congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici  di intrattenimento e da gioco di abilita' che consentono
la vincita di premi ai sensi del quinto comma dell'art. 110 del testo
unico  delle  leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773;
  Visto  l'art.  14-bis,  comma  1,  del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  640,  introdotto  dall'art. 9 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  degli  atti  normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999
nella  quale  si  e'  ritenuto  che il provvedimento in questione non
riveste natura regolamentare.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per  gli  apparecchi  e i congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici  da intrattenimento e da gioco di abilita' che consentono
la vincita di premi ai sensi del quinto comma dell'art. 110 del testo
unico  delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18  giugno 1931, n. 773, sono stabiliti imponibili forfettari annuali
di L. 3.025.000.