IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito con modificazioni dalla legge definitivamente approvata dal Senato della Repubblica in data 18 dicembre 1999, ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il quale, al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, ha riderterminato, a decorrere dal 1o novembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, le aliquote delle accise su alcuni oli minerali; Visto l'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 383 del 1999, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le aliquote di accisa indicate nel comma l dello stesso decreto-legge sono variate in aumento o in diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, il quale prevede che l'eventuale maggior gettito rispetto alle previsioni derivante dalla normativa vigente puo' essere utilizzato per assicurare la copertura finanziaria di provvedimenti urgenti necessari a fronteggiare situazioni di emergenza economico e finanziaria; Considerato che permane una situazione di emergenza economico e finanziaria derivante dalla necessita' di contenere le spinte inflattive causate dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio e di assicurare il perseguimento degli obiettivi macroeconomici contenuti nel documento di programmazione economica e finanziaria; Considerato che il maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio del 1999, e previsto per il primo bimestre del 2000, consente di ridurre ulteriormente le aliquote delle accise su alcuni oli minerali fino al 29 febbraio 2000; Considerata l'opportunita' di non far coincidere la modificazione delle aliquote delle accise con la data del 1o gennaio 2000 per esigenze tecniche connesse al funzionamento dei sistemi informatici; Decreta: Art. 1. 1. Le aliquote delle accise sugli oli minerali indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito con modificazioni dalla legge definitivamente approvata dal Senato della Repubblica in data 18 dicembre 1999, ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono prorogate fino al 3 gennaio 2000 nella misura ivi fissata. 2. A decorrere dal 4 gennaio 2000 e fino al 29 febbraio 2000, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono stabilite nelle seguenti misure: benzina: L. 1.090.462 per mille litri; benzina senza piombo: L. 1.019.986 per mille litri; olio da gas o gasolio: usato come carburante: L. 751.564 per mille litri; usato come combustibile per riscaldamento: L. 751.564 per mille litri; gas di petrolio liquefatti (GPL): usati come carburante: L. 522.229 per mille chilogrammi; usati come combustibile per riscaldamento: L. 338.239 per mille chilogrammi; gas metano: per autotrazione: L. 11,28 per metro cubo; per combustione per usi civili: a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: L. 76,99 per metro cubo; b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: L. 142,96 per metro cubo; c) per altri usi civili: L. 325,85 per metro cubo; per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote: a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): L. 65,12 per metro cubo; b) per altri usi civili: L. 230,80 per metro cubo. 3. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutate in L. 397 miliardi circa per l'anno 2000, si provvede, ai sensi del comma l dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 449, con quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.