IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                  e
     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383,
convertito  con  modificazioni  dalla legge definitivamente approvata
dal  Senato della Repubblica in data 18 dicembre 1999, ed in corso di
pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale,  il  quale,  al  fine  di
compensare  le  variazioni  dell'incidenza  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  derivante  dall'andamento  dei  prezzi  internazionali  del
petrolio,  ha riderterminato, a decorrere dal 1o novembre 1999 e fino
al 31 dicembre 1999, le aliquote delle accise su alcuni oli minerali;
  Visto  l'art.  1,  comma  2,  del medesimo decreto-legge n. 383 del
1999,  il  quale prevede che, con decreto del Ministro delle finanze,
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione  economica,  e  con  il  Ministro  dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  le  aliquote  di accisa indicate nel
comma  l  dello  stesso  decreto-legge  sono  variate in aumento o in
diminuzione,  tenuto  conto  dell'andamento dei prezzi internazionali
del  petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza
dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'art.  2, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, il
quale   prevede   che   l'eventuale maggior   gettito  rispetto  alle
previsioni  derivante  dalla normativa vigente puo' essere utilizzato
per  assicurare  la  copertura  finanziaria  di provvedimenti urgenti
necessari   a   fronteggiare  situazioni  di  emergenza  economico  e
finanziaria;
  Considerato  che  permane  una  situazione di emergenza economico e
finanziaria   derivante  dalla  necessita'  di  contenere  le  spinte
inflattive  causate  dall'andamento  dei  prezzi  internazionali  del
petrolio   e   di   assicurare   il   perseguimento  degli  obiettivi
macroeconomici  contenuti nel documento di programmazione economica e
finanziaria;
  Considerato che il maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto
derivante  dall'andamento  dei prezzi internazionali del petrolio del
1999,  e previsto per il primo bimestre del 2000, consente di ridurre
ulteriormente le aliquote delle accise su alcuni oli minerali fino al
29 febbraio 2000;
  Considerata  l'opportunita'  di non far coincidere la modificazione
delle  aliquote  delle  accise  con  la  data del 1o gennaio 2000 per
esigenze tecniche connesse al funzionamento dei sistemi informatici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  aliquote delle accise sugli oli minerali indicati nell'art.
1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito con
modificazioni  dalla legge definitivamente approvata dal Senato della
Repubblica  in  data  18 dicembre  1999, ed in corso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, sono prorogate fino al 3 gennaio 2000 nella
misura ivi fissata.
  2.  A  decorrere  dal 4 gennaio 2000 e fino al 29 febbraio 2000, le
aliquote  delle  accise  sugli  oli  minerali  sono  stabilite  nelle
seguenti misure:
    benzina: L. 1.090.462 per mille litri;
    benzina senza piombo: L. 1.019.986 per mille litri;
    olio da gas o gasolio:
      usato come carburante: L. 751.564 per mille litri;
      usato come combustibile per riscaldamento: L. 751.564 per mille
litri;
    gas di petrolio liquefatti (GPL):
      usati come carburante: L. 522.229 per mille chilogrammi;
      usati come combustibile per riscaldamento: L. 338.239 per mille
chilogrammi;
    gas metano:
      per autotrazione: L. 11,28 per metro cubo;
      per combustione per usi civili:
        a) per  usi  domestici  di cottura cibi e produzione di acqua
calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del
26 giugno 1986: L. 76,99 per metro cubo;
        b) per  uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250
metri cubi annui: L. 142,96 per metro cubo;
        c) per altri usi civili: L. 325,85 per metro cubo;
      per  i  consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico
delle  leggi  sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le
seguenti aliquote:
        a) per  gli  usi  di  cui  alle  precedenti  lettere a) e b):
L. 65,12 per metro cubo;
        b) per altri usi civili: L. 230,80 per metro cubo.
  3.  Alle  minori  entrate  derivanti  dalle  disposizioni di cui al
presente articolo, valutate in L. 397 miliardi circa per l'anno 2000,
si provvede, ai sensi del comma l dell'art. 2 della legge 23 dicembre
1998,  n.  449,  con  quota  parte  del maggior gettito conseguito in
relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.