L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 28 dicembre 1999, Premesso che: l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualita' riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; l'articolo 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorita' valuti istanze, reclami e segnalazioni presentati dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalita' di esercizio degli stessi, ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio; l'articolo 2, comma 12, lettera n), della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorita' verifichi la congruita' delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine, tra l'altro, di assicurare la parita' di trattamento tra gli utenti; l'articolo 2, comma 37, della legge n. 481/1995 stabilisce che le determinazioni delle Autorita' di cui al comma 12, lettera h) costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio; con delibera 31 luglio 1997, n. 81/1997 (di seguito: delibera n. 81/97), l'Autorita' ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettere g) e h) della legge n. 481/1995, in tema di qualita' del servizio elettrico; Visti: la legge n. 481/1995, recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; l'articolo 10, n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; l'articolo 56 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali; gli articoli 1218, 1219, 1224, 1282, 1339, 1382, 1460, 1469, 1469bis, primo comma, 1469bis, terzo comma, n. 6, 1559, 1564, 1562 e 2948 del codice civile; l'articolo 644 del codice penale; Visti: il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 agosto 1961, n. 941, recante Unificazione delle tariffe per l'energia elettrica in tutto il territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 214 del 30 agosto 1961; il titolo I, capitolo X del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 22 dicembre 1981, n. 47, recante Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di prezzi, di condizioni di fornitura dell'energia elettrica e di contributi di allacciamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento straordinario, n. 358 del 31 dicembre 1981; il punto 2 del paragrafo A) del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 3 agosto 1984, n. 27, recante Norme per l'applicazione del provvedimento n. 13/1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 220 del 10 agosto 1984; le disposizioni finali del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, recante Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura per l'energia elettrica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 1990; il titolo III, paragrafi 1 e 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante Principi sull'erogazione dei servizi pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 43 del 22 febbraio 1994; Viste: la delibera dell'Autorita' 30 maggio 1967, n. 61/1997, recante Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; la deliberazione dell'Autorita' 30 giugno 1999, n. 91/1999, recante Modalita' di riconoscimento e di verifica della qualifica di cliente idoneo e istituzione dell'elenco dei clienti idonei, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 188 del 12 agosto 1999; Considerati gli esiti del procedimento avviato con la delibera n. 81/97, e in particolare i commenti e le osservazioni scritte pervenuti in relazione al documento per la consultazione "Condizioni di fornitura per il servizio di vendita di energia elettrica per gli utenti vincolati", approvato e diffuso dall'Autorita' in data 11 novembre 1999 (Prot. AU/99/266), nonche' gli elementi acquisiti nel corso delle audizioni dei soggetti interessati, tenutesi nei giorni 15, 16, 17 e 21 dicembre 1999; Considerato che: attualmente i rapporti di fornitura di energia elettrica tra i soggetti esercenti il servizio ed i clienti vincolati sono disciplinati da contratti di diritto privato contenenti condizioni generali predisposte unilateralmente dai soggetti esercenti medesimi; i rapporti di cui sopra trovano come unico vincolo normativo la disciplina prevista dal codice civile; nel corso del primo triennio di operativita', l'Autorita' ha ricevuto numerosi reclami, istanze e segnalazioni presentati, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera m), da utenti o da consumatori, sia singoli che associati, evidenzianti un'area di scarsa equita' contrattuale nei rapporti di fornitura sopra richiamati; Ritenuto che: sia opportuno definire condizioni di fornitura dell'energia elettrica minime inderogabili, al fine di assicurare una efficace tutela degli interessi dei clienti vincolati e di garantire una maggiore equita' contrattuale nei rapporti di fornitura tra tali clienti e i soggetti esercenti il servizio; i costi associati a tali condizioni di fornitura si debbano considerare ricompresi nella tariffa base determinata dall'Autorita' ai sensi della legge n. 481/1995, ad eccezione di quelli connessi alla disattivazione e riattivazione della fornitura ai clienti morosi; si debbano escludere dall'applicazione delle condizioni di cui sopra i clienti idonei, in quanto tali clienti sono generalmente in grado di trattare su di un piano di parita' con i soggetti esercenti le condizioni contrattuali, nonche' i clienti alimentati in alta tensione e i clienti che acquistano l'energia per scopi di pubblica illuminazione, data la specificita' del rapporto contrattuale di tali clienti; Delibera: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni: a) "Autorita'" e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; b) "cliente finale" e' la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio; c) "clienti del mercato vincolato", o "clienti" sono i clienti vincolati e i clienti potenzialmente idonei; d) "cliente vincolato" e' il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999, e' legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il soggetto esercente il servizio nell'area territoriale in cui detto cliente e' localizzato; e) "cliente potenzialmente idoneo" e' il cliente finale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 79/1999 per l'attribuzione del diritto alla qualifica di cliente idoneo che non abbia esercitato tale diritto ovvero, avendolo esercitato, che si sia avvalso della facolta' prevista dall'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto legislativo; f) "cliente vincolato domestico" e' il cliente del mercato vincolato che utilizza l'energia elettrica per alimentare tutte le applicazioni in locali adibiti ad abitazione a carattere familiare o collettivo, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative similari; fra dette applicazioni sono anche inclusi i servizi generali della casa in fabbricati che comprendano una sola abitazione. La fornitura per usi domestici puo' essere utilizzata anche per alimentare applicazioni di qualunque tipo in locali annessi all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione o a scopi agricoli, purche' la fornitura sia effettuata con un unico punto di consegna per l'abitazione e i locali annessi e la potenza disponibile non superi 15 kW. Negli altri casi la fornitura per uso domestico viene effettuata per alimentare le sole applicazioni che interessano i locali destinati ad abitazione, mentre per le altre applicazioni si utilizza una separata fornitura; g) "cliente vincolato non domestico" e' il cliente del mercato vincolato che utilizza l'energia elettrica per usi diversi da quelli di cui alla lettera precedente; h) "cliente vincolato nuovo" e' il cliente del mercato vincolato che sottoscrive un contratto di fornitura di energia elettrica successivamente alla data di entrata in vigore della presente direttiva; i) "cliente vincolato buon pagatore" e' il cliente del mercato vincolato che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio, ovvero il cliente che sia qualificato come "buon pagatore" dall'esercente in base a criteri diversi, purche' non peggiorativi, rispetto a quello precedentemente definito; j) "distribuzione" e' l'attivita' di trasporto e di trasformazione dell'energia elettrica sulle reti ad alta, media e bassa tensione; k) "esercente" e' l'esercente il servizio di pubblica utilita' nel settore dell'energia elettrica che svolge l'attivita' di distribuzione e l'attivita' di vendita ai clienti del mercato vincolato in un'area territoriale; l) "esercente multiservizio" e' l'esercente che svolge anche altri servizi di pubblica utilita'; m) "contratto di fornitura" e' il contratto di fornitura dell'energia elettrica; n) "apparati di cura" sono le macchine terapeutiche necessarie alla cura di degenti ospitati presso strutture facenti parte del Servizio sanitario nazionale, ovvero collocate presso le abitazioni di clienti versanti in condizioni di gravi patologie riscontrate da certificato di medici di detto Servizio; o) "gruppo di misura" e' l'insieme di apparecchiature poste sul punto di confine tra l'impianto di proprieta' dell'esercente e l'impianto del cliente, o punto di consegna, atto a misurare l'energia elettrica fornita ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche; p) "verifica del gruppo di misura" e' l'accertamento del corretto funzionamento del gruppo di misura in riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente; q) "lettura" e' la rilevazione da parte dell'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura; r) "autolettura" e' la rilevazione da parte del cliente e la conseguente comunicazione all'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura; s) "telelettura" e' la rilevazione da parte dell'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura attraverso dispositivi a distanza automatici; t) "potenza contrattualmente impegnata" e' la potenza che il cliente richiede all'atto della stipulazione del contratto di fornitura, e che viene su questo riportata; u) "deposito cauzionale" e' la somma versata dal cliente all'esercente per garantire l'esatto adempimento del contratto di fornitura; v) "domiciliazione bancaria" e' il sistema di pagamento delle bollette con il quale il cliente da' mandato ad una banca di effettuare il relativo addebito sul proprio conto corrente bancario; w) "domiciliazione postale" e' il sistema di pagamento delle bollette con il quale il cliente da' mandato ad un'impresa esercente il servizio postale di effettuare il relativo addebito sul proprio conto corrente postale; x) "reclamo" e' ogni comunicazione telefonica, verbale o scritta presentata presso uno sportello, ufficio periferico o sede centrale dell'esercente, con la quale il cliente esprime chiaramente una lamentela circa la non coerenza del servizio ottenuto con le sue aspettative in merito ad uno o piu' requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal contratto di fornitura sottoscritto o dal regolamento di servizio ed ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra esercente e cliente; y) "modalita' di reclamo" sono tutti i mezzi offerti dall'esercente al cliente, al fine di consentirgli di inoltrare un reclamo; z) "procedura di reclamo" e' il complesso delle regole che l'esercente e il cliente sono tenuti ad osservare in caso di reclamo.