L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

    Nella riunione del 28 dicembre 1999,
    Premesso che:
      l'articolo  2,  comma  12,  lettera h), della legge 14 novembre
1995,  n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorita'
per  l'energia  elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') emani le
direttive  concernenti  la  produzione  e l'erogazione dei servizi da
parte  dei  soggetti  esercenti  i  servizi  medesimi,  definendo  in
particolare  i  livelli  generali  di  qualita' riferiti al complesso
delle  prestazioni  e  i  livelli specifici di qualita' riferiti alla
singola  prestazione  da  garantire  all'utente,  sentiti  i soggetti
esercenti   il  servizio  e  i  rappresentanti  degli  utenti  e  dei
consumatori,  eventualmente  differenziandoli  per  settore e tipo di
prestazione;
      l'articolo  2,  comma  12,  lettera m), della legge n. 481/1995
prevede  che  l'Autorita'  valuti  istanze,  reclami  e  segnalazioni
presentati  dagli  utenti  o dai consumatori, singoli o associati, in
ordine  al  rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei
soggetti  esercenti  il  servizio  nei confronti dei quali interviene
imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalita' di esercizio degli
stessi, ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio;
      l'articolo  2,  comma  12,  lettera n), della legge n. 481/1995
prevede che l'Autorita' verifichi la congruita' delle misure adottate
dai   soggetti  esercenti  il  servizio  al  fine,  tra  l'altro,  di
assicurare la parita' di trattamento tra gli utenti;
      l'articolo  2, comma 37, della legge n. 481/1995 stabilisce che
le  determinazioni  delle  Autorita'  di  cui al comma 12, lettera h)
costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio;
      con  delibera  31 luglio 1997, n. 81/1997 (di seguito: delibera
n.  81/97),  l'Autorita' ha avviato un procedimento per la formazione
di  provvedimenti  di  cui  all'articolo 2, comma 12, lettere g) e h)
della legge n. 481/1995, in tema di qualita' del servizio elettrico;
    Visti:
      la  legge  n.  481/1995,  recante Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilita';
      il  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n. 79, di Attuazione
della  direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica;
      l'articolo 10, n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre   1972,   n.   633,   recante   Istituzione  e  disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto;
      l'articolo  56 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
recante  il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte   sulla   produzione   e  sui  consumi  e  relative  sanzioni
amministrative e penali;
      gli  articoli  1218,  1219, 1224, 1282, 1339, 1382, 1460, 1469,
1469bis,  primo comma, 1469bis, terzo comma, n. 6, 1559, 1564, 1562 e
2948 del codice civile;
      l'articolo 644 del codice penale;
    Visti:
      il  provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei prezzi
29 agosto  1961,  n.  941,  recante  Unificazione  delle  tariffe per
l'energia  elettrica  in  tutto  il  territorio nazionale, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 214 del 30 agosto
1961;
      il   titolo  I,  capitolo  X  del  provvedimento  del  Comitato
interministeriale   dei  prezzi  22 dicembre  1981,  n.  47,  recante
Modificazioni  ai  provvedimenti  vigenti  in  materia  di prezzi, di
condizioni  di  fornitura  dell'energia  elettrica e di contributi di
allacciamento,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Supplemento
straordinario, n. 358 del 31 dicembre 1981;
      il  punto  2  del  paragrafo  A) del provvedimento del Comitato
interministeriale  dei prezzi 3 agosto 1984, n. 27, recante Norme per
l'applicazione   del   provvedimento  n.  13/1984,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 220 del 10 agosto 1984;
      le   disposizioni   finali   del   provvedimento  del  Comitato
interministeriale   dei  prezzi  19 dicembre  1990,  n.  45,  recante
Modificazioni  ai  provvedimenti  vigenti  in  materia  di  tariffe e
condizioni  di  fornitura  per  l'energia elettrica, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 1990;
      il  titolo  III, paragrafi 1 e 2 della direttiva del Presidente
del   Consiglio   dei  Ministri  27 gennaio  1994,  recante  Principi
sull'erogazione  dei  servizi  pubblici,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 43 del 22 febbraio 1994;
    Viste:
      la  delibera dell'Autorita' 30 maggio 1967, n. 61/1997, recante
Disposizioni  generali in materia di svolgimento dei procedimenti per
la  formazione  delle  decisioni  di  competenza  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas;
      la  deliberazione  dell'Autorita'  30 giugno  1999, n. 91/1999,
recante  Modalita' di riconoscimento e di verifica della qualifica di
cliente   idoneo   e  istituzione  dell'elenco  dei  clienti  idonei,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale,  n. 188 del
12 agosto 1999;
    Considerati gli esiti del procedimento avviato con la delibera n.
81/97,  e  in  particolare  i  commenti  e  le  osservazioni  scritte
pervenuti  in relazione al documento per la consultazione "Condizioni
di  fornitura per il servizio di vendita di energia elettrica per gli
utenti   vincolati",  approvato  e  diffuso  dall'Autorita'  in  data
11 novembre  1999  (Prot.  AU/99/266), nonche' gli elementi acquisiti
nel  corso  delle  audizioni  dei  soggetti interessati, tenutesi nei
giorni 15, 16, 17 e 21 dicembre 1999;
    Considerato che:
      attualmente  i rapporti di fornitura di energia elettrica tra i
soggetti   esercenti   il   servizio  ed  i  clienti  vincolati  sono
disciplinati  da  contratti  di diritto privato contenenti condizioni
generali predisposte unilateralmente dai soggetti esercenti medesimi;
      i rapporti di cui sopra trovano come unico vincolo normativo la
disciplina prevista dal codice civile;
      nel  corso  del  primo triennio di operativita', l'Autorita' ha
ricevuto  numerosi  reclami,  istanze  e  segnalazioni presentati, ai
sensi  dell'articolo  2,  comma  12,  lettera  m),  da  utenti  o  da
consumatori,  sia  singoli  che  associati,  evidenzianti  un'area di
scarsa   equita'   contrattuale   nei  rapporti  di  fornitura  sopra
richiamati;
    Ritenuto che:
      sia  opportuno  definire  condizioni  di fornitura dell'energia
elettrica  minime  inderogabili,  al  fine di assicurare una efficace
tutela   degli   interessi  dei  clienti  vincolati  e  di  garantire
una maggiore  equita' contrattuale nei rapporti di fornitura tra tali
clienti e i soggetti esercenti il servizio;
      i  costi  associati  a  tali condizioni di fornitura si debbano
considerare  ricompresi nella tariffa base determinata dall'Autorita'
ai  sensi  della  legge  n. 481/1995, ad eccezione di quelli connessi
alla  disattivazione  e  riattivazione  della  fornitura  ai  clienti
morosi;
      si  debbano escludere dall'applicazione delle condizioni di cui
sopra  i  clienti idonei, in quanto tali clienti sono generalmente in
grado  di trattare su di un piano di parita' con i soggetti esercenti
le  condizioni  contrattuali,  nonche'  i  clienti alimentati in alta
tensione  e  i clienti che acquistano l'energia per scopi di pubblica
illuminazione, data la specificita' del rapporto contrattuale di tali
clienti;
                              Delibera:
                             Articolo 1
                             Definizioni
    Ai  fini  della  presente  direttiva,  si  applicano  le seguenti
definizioni:
      a) "Autorita'" e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
      b)  "cliente  finale"  e'  la  persona  fisica  o giuridica che
acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio;
      c)  "clienti del mercato vincolato", o "clienti" sono i clienti
vincolati e i clienti potenzialmente idonei;
      d) "cliente vincolato" e' il cliente finale che, non rientrando
nella categoria dei clienti idonei ai sensi dell'articolo 2, comma 6,
del  decreto  legislativo  n.  79/1999,  e'  legittimato  a stipulare
contratti  di  fornitura  esclusivamente con il soggetto esercente il
servizio nell'area territoriale in cui detto cliente e' localizzato;
      e)  "cliente  potenzialmente  idoneo"  e'  il cliente finale in
possesso   dei   requisiti  previsti  dall'articolo  14  del  decreto
legislativo  n. 79/1999 per l'attribuzione del diritto alla qualifica
di  cliente  idoneo  che  non  abbia  esercitato tale diritto ovvero,
avendolo  esercitato,  che  si  sia  avvalso  della facolta' prevista
dall'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto legislativo;
      f)  "cliente  vincolato  domestico"  e'  il cliente del mercato
vincolato  che  utilizza  l'energia elettrica per alimentare tutte le
applicazioni  in locali adibiti ad abitazione a carattere familiare o
collettivo,  con  esclusione  di alberghi, scuole, collegi, convitti,
ospedali,  istituti  penitenziari e strutture abitative similari; fra
dette  applicazioni  sono anche inclusi i servizi generali della casa
in  fabbricati  che comprendano una sola abitazione. La fornitura per
usi   domestici   puo'   essere   utilizzata   anche  per  alimentare
applicazioni  di  qualunque  tipo in locali annessi all'abitazione ed
adibiti  a  studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione o a
scopi  agricoli,  purche'  la  fornitura  sia effettuata con un unico
punto  di  consegna  per l'abitazione e i locali annessi e la potenza
disponibile  non  superi 15 kW. Negli altri casi la fornitura per uso
domestico  viene  effettuata  per alimentare le sole applicazioni che
interessano  i  locali  destinati  ad abitazione, mentre per le altre
applicazioni si utilizza una separata fornitura;
      g)  "cliente vincolato non domestico" e' il cliente del mercato
vincolato  che utilizza l'energia elettrica per usi diversi da quelli
di cui alla lettera precedente;
      h)   "cliente  vincolato  nuovo"  e'  il  cliente  del  mercato
vincolato  che  sottoscrive  un  contratto  di  fornitura  di energia
elettrica  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore della
presente direttiva;
      i)  "cliente vincolato buon pagatore" e' il cliente del mercato
vincolato  che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative
all'ultimo  biennio, ovvero il cliente che sia qualificato come "buon
pagatore"  dall'esercente  in  base  a  criteri  diversi, purche' non
peggiorativi, rispetto a quello precedentemente definito;
      j)   "distribuzione"   e'   l'attivita'   di   trasporto  e  di
trasformazione  dell'energia  elettrica  sulle  reti ad alta, media e
bassa tensione;
      k)  "esercente" e' l'esercente il servizio di pubblica utilita'
nel   settore   dell'energia  elettrica  che  svolge  l'attivita'  di
distribuzione  e  l'attivita'  di  vendita  ai  clienti  del  mercato
vincolato in un'area territoriale;
      l)  "esercente  multiservizio"  e' l'esercente che svolge anche
altri servizi di pubblica utilita';
      m)  "contratto  di  fornitura"  e'  il  contratto  di fornitura
dell'energia elettrica;
      n)  "apparati di cura" sono le macchine terapeutiche necessarie
alla  cura  di  degenti  ospitati  presso strutture facenti parte del
Servizio  sanitario  nazionale, ovvero collocate presso le abitazioni
di  clienti  versanti in condizioni di gravi patologie riscontrate da
certificato di medici di detto Servizio;
      o) "gruppo di misura" e' l'insieme di apparecchiature poste sul
punto  di  confine  tra  l'impianto  di  proprieta'  dell'esercente e
l'impianto  del  cliente,  o  punto  di  consegna,  atto  a  misurare
l'energia  elettrica  fornita  ed  eventualmente  dedicato  ad  altre
funzioni caratteristiche;
      p)  "verifica  del  gruppo  di  misura"  e'  l'accertamento del
corretto  funzionamento  del gruppo di misura in riferimento a quanto
previsto dalla normativa tecnica vigente;
      q) "lettura" e' la rilevazione da parte dell'esercente dei dati
espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura;
      r)  "autolettura"  e'  la rilevazione da parte del cliente e la
conseguente   comunicazione   all'esercente  dei  dati  espressi  dal
totalizzatore numerico del gruppo di misura;
      s)  "telelettura" e' la rilevazione da parte dell'esercente dei
dati  espressi  dal  totalizzatore  numerico  del  gruppo  di  misura
attraverso dispositivi a distanza automatici;
      t)  "potenza  contrattualmente  impegnata" e' la potenza che il
cliente   richiede  all'atto  della  stipulazione  del  contratto  di
fornitura, e che viene su questo riportata;
      u)  "deposito  cauzionale"  e'  la  somma  versata  dal cliente
all'esercente  per  garantire  l'esatto  adempimento del contratto di
fornitura;
      v)  "domiciliazione  bancaria" e' il sistema di pagamento delle
bollette  con  il  quale  il  cliente  da'  mandato  ad  una banca di
effettuare il relativo addebito sul proprio conto corrente bancario;
      w)  "domiciliazione  postale"  e' il sistema di pagamento delle
bollette  con il quale il cliente da' mandato ad un'impresa esercente
il  servizio  postale  di effettuare il relativo addebito sul proprio
conto corrente postale;
      x)  "reclamo"  e'  ogni  comunicazione  telefonica,  verbale  o
scritta  presentata  presso  uno sportello, ufficio periferico o sede
centrale  dell'esercente, con la quale il cliente esprime chiaramente
una  lamentela circa la non coerenza del servizio ottenuto con le sue
aspettative  in  merito  ad  uno o piu' requisiti definiti da leggi o
provvedimenti amministrativi, dal contratto di fornitura sottoscritto
o  dal  regolamento  di  servizio  ed  ogni altro aspetto relativo ai
rapporti tra esercente e cliente;
      y)   "modalita'   di   reclamo"  sono  tutti  i  mezzi  offerti
dall'esercente  al  cliente,  al fine di consentirgli di inoltrare un
reclamo;
      z)  "procedura  di  reclamo"  e'  il complesso delle regole che
l'esercente e il cliente sono tenuti ad osservare in caso di reclamo.