L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

    Nella riunione del 28 dicembre 1999,
    Premesso che:
      l'articolo  2,  comma  12, lettera g), della legge n. 481/1995,
(di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') controlli lo svolgimento
dei  servizi  con  poteri  di  ispezione, di accesso, di acquisizione
della  documentazione  e delle notizie utili, determinando altresi' i
casi  di  indennizzo  automatico  da  parte del soggetto esercente il
servizio  nei  confronti  dell'utente  ove  il  medesimo soggetto non
rispetti  le  clausole  contrattuali o eroghi il servizio con livelli
qualitativi  inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio
di  cui  al  comma  37  del  medesimo  articolo  2,  nel contratto di
programma  ovvero  ai sensi della lettera h) del medesimo articolo 2,
comma 12;
      l'articolo  2,  comma  12,  lettera h), della legge 14 novembre
1995,  n.  481 prevede che l'Autorita' emani le direttive concernenti
la  produzione  e  l'erogazione  dei  servizi  da  parte dei soggetti
esercenti  i  servizi  medesimi,  definendo  in particolare i livelli
generali  di  qualita'  riferiti  al  complesso delle prestazioni e i
livelli  specifici  di  qualita' riferiti alla singola prestazione da
garantire all'utente;
      l'articolo  2,  comma  19, lettera a), della legge n. 481/1995,
prevede   che   l'Autorita',   nel   fissare   i   parametri  per  la
determinazione  della  tariffa elettrica con il metodo del price-cap,
faccia  tra  l'altro riferimento ai recuperi di qualita' del servizio
rispetto a standards prefissati per un periodo almeno triennale;
      con  delibera  31 luglio 1997, n. 81/1997 (di seguito: delibera
n.  81/97),  l'Autorita' ha avviato il procedimento per la formazione
di  provvedimenti  di  cui  all'articolo 2, comma 12, lettere g) e h)
della   legge   n.   481/1995,  in  tema  di  qualita'  del  servizio
dell'energia elettrica;
    Visti:
      la  legge  n.  481/1995,  recante norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilita';
      il  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n. 79, di attuazione
della  direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
    Visti:
      la  delibera dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/1997, recante
disposizioni  generali in materia di svolgimento dei procedimenti per
la  formazione  delle  decisioni  di  competenza  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas;
      la deliberazione dell'Autorita' 1 settembre 1999, n. 128/99 (di
seguito:  deliberazione n. 128/99) recante la definizione di obblighi
di  registrazione  delle  interruzioni  del servizio di distribuzione
dell'energia  elettrica  e di indicatori di continuita' del servizio,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale,  n. 234 del
5 ottobre 1999;
      il  documento  "Rapporto  sulla qualita' del servizio elettrico
nel  1997"  approvato  dall'Autorita' in data 24 novembre 1998 (Prot.
AU/98/218);
      il  documento  "Risultati  dell'indagine  sulla soddisfazione e
sulle  aspettative  degli  utenti domestici di energia elettrica e di
gas"   approvato  dall'Autorita'  in  data  24 novembre  1998  (Prot.
AU/98/217);
      il  documento "Nota informativa sulla regolazione delle tariffe
elettriche   per   la   liberalizzazione   del   mercato"   approvato
dall'Autorita' in data 4 agosto 1999 (Prot. AU/99/175);
      il   documento   per   la   consultazione   "Regolazione  della
continuita'  del  servizio  di  distribuzione dell'energia elettrica"
approvato dall'Autorita' in data 24 novembre 1999 (Prot. AU/99/275);
      il  documento  per  la consultazione "Regolazione delle tariffe
del   servizio   di   fornitura  dell'energia  elettrica  ai  clienti
vincolati"  approvato  dall'Autorita' in data 27 novembre 1999 (Prot.
AU/99/278);
    Considerato che:
      il  livello  medio  nazionale  della  continuita' del servizio,
ottenuto  come  media ponderata dei livelli di continuita' registrati
nelle   diverse   parti   del   Paese  utilizzando  come  fattore  di
ponderazione   il   numero  di  utenti,  evidenzia  oggi  un  ritardo
strutturale  rispetto  ad  altri Paesi europei comparabili all'Italia
per  struttura  geografica  e  demografica, come la Francia e la Gran
Bretagna;
      sussistono  differenze  rilevanti  tra  le  diverse regioni del
Paese sotto il profilo della continuita' del servizio elettrico e, in
generale, le regioni situate nel Nord presentano livelli effettivi di
continuita'  mediamente  migliori di quelli delle regioni situate del
Sud  del  Paese,  anche  confrontando  ambiti  territoriali aventi lo
stesso grado di concentrazione del territorio servito;
      la maggior   parte   delle   interruzioni   del   servizio   di
distribuzione  dell'energia  elettrica subite dagli utenti alimentati
in bassa e in media tensione ha origine sulla rete di media tensione;
      la   dinamica  dei  livelli  effettivi  della  continuita'  del
servizio,  quale  risulta  dai  dati  acquisiti dall'Autorita' per il
triennio  1996-1998, evidenzia un miglioramento continuo, seppure con
variazioni del tasso annuo di miglioramento;
      il   miglioramento   di  cui  al  precedente  alinea  e'  stato
realizzato in presenza di una struttura tariffaria che non prevede il
recupero   di   costi  aggiuntivi  relativi  al  miglioramento  della
continuita' del servizio;
    Considerati gli esiti del procedimento avviato dall'Autorita' con
la  delibera n. 81/1997 e in particolare i commenti e le osservazioni
scritte  pervenuti  in relazione al sopra richiamato documento per la
consultazione   "Regolazione   della   continuita'  del  servizio  di
distribuzione dell'energia elettrica", nonche' gli elementi acquisiti
nel corso delle audizioni dei soggetti interessati, tenute nei giorni
15, 16, 17 e 21 dicembre 1999;
    Considerato  che  nell'ambito  delle  suddette consultazioni sono
state tra l'altro segnalate le esigenze di:
      concedere  un adeguato periodo di tempo per pervenire a livelli
effettivi  di  continuita' omogenei tra ambiti territoriali aventi lo
stesso grado di concentrazione;
      individuare  ambiti  territoriali  distinti  per i comuni per i
quali, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo
n.  79/1999,  sono previste iniziative di aggregazione tra le imprese
distributrici dell'energia elettrica;
      introdurre  specifici  meccanismi  per  depurare  le  eventuali
variazioni annuali dei livelli effettivi di continuita' dagli effetti
dovuti  alla  variabilita' delle condizioni meteorologiche da un anno
all'altro;
    Ritenuto che:
      la  continuita'  del  servizio  di  distribuzione  dell'energia
elettrica  rappresenti,  oltre  che una componente fondamentale della
qualita'   del   servizio,   anche   un   significativo   fattore  di
competitivita' del sistema produttivo del Paese;
      sia  necessario  definire  livelli  nazionali di riferimento di
continuita'  del  servizio uniformi per tutti gli ambiti territoriali
aventi lo stesso grado di concentrazione, allo scopo di rispettare il
principio  della tariffa unica nazionale e di evitare discriminazioni
tra   utenti,  e  di  consentire  agli  esercenti  di  distribuire  e
programmare in modo equilibrato e certo gli investimenti occorrenti a
ridurre il numero e la durata delle interruzioni del servizio;
      il  miglioramento  rilevato nel triennio 1996-1998 debba essere
considerato  come  rappresentativo  di un "miglioramento tendenziale"
dovuto  a  cambiamenti  tecnologici,  organizzativi e strutturali del
servizio di distribuzione dell'energia elettrica che non puo' trovare
riconoscimento  in appositi parametri o altri elementi di riferimento
tariffario;
      per  consentire  agli  esercenti  di  raggiungere nella maggior
parte  degli  ambiti  territoriali i livelli nazionali di riferimento
nel  corso  del  periodo  di  regolazione  2000-2003  sia  necessario
effettuare  recuperi di continuita' maggiori di quelli corrispondenti
al miglioramento "tendenziale";
      i  recuperi di qualita' di cui all'articolo 2, comma 19 lettera
a)  della  legge  n.  481/1995  siano  di  conseguenza costituiti dai
miglioramenti  ulteriori  rispetto al miglioramento tendenziale sopra
indicato;
      sia opportuno fare riferimento ai suddetti recuperi di qualita'
applicando  alle  imprese  distributrici penalita' in caso di mancato
rispetto  dei  livelli  di miglioramento tendenziale e incentivazioni
basate  su  meccanismi  di  riconoscimento  dei  costi  eventualmente
sostenuti  nell'interesse  generale in modo da assicurare la qualita'
del  servizio,  come  previsto dall'articolo 2, comma 12, lettera e),
della  legge  n.  481/1995,  tali  da  favorire un rapido processo di
miglioramento  dei livelli effettivi di continuita' per raggiungere i
livelli nazionali di riferimento;
      le  interruzioni  senza  preavviso lunghe siano l'aspetto della
continuita'   del   servizio maggiormente  rilevante  ai  fini  della
valutazione dei recuperi di continuita', e che sia pertanto opportuno
rinviare a successivi provvedimenti la regolazione delle interruzioni
con  preavviso,  nonche'  la  definizione  di  livelli  specifici  di
continuita' del servizio per le differenti tipologie di utenza;
      sia  opportuno  definire  la disciplina dei livelli generali di
continuita'  con  riferimento agli esercenti e agli ambiti con numero
di utenti alimentati in bassa tensione superiore a cinquemila;
      allo  scopo  di  attenuare  le possibili variazioni annuali dei
livelli effettivi di continuita' dovute anche alla variabilita' delle
condizioni   meteorologiche  da  un  anno  all'altro,  sia  opportuno
definire  l'indicatore  di  riferimento come la media mobile biennale
dei  valori annuali effettivi di continuita' del servizio, e rinviare
l'introduzione   di   specifiche   metodologie  atte  a  depurare  le
interruzioni  dalla  variabilita'  meteorologica successivamente allo
svolgimento di ulteriori approfondimenti;
                              Delibera:
                             Articolo 1
                             Definizioni
    1.1  Ai  fini  della  presente direttiva si applicano le seguenti
definizioni:
      a) Autorita'  e'  l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
      b) distribuzione    e'    l'attivita'   di   trasporto   e   di
trasformazione  dell'energia  elettrica  sulle  reti ad alta, media e
bassa tensione;
      c) esercente  e'  l'esercente  il servizio di pubblica utilita'
nel   settore   dell'energia  elettrica  che  svolge  l'attivita'  di
distribuzione  e  l'attivita'  di  vendita  ai  clienti  del  mercato
vincolato in un'area territoriale;
      d) media  tensione  (MT)  e'  la  tensione nominale tra le fasi
superiore a 1 kV e non superiore a 35 kV;
      e) bassa  tensione (BT) e' la tensione nominale tra le fasi non
superiore a 1 kV;
      f) utente  e' il cliente finale, idoneo o vincolato, allacciato
alla rete di distribuzione;
      g) utente   MT  e'  il  cliente  finale,  idoneo  o  vincolato,
allacciato alla rete di distribuzione alimentato a media tensione
      h) utente   BT  e'  il  cliente  finale,  idoneo  o  vincolato,
allacciato alla rete di distribuzione alimentato a bassa tensione
      i) interruzione  e'  la  condizione  nella quale la tensione ai
terminali  di  consegna  dell'energia  elettrica  per  un  utente  e'
inferiore all'1% della tensione nominale;
      j)  interruzione  senza  preavviso  lunga  e' l'interruzione di
durata  superiore  a  3 minuti, in tutti i casi in cui gli utenti non
siano  stati  preavvisati  con  mezzi  idonei  e  con un anticipo non
inferiore a un giorno;
      k) deliberazione n. 128/1999 e' la deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas 1 settembre 1999, n. 128, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 1999;
      l) decreto  legislativo  n.  79/1999  e' il decreto legislativo
16 marzo  1999,  n.  79,  di  attuazione  della  direttiva 96/1992/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
    1.2  Ai  fini  della  presente direttiva si applicano altresi' la
classificazione  delle  aree  territoriali,  la classificazione delle
origini   e   delle  cause  delle  interruzioni,  gli  indicatori  di
continuita'  del  servizio  e  le  altre definizioni, contenuti negli
articoli 2, 4, 6, 7 e 14 della deliberazione n. 128/1999.