L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

    Nella riunione del 29 dicembre 1999,
    Premesso che:
      l'articolo  2,  comma  12,  lettera e), della legge 14 novembre
1995,  n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorita'
per  l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) stabilisce
ed aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base,
i  parametri  e  gli altri elementi di riferimento per determinare le
tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo, nonche' le
modalita'   per   il   recupero  dei  costi  eventualmente  sostenuti
nell'interesse   generale   in   modo   da  assicurare  la  qualita',
l'efficienza  del  servizio  e l'adeguata diffusione del medesimo sul
territorio   nazionale,  nonche'  la  realizzazione  degli  obiettivi
generali  di  carattere  sociale,  di  tutela  ambientale  e  di  uso
efficiente  delle  risorse  di  cui  all'articolo  1,  comma 1, della
medesima  legge,  tenendo  separato dalla tariffa qualsiasi tributo o
onere improprio;
      con  delibera 30 maggio 1997, n. 57/97 (di seguito: delibera n.
57/97),  l'Autorita'  ha  disposto  l'avvio  del  procedimento per la
formazione   di   un   provvedimento   in  materia  di  fissazione  e
aggiornamento,  in relazione all'andamento del mercato, della tariffa
base,  dei  parametri  e  degli  altri  elementi  di  riferimento per
determinare  le  tariffe,  cosi' come previsto dall'articolo 2, comma
12, lettera e), della legge n. 481/1995;
    Visti:
     l'articolo 52 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
      il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;
      gli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;
      l'articolo  4  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22
maggio 1963, n. 730;
      l'articolo  6  del  decreto  del Presidente della Repubblica 21
agosto 1963, n. 1165;
      l'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529;
      l'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
      la  legge n. 481/1995, e in particolare l'articolo 1, comma 1 e
l'articolo 3, commi 2, 4 e 5;
      il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79 (di seguito:
decreto legislativo n. 79/1999);
    Visti:
      il  provvedimento  del Comitato interministeriale dei prezzi 19
dicembre  1990,  n.  45,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, Supplemento ordinario, n. 302 del 29 dicembre 1990;
      i  provvedimenti  del  Comitato interministeriale dei prezzi 14
dicembre   1993,  n.  15  e  29  dicembre  1993,  n.  17,  pubblicati
rispettivamente  nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del
24  dicembre 1993 e Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31
dicembre 1993;
      il   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   19   dicembre   1995,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;
      il   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie generale, Supplemento ordinario, n. 151 del 30 giugno 1999;
      il  Documento  di programmazione economico-finanziaria relativo
alla  manovra  di  finanza  pubblica,  presentato  dal Presidente del
Consiglio dei Ministri l'1 luglio 1999 (di seguito: Dpef per gli anni
2000-2003),  e  le risoluzioni con cui il Senato della Repubblica, in
data  29  luglio  1999,  e  la Camera dei deputati, in data 29 luglio
1999, lo hanno approvato;
      la  delibera  dell'Autorita'  30 maggio 1997, n. 61/97, in base
alla  quale  sono state approvate disposizioni generali in materia di
svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di sua
competenza;
      la  deliberazione  dell'Autorita'  26  giugno  1997,  n. 70/97,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30
giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97);
      la  deliberazione  dell'Autorita'  25  marzo  1998,  n.  28/98,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale, n. 77 del 2
aprile 1998;
      la  deliberazione  dell'Autorita'  18  febbraio 1999, n. 13/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie generale, n. 49 dell'1
marzo 1999 (di seguito: deliberazione n. 13/99);
      la  deliberazione  dell'Autorita'  11  maggio  1999,  n. 61/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale, Serie generale, n. 164 del 15
luglio 1999;
      la  deliberazione  dell'Autorita'  28 dicembre 1999, n. 200/99,
contenente  una  direttiva  concernente  l'erogazione  dei servizi di
distribuzione  e  di  vendita  dell'energia  elettrica  a clienti del
mercato  vincolato  ai  sensi  dell'articolo  2, comma 12, lettera h)
della legge 14 novembre 1995, n. 481;
      la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 201/99 (di
seguito  deliberazione  201/99), contenente una direttiva concernente
la   disciplina   dei   livelli  specifici  e  generali  di  qualita'
commerciale  dei  servizi  di distribuzione e di vendita dell'energia
elettrica ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera g) ed h), della
legge 14 novembre 1995, n. 481;
      la  deliberazione  dell'Autorita'  28 dicembre 1999, n. 202/99,
contenente  una  direttiva  concernente  la  disciplina  dei  livelli
generali  di  qualita'  relativi  alle  interruzioni  senza preavviso
lunghe  del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi
dell'articolo  2,  comma 12, lettere g) ed h) della legge 14 novembre
1995, n. 481;
    Visti:
      il   documento   per  la  consultazione  "Linee  guida  per  la
regolamentazione  dei servizi di vettoriamento e fornitura di energia
elettrica    e    dei   contributi   di   allacciamento",   approvato
dall'Autorita' in data 11 marzo 1998, (Prot. AU/98/041);
      il  documento "Nota informativa sulla regolazione delle tariffe
elettriche   per   la   liberalizzazione   del   mercato",  approvato
dall'Autorita' in data 4 agosto 1999 (Prot. AU/99/175);
      il  documento  per  la consultazione "Regolazione delle tariffe
del   servizio   di   fornitura  dell'energia  elettrica  ai  clienti
vincolati",  approvato dall'Autorita' in data 27 novembre 1999 (Prot.
AU/99/278);
    Considerato  l'esito  del procedimento avviato con la delibera n.
57/1997,  e  in  particolare  gli  elementi  acquisiti  nel  corso di
audizioni speciali con i soggetti interessati;
    Considerato che:
      le  vigenti  tariffe del servizio di distribuzione e di vendita
dell'energia   elettrica,   articolate  per  classi  tariffarie,  non
riflettono la quota di costi che puo' essere attribuita a ciascuna di
tali  classi  secondo  criteri  economici  compatibili  con  la nuova
organizzazione  del  settore  elettrico  come  delineata  dal decreto
legislativo n. 79/1999;
      al  fine  di  garantire  l'effettiva  applicazione del criterio
della  salvaguardia  dell'economicita'  e  della  redditivita'  degli
esercenti,  come  si  desume dall'articolo 1, comma 1, della legge n.
481/1995,  la tariffa base deve essere determinata con riferimento ai
costi;
      in  conseguenza  di  quanto  indicato nel precedente alinea, e'
stata  condotta  un'istruttoria  sui  costi del servizio di fornitura
dell'energia  elettrica  relativi  all'anno  1997, ultimo anno per il
quale  i  dati  su  tali  costi  sono  disponibili  con le necessarie
garanzie di certezza dei dati contabili dettagliati;
      in  base  alle  sopra  richiamate  disposizioni  della legge n.
481/1995 l'Autorita' deve fissare criteri e parametri in applicazione
dei  quali  gli  esercenti  determinano  le  tariffe  da praticare ai
clienti del mercato vincolato e che dette tariffe, per poter entrare
      in   vigore,   debbono   essere   sottoposte   all'approvazione
      dell'Autorita';
i criteri di allocazione dei costi utilizzati sono coerenti con
la metodologia seguita per la determinazione dei corrispettivi per il
servizio  di  vettoriamento  dell'energia  elettrica,  definiti dalla
deliberazione  dell'Autorita'  n.  13/99,  modificata  secondo quanto
necessario  in  relazione  all'evoluzione  della  normativa fiscale e
all'aggiornamento del bilancio nazionale dell'energia elettrica;
      la   deliberazione   dell'Autorita'   n.   202/99   prevede  il
riconoscimento  dei  costi  relativi  ai  recuperi  di  qualita'  del
servizio  di distribuzione dell'energia elettrica rispetto a standard
prefissati,  relativamente  alla  continuita'  del  servizio,  per un
periodo  di  quattro  anni,  e  dei costi relativi al mantenimento di
livelli  di  continuita'  uguali  o migliori dei livelli nazionali di
riferimento;
      ai  sensi  dell'articolo  3,  comma 5, della legge n. 481/1995,
l'Autorita'  ha definito, con la deliberazione n. 70/97, le modalita'
di  aggiornamento  della  tariffa  elettrica per la parte relativa ai
costi dei combustibili fossili e dell'energia elettrica acquistata da
produttori  nazionali  e  importata  e  che, per la parte non coperta
dalla   suddetta   disposizione,  l'aggiornamento  deve  avvenire  in
applicazione  del  metodo  del  price  cap  sulla  base  dei seguenti
parametri:
        a)  tasso  di  variazione medio annuo riferito ai dodici mesi
precedenti  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai e
impiegati rilevato dall'Istat;
        b)   obiettivo   di   variazione   del   tasso   annuale   di
produttivita', prefissato per un periodo almeno triennale;
      nel   definire   la   disciplina  del  metodo  del  price  cap,
l'Autorita'  deve  fare riferimento ad ulteriori elementi individuati
nell'articolo 2, comma 19, della legge n. 481/1995;
      il  Dpef  per  gli  anni  2000-2003  ha indicato le esigenze di
sviluppo  dei  servizi  di pubblica utilita' nel settore dell'energia
elettrica  che corrispondono agli interessi generali del Paese, e che
tra  tali  esigenze  vi  e' la necessita' di assicurare gradualita' e
chiarezza  nella  transizione verso il nuovo ordinamento nel quale si
sviluppera'   il   settore  dell'energia  elettrica  e  di  stimolare
politiche  aziendali  volte  alla  riduzione dei costi, allo sviluppo
degli   investimenti   e  all'impiego  di  nuove  tecnologie  in  una
prospettiva di stabilita' di lungo periodo;
    Ritenuto che:
      nel   contesto   normativo   sopra   richiamato,  il  principio
dell'unicita' della tariffa, come stabilito dall'articolo 3, comma 2,
della  legge  n.  481/1995, debba essere inteso nel senso di unicita'
dei  criteri  e dei parametri per la determinazione delle tariffe del
servizio  di  distribuzione  e  di vendita dell'energia elettrica per
ogni  tipologia  di  utenza  sul  territorio  nazionale, diversamente
essendo  inapplicabile  tanto  la  finalita' generale di garantire la
necessaria  flessibilita',  quanto  la previsione, che ne costituisce
diretta  espressione,  secondo  cui  gli  esercenti  determinano, nei
limiti  della  cornice  regolatoria,  le  diverse  opzioni tariffarie
sottoponendole all'approvazione dell'Autorita';
      peraltro,  al  fine  di  garantire  la  necessaria tutela degli
utenti  non  in  grado  di  contrattare  su  un  piano  di parita' le
condizioni  economiche  della  fornitura  sia necessario, da un lato,
definire   opzioni   tariffarie   da   offrire  obbligatoriamente  e,
dall'altro,  imporre  la  predisposizione da parte degli esercenti di
regole  di  comportamento  che assicurino la necessaria trasparenza e
correttezza  nell'offerta  delle  opzioni  tariffarie  definite dagli
stessi esercenti e approvate dall'Autorita';
      sia opportuno prevedere un periodo di regolazione, di durata di
quattro  anni,  all'interno  del quale i criteri e i parametri per la
determinazione  delle  tariffe  dei  servizi  di  distribuzione  e di
vendita  dell'energia  elettrica  vengano  aggiornati annualmente, in
modo  da  fornire  adeguati  stimoli al perseguimento di obiettivi di
efficienza nell'erogazione di detto servizio;
      sia   opportuno   fissare,  anche  sulla  base  dell'esperienza
internazionale,  un  obiettivo  di  aumento  di  produttivita' per le
attivita'  di  distribuzione e di vendita dell'energia elettrica pari
al  4%  annuo, in modo da assicurare ai clienti del mercato vincolato
riduzioni  tariffarie  in  termini  reali e imporre agli esercenti un
realistico obiettivo di aumento di efficienza;
      al  fine di garantire la copertura dei costi per il recupero di
qualita'   dell'attivita'  di  distribuzione  dell'energia  elettrica
rispetto  a  standard  prefissati  relativamente alla continuita' del
servizio   e  dei  costi  relativi  al  mantenimento  di  livelli  di
continuita'  uguali  o migliori dei livelli nazionali di riferimento,
in  base  alla deliberazione dell'Autorita' n. 202/99, sia opportuno,
date  le  differenze tra esercenti riscontrate attraverso le indagini
sulla qualita' dei servizi e al fine di assicurare l'applicazione del
criterio   della  tariffa  unica  come  sopra  delineato,  basare  la
disciplina  di  cui all'articolo 2, comma 19, lettera a), della legge
n.  481/1995,  su  un  meccanismo  predefinito di aggiornamento delle
componenti tariffarie;
      anche a motivo del significativo impatto che l'introduzione del
nuovo  ordinamento  tariffario  potrebbe  avere sui livelli tariffari
delle  diverse classi tariffarie, e al fine di tener conto del quadro
delle  esigenze  di  sviluppo  dei  servizi di pubblica utilita', che
corrispondono agli interessi generali del Paese, indicato dal Governo
nel   Dpef   per  gli  anni  2000-2003  con  riferimento  al  settore
dell'energia elettrica, sia opportuno prevedere una gradualita' nella
transizione,   assicurando   che,   per   nessuna  classe  tariffaria
considerata  nel  suo  complesso,  il  passaggio al nuovo ordinamento
tariffario   comporti,   per   l'anno  2000,  aumenti  tariffari  non
riconducibili  alla  dinamica  dei corsi dei combustibili nei mercati
internazionali;
                              Delibera:
                             Articolo 1
Definizioni
    1.1  Ai  fini del presente provvedimento si applicano le seguenti
definizioni:
      a) per Autorita' si intende l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
      b)  per  classe  tariffaria  si  intende  l'insieme dei clienti
finali ai quali, nell'ordinamento tariffario in vigore al 31 dicembre
1999,  si  applica  la  medesima tariffa per il servizio di fornitura
dell'energia elettrica;
      c)  per cliente finale si intende la persona fisica o giuridica
che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio;
      d) per clienti del mercato vincolato, o clienti, si intendono i
clienti vincolati e i clienti potenzialmente idonei;
      e)  per  cliente  potenzialmente  idoneo  si intende il cliente
finale  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dall'articolo  14 del
decreto  legislativo  n.  79/1999 per l'attribuzione del diritto alla
qualifica  di  cliente  idoneo  che non abbia esercitato tale diritto
ovvero,  avendolo  esercitato,  che  si  sia  avvalso  della facolta'
prevista dall'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto legislativo;
      f)  per cliente vincolato si intende il cliente finale che, non
rientrando  nella categoria dei clienti idonei ai sensi dell'articolo
2,  comma  6,  del  decreto  legislativo n. 79/1999, e' legittimato a
stipulare  contratti  di fornitura esclusivamente con il distributore
che  esercita il servizio nell'area territoriale in cui detto cliente
e' localizzato;
      g)  per  componenti  inglobate  nella  parte A della tariffa si
intendono  le  componenti  A2 e A3, di cui all'articolo 1, comma 1.3,
della deliberazione dell'Autorita' n. 70/97;
      h)  per  decreto  legislativo  n.  79/99  si intende il decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
      i)  per  deliberazione  n.  70/97  si  intende la deliberazione
dell'Autorita'   26   giugno   1997,   n.   70/1997,  in  materia  di
razionalizzazione   ed   inglobamento  nella  tariffa  elettrica  dei
sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale,  Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, come
successivamente integrata e modificata;
      j)  per  deliberazione  n. 205/1999 si intende la deliberazione
dell'Autorita'   29   dicembre   1999,  n.  205/1999,  contenente  la
definizione  delle  tariffe  di  cessione dell'energia elettrica alle
imprese    distributrici,    l'integrazione    della    deliberazione
dell'Autorita'  18  febbraio  1999,  n.  13/1999,  e  la  definizione
dell'ulteriore  componente di ricavo per l'energia elettrica prodotta
dalle imprese distributrici e destinata ai clienti vincolati;
      k)   per   opzione   tariffaria   si   intende  un  insieme  di
corrispettivi  unitari  che  determina l'esborso a carico del cliente
per  il  servizio di fornitura dell'energia elettrica, al netto degli
oneri fiscali;
      l)  per  opzione  tariffaria  multioraria si intende un'opzione
tariffaria  con  uno  o  piu'  corrispettivi unitari differenziati in
funzione  della  distribuzione  temporale  del  prelievo  di  energia
elettrica o della potenza da parte del cliente;
      m)  per  potenza prelevata in un'ora si intende il valore medio
della  potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore e'
massimo;
      n) per prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso si intende il
prezzo  al  quale  gli  esercenti acquistano dall'acquirente unico o,
fino alla data di assunzione da parte di tale soggetto della funzione
di  garante  della  fornitura  ai  clienti del mercato vincolato, dai
produttori  l'energia  elettrica  destinata alla fornitura ai clienti
del mercato vincolato;
      o)  per  punto  di  consegna si intende il punto di connessione
circuitale  tra  diverse  reti  con  obbligo  di connessione a terzi,
ovvero  tra  una  rete  e  l'impianto  elettrico  di un cliente della
medesima,  in  cui  l'energia elettrica oggetto della fornitura viene
consegnata;
      p)  per  tariffa  si  intende  il  prezzo  massimo unitario del
servizio,  al  netto  delle imposte, ai sensi della legge 14 novembre
1995, n. 481.
      q) per potenza impegnata si intende:
        i)  la  potenza contrattualmente impegnata, per i clienti con
potenza  disponibile fino a 37,5 kW, per i quali alla data di entrata
in  vigore  del presente provvedimento non siano installati gruppi di
misura in grado di registrare la potenza massima prelevata;
        ii)  il valore massimo della potenza prelevata nell'anno, per
tutti gli altri clienti;
      r) per caratteristiche della fornitura si intendono i parametri
elettrici  che  caratterizzano  la  fornitura  ad un cliente quali, a
titolo  di esempio, la tensione di alimentazione, l'energia elettrica
prelevata e, ove rilevanti, la distribuzione temporale del prelievo e
la potenza elettrica;
      s)  per  fasce orarie si intendono le fasce orarie F1, F2, F3 e
F4,  definite,  nel  caso  di  clienti  alimentati  in  media o bassa
tensione,  dal  titolo  II,  comma 2), paragrafo b), punto 1), e, nel
caso  di  clienti alimentati in altissima o alta tensione, dal titolo
II,  comma 2), paragrafo b), punto 2), del provvedimento del Comitato
interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45;
      t) per esercente si intende l'esercente il servizio di pubblica
utilita' nel settore dell'energia elettrica che svolge l'attivita' di
distribuzione  e  l'attivita'  di  vendita  ai  clienti  del  mercato
vincolato in un'area territoriale;
      u)  per  distribuzione si intende l'attivita' di trasporto e di
trasformazione  dell'energia  elettrica  sulle  reti ad alta, media e
bassa tensione;
      v)  per  fornitura si intende l'attivita' di distribuzione e di
vendita ai clienti del mercato vincolato;
      w)  per  potenza  disponibile  si  intende  la  massima potenza
prelevabile senza che il cliente sia disalimentato;
      x)  per  componenti tariffarie "rho" si intendono le componenti
unitarie  dell'opzione  tariffaria  TV1, espresse in lire/cliente per
anno  e  in lire/kWh, a copertura dei costi di vendita e di trasporto
dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione;
      y) per componenti tariffarie "alpha" si intendono le componenti
unitarie  della  tariffa  TV2,  espresse in lire/cliente per anno, in
lire/kW  impegnato  per  anno e in lire/kWh, a copertura dei costi di
vendita   e   di  trasporto  dell'energia  elettrica  sulle  reti  di
trasmissione e di distribuzione;
      z) per componenti tariffarie "sigma" si intendono le componenti
unitarie  della  tariffa  D1,  espresse  in lire/cliente per anno, in
lire/kW  impegnato  per  anno e in lire/kWh, a copertura dei costi di
vendita   e   di  trasporto  dell'energia  elettrica  sulle  reti  di
trasmissione e di distribuzione;
      aa)  per componenti tariffarie "tau" si intendono le componenti
unitarie delle tariffe D2 e D3, espresse in lire/cliente per anno, in
lire/kW  impegnato  per  anno e in lire/kWh, a copertura dei costi di
vendita   e   di  trasporto  dell'energia  elettrica  sulle  reti  di
trasmissione e di distribuzione, e dei costi di acquisto dell'energia
elettrica, al netto dei costi di combustibile;
      bb)  per  componenti  tariffarie "gamma PG" e "gamma 3dd PG" si
intendono   le   componenti   unitarie  rispettivamente  dell'opzione
tariffaria  TV1  e  delle  tariffe  TV2 e D1, espresse in lire/kWh, a
copertura  dei  costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai
clienti del mercato vincolato;
      cc) per parametro PG si intende la stima della media bimestrale
dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, espressa in lire/kWh,
pubblicata dall'Autorita' prima dell'inizio di ciascun bimestre;
      dd) per parametro 3dd PG si intende la media annuale dei prezzi
dell'energia  elettrica  all'ingrosso,  di  cui all'articolo 2, comma
2.1,  della  deliberazione  n. 205/1999, calcolata utilizzando per la
ponderazione  le  quantita'  di  energia  elettrica  complessivamente
fatturate ai clienti del mercato vincolato;
      ee)  per  coefficiente  "gamma"  si intende il coefficiente che
misura  lo  scostamento,  rispetto  alla media, del costo di acquisto
dell'energia   elettrica  sostenuto  per  soddisfare  la  domanda  di
ciascuna  tipologia di utenza, tenendo conto delle perdite di energia
elettrica associate a tale fornitura;
      ff) per componenti tariffarie A2 A3 A4 e A5 si intendono le
componenti unitarie, espresse in lire/kWh e in lire/cliente per anno,
che finanziano i conti di gestione, presso la Cassa conguaglio per il
settore   elettrico,   per   il   rimborso   all'Enel  Spa  di  oneri
straordinari,  per  nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate,
per  la  perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari
speciali e per il finanziamento dell'attivita' di ricerca;
      gg)  per  componenti tariffarie UC1 si intendono le componenti
unitarie,  espresse  in  lire/kWh  e  in  lire/cliente  per  anno,  a
copertura degli squilibri nei meccanismi di perequazione;
      hh)  per  componenti tariffarie UC2 si intendono le componenti
unitarie,  espresse  in  lire/kWh  e  in  lire/cliente  per  anno,  a
copertura  della  ulteriore  componente  di  ricavo  a  favore  della
produzione      di      energia      elettrica      delle     imprese
produttrici-distributrici  per  il  mercato vincolato, prevista nella
transizione  al  nuovo  assetto  organizzativo  della  generazione di
energia  elettrica,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  sviluppo dei
servizi   di  pubblica  utilita'  che  corrispondono  agli  interessi
generali  del  Paese  come  indicate  nel Documento di programmazione
economica e finanziaria per il quadriennio 2000-2003;
      ii)  per  componenti  tariffarie  GR si intendono le componenti
tariffarie unitarie, espresse in lire/cliente per anno e in lire/kWh,
attraverso  le  quali  viene assicurata gradualita' degli effetti del
nuovo  ordinamento  tariffario  rispetto ai livelli tariffari unitari
vigenti il 31 dicembre 1999.