L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 29 dicembre 1999, Premesso che: nelle more dell'attuazione del piano per le cessioni degli impianti di produzione predisposto dalla societa' Enel Spa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 307 del 3 settembre 1999, detta societa' si trova in una posizione dominante nel settore della produzione di energia elettrica disponendo della maggior parte della capacita' di generazione nazionale di energia elettrica; in conseguenza di quanto indicato nel precedente alinea si potrebbe determinare un'alterazione delle condizioni di mercato dell'energia elettrica fino all'assunzione delle competenze da parte dell'Acquirente unico istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/1999; che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita'), con delibera 11 maggio 1999, n. 65/99, ha avviato un'istruttoria conoscitiva ai fini dell'acquisizione di dati e informazioni utili alla definizione degli interventi di propria competenza ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11 del decreto legislativo n. 79/1999 in tema di corrispettivi per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale; la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento e' definita, con riferimento al vettoriamento connesso a contratti bilaterali fisici di fornitura di energia elettrica, dalla deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1o marzo 1999 (di seguito: deliberazione n. 13/99); Visti: la legge n. 481/1995, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita', e in particolare l'articolo 2, commi 12 e 14, e l'articolo 3, comma 1, della medesima legge; il decreto legislativo n. 79/1999; Visti: il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990; la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997; la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99, "Per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481" (di seguito: deliberazione n. 204/99); Visti: il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003, presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 1o luglio 1999 (di seguito: Dpef per gli anni 2000-2003), e le risoluzioni con cui il Senato della Repubblica, in data 29 luglio 1999, e la Camera dei Deputati, in data 29 luglio 1999, lo hanno approvato; il documento "Nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettriche per la liberalizzazione del mercato", approvato dall'Autorita' in data 4 agosto 1999 (PROT. AU/1999/175); il documento "Regolazione delle tariffe del servizio di fornitura dell'energia elettrica ai clienti vincolati", approvato dall'Autorita' e diffuso per la consultazione in data 27 novembre 1999 (PROT.AU/1999/278); Considerato l'esito del procedimento avviato con la delibera n. 57/97, e in particolare gli elementi acquisiti nel corso di audizioni speciali con i soggetti interessati; Ritenuto che: sia necessario definire le tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici; sia necessario che i corrispettivi dovuti dalle imprese distributrici al Gestore della rete di trasmissione nazionale per il trasporto, su detta rete, dell'energia destinata ai clienti del mercato vincolato siano coerenti con le componenti delle opzioni tariffarie TV1 di cui alla deliberazione n. 204/99 a copertura dei costi di trasmissione; al fine di tener conto del quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilita', che corrispondono agli interessi generali del Paese, indicato dal Governo nel Dpef per gli anni 2000-2003 con riferimento al settore dell'energia elettrica, sia necessario riconoscere, per l'energia elettrica prodotta dalle imprese produttrici-distributrici e destinata al mercato vincolato, un'ulteriore componente di ricavo per assicurare gradualita' nella transizione al nuovo ordinamento tariffario; Delibera: Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le seguenti definizioni: a) per Acquirente unico si intende il soggetto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/1999; b) per cliente finale si intende la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio; c) per clienti del mercato vincolato si intendono i clienti vincolati e i clienti potenzialmente idonei; d) per cliente potenzialmente idoneo si intende il cliente finale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 79/1999 per l'attribuzione del diritto alla qualifica di cliente idoneo che non abbia esercitato tale diritto ovvero, avendolo esercitato, che si sia avvalso della facolta' prevista dall'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo; e) per cliente vincolato si intende il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999, e' legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale in cui detto cliente e' localizzato; f) per consegna dell'energia elettrica si intende la cessione dell'energia elettrica dalla rete gestita dall'impresa cedente alla rete gestita dall'impresa cessionaria; g) per decreto legislativo n. 79/1999 si intende il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; h) per deliberazione n. 70/97 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, in materia di razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, come successivamente integrata e modificata da successive deliberazioni dell'Autorita'; i) per deliberazione n. 13/99 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1o marzo 1999, in materia di condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete; j) per deliberazione n. 204/99 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, contenente la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481; k) per distribuzione si intende il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione ad alta, media e bassa pressione per le consegne ai clienti finali; l) per fasce orarie F1, F2, F3 e F4 si intendono le fasce definite dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 2), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/90, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990; m) per Gestore della rete di trasmissione nazionale si intende il soggetto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/1999; n) per impresa distributrice si intende l'esercente il servizio di pubblica utilita' nel settore dell'energia elettrica che svolge l'attivita' di distribuzione e l'attivita' di vendita ai clienti del mercato vincolato in un'area territoriale; o) per prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso si intende il prezzo al quale i produttori di energia elettrica cedono l'energia elettrica destinata alla fornitura ai clienti del mercato vincolato all'acquirente unico o, fino alla data di assunzione da parte di tale soggetto della funzione di garante della fornitura ai clienti del mercato vincolato, alle imprese distributrici; p) per punto di consegna si intende il punto di connessione circuitale tra diverse reti con obbligo di connessione a terzi in cui l'energia elettrica oggetto della fornitura viene consegnata;