L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
    Nella riunione del 29 dicembre 1999,
    Premesso che:
      nelle  more  dell'attuazione  del  piano  per le cessioni degli
impianti  di  produzione predisposto dalla societa' Enel Spa ai sensi
dell'articolo  8,  comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79  (di  seguito:  decreto  legislativo  n. 79/1999), con decreto del
Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  4 agosto  1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 307 del
3 settembre  1999, detta societa' si trova in una posizione dominante
nel   settore   della  produzione  di  energia  elettrica  disponendo
della maggior  parte  della  capacita'  di  generazione  nazionale di
energia elettrica;
      in  conseguenza  di  quanto  indicato  nel precedente alinea si
potrebbe  determinare  un'alterazione  delle  condizioni  di  mercato
dell'energia  elettrica fino all'assunzione delle competenze da parte
dell'Acquirente  unico istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo n. 79/1999;
      che  l'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorita'),  con  delibera  11 maggio  1999,  n.  65/99, ha avviato
un'istruttoria  conoscitiva  ai  fini  dell'acquisizione  di  dati  e
informazioni  utili  alla  definizione  degli  interventi  di propria
competenza  ai  sensi  dell'articolo  3,  commi  10  e 11 del decreto
legislativo n. 79/1999 in tema di corrispettivi per l'accesso e l'uso
della rete di trasmissione nazionale;
      la  disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio
di  vettoriamento  e'  definita,  con  riferimento  al  vettoriamento
connesso  a  contratti  bilaterali  fisici  di  fornitura  di energia
elettrica,  dalla  deliberazione  dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n.
13/99,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49
del 1o marzo 1999 (di seguito: deliberazione n. 13/99);
    Visti:
      la  legge  n.  481/1995,  recante norme per la concorrenza e la
regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  e  in particolare
l'articolo  2, commi 12 e 14, e l'articolo 3, comma 1, della medesima
legge;
      il decreto legislativo n. 79/1999;
    Visti:
      il  provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei prezzi
19 dicembre  1990,  n.  45, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990;
      la  deliberazione  dell'Autorita'  26 giugno  1997,  n.  70/97,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 150 del
30 giugno 1997;
      la  deliberazione  dell'Autorita'  29 dicembre 1999, n. 204/99,
"Per  la  regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri
elementi  di  riferimento  per  la  determinazione  delle tariffe dei
servizi  di  distribuzione  e  di  vendita  dell'energia elettrica ai
clienti  del  mercato  vincolato  ai sensi dell'articolo 2, comma 12,
lettera  e),  della  legge  14 novembre  1995,  n.  481" (di seguito:
deliberazione n. 204/99);
    Visti:
      il  Documento  di programmazione economico-finanziaria relativo
alla  manovra  di finanza pubblica per gli anni 2000-2003, presentato
dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  il 1o luglio 1999 (di
seguito:  Dpef  per  gli anni 2000-2003), e le risoluzioni con cui il
Senato  della  Repubblica,  in  data  29 luglio 1999, e la Camera dei
Deputati, in data 29 luglio 1999, lo hanno approvato;
      il  documento "Nota informativa sulla regolazione delle tariffe
elettriche   per   la   liberalizzazione   del   mercato",  approvato
dall'Autorita' in data 4 agosto 1999 (PROT. AU/1999/175);
      il   documento  "Regolazione  delle  tariffe  del  servizio  di
fornitura  dell'energia  elettrica  ai  clienti vincolati", approvato
dall'Autorita'  e  diffuso  per  la consultazione in data 27 novembre
1999 (PROT.AU/1999/278);
    Considerato  l'esito  del procedimento avviato con la delibera n.
57/97, e in particolare gli elementi acquisiti nel corso di audizioni
speciali con i soggetti interessati;
    Ritenuto che:
      sia  necessario  definire  le  tariffe di cessione dell'energia
elettrica alle imprese distributrici;
      sia   necessario  che  i  corrispettivi  dovuti  dalle  imprese
distributrici  al Gestore della rete di trasmissione nazionale per il
trasporto,  su  detta  rete,  dell'energia  destinata  ai clienti del
mercato  vincolato  siano  coerenti  con  le componenti delle opzioni
tariffarie  TV1  di  cui alla deliberazione n. 204/99 a copertura dei
costi di trasmissione;
      al  fine  di  tener conto del quadro delle esigenze di sviluppo
dei  servizi  di  pubblica utilita', che corrispondono agli interessi
generali  del  Paese,  indicato  dal  Governo  nel  Dpef per gli anni
2000-2003  con  riferimento  al  settore  dell'energia elettrica, sia
necessario   riconoscere,  per  l'energia  elettrica  prodotta  dalle
imprese  produttrici-distributrici  e destinata al mercato vincolato,
un'ulteriore  componente  di  ricavo per assicurare gradualita' nella
transizione al nuovo ordinamento tariffario;
                              Delibera:
                             Articolo 1
                             Definizioni
    1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le seguenti
definizioni:
      a) per   Acquirente   unico  si  intende  il  soggetto  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/1999;
      b) per  cliente finale si intende la persona fisica o giuridica
che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio;
      c) per  clienti  del  mercato  vincolato si intendono i clienti
vincolati e i clienti potenzialmente idonei;
      d) per  cliente  potenzialmente  idoneo  si  intende il cliente
finale  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dall'articolo  14 del
decreto  legislativo  n.  79/1999 per l'attribuzione del diritto alla
qualifica  di  cliente  idoneo  che non abbia esercitato tale diritto
ovvero,  avendolo  esercitato,  che  si  sia  avvalso  della facolta'
prevista dall'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
      e) per  cliente vincolato si intende il cliente finale che, non
rientrando  nella categoria dei clienti idonei ai sensi dell'articolo
2,  comma  6,  del  decreto  legislativo n. 79/1999, e' legittimato a
stipulare  contratti  di fornitura esclusivamente con il distributore
che  esercita il servizio nell'area territoriale in cui detto cliente
e' localizzato;
      f) per  consegna  dell'energia elettrica si intende la cessione
dell'energia  elettrica  dalla rete gestita dall'impresa cedente alla
rete gestita dall'impresa cessionaria;
      g) per  decreto  legislativo  n.  79/1999 si intende il decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
      h) per  deliberazione  n.  70/97  si  intende  la deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 26 giugno 1997, n.
70/97,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150
del  30 giugno  1997, in materia di razionalizzazione ed inglobamento
nella  tariffa  elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate
dello   Stato,   come   successivamente  integrata  e  modificata  da
successive deliberazioni dell'Autorita';
      i) per  deliberazione  n.  13/99  si  intende  la deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n.
13/99,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49
del  1o marzo  1999,  in materia di condizioni tecnico-economiche del
servizio  di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi
di rete;
      j)  per  deliberazione  n.  204/99  si intende la deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n.
204/99, contenente la regolazione della tariffa base, dei parametri e
degli  altri  elementi  di  riferimento  per  la determinazione delle
tariffe  dei  servizi  di  distribuzione  e  di  vendita dell'energia
elettrica ai clienti del mercato vincolato, ai sensi dell'articolo 2,
comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
      k)   per   distribuzione   si   intende   il   trasporto  e  la
trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione ad alta,
media e bassa pressione per le consegne ai clienti finali;
      l) per  fasce  orarie  F1,  F2,  F3  e F4 si intendono le fasce
definite  dal  titolo  II,  comma  2),  paragrafo  b),  punto 2), del
provvedimento  del  Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre
1990,  n.  45/90,  pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990;
      m) per  Gestore della rete di trasmissione nazionale si intende
il soggetto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/1999;
      n) per impresa distributrice si intende l'esercente il servizio
di  pubblica  utilita'  nel settore dell'energia elettrica che svolge
l'attivita'  di distribuzione e l'attivita' di vendita ai clienti del
mercato vincolato in un'area territoriale;
      o) per prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso si intende il
prezzo  al  quale  i produttori di energia elettrica cedono l'energia
elettrica  destinata  alla fornitura ai clienti del mercato vincolato
all'acquirente unico o, fino alla data di assunzione da parte di tale
soggetto  della  funzione  di  garante della fornitura ai clienti del
mercato vincolato, alle imprese distributrici;
      p) per  punto  di  consegna  si intende il punto di connessione
circuitale tra diverse reti con obbligo di connessione a terzi in cui
l'energia elettrica oggetto della fornitura viene consegnata;