IL DIRETTORE GENERALE
            dell'ufficio centrale per i beni archivistici
  Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
11 settembre  1974  recante  norme sulla fotoriproduzione sostitutiva
dei   documenti   di   archivio  e  di  altri  atti  delle  pubbliche
amministrazioni;
  Visto  il decreto del Ministro per i beni ambientali e culturali di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria,
del  commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale
sono  state  approvate  le  caratteristiche della pellicola destinata
alla  fotoriproduzione  sostitutiva  dei  documenti  di archivio e di
altri atti delle pubbliche amministrazioni;
  Visto   l'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
3 dicembre 1975, n. 805;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista la richiesta dell'Istituto geriatrico "Pio Albergo Trivulzio"
di  Milano  relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle
cliniche;
  Considerato  che gli atti e i documenti - oggetto della richiesta -
non  sono  compresi  nelle  categorie  escluse dalla fotoriproduzione
sostitutiva  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;
  Udito   il   comitato   di  settore  per  i  beni  archivistici  in
sostituzione  della  commissione  di  cui all'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  Sentito il Ministro della sanita';
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'Istituto   geriatrico   "Pio  Albergo  Trivulzio"  di  Milano  e'
autorizzato  ad  avvalersi  della  facolta'  di cui all'art. 25 della
legge  4 gennaio  1968,  n.  15,  per le cartelle cliniche prodotte a
partire dal 1994.
  Le  modalita'  di  riproduzione  e  i procedimenti tecnici dovranno
essere  corrispondenti  a  quelli previsti dal decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  11 settembre  1974,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
  La  pellicola  da  usare,  fermo  restando  che sara' costituito un
originale  negativo  di  sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti
riprodotti,  dovra'  possedere le caratteristiche tecniche prescritte
dal  decreto  ministeriale  29 marzo  1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
  Gli originali cartacei dei documenti, di cui e' stata effettuata la
fotoriproduzione   sostitutiva,   possono   essere  distrutti  se  si
riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 dicembre 1999
               Il direttore generale: Italia