IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della prevenzione Vista la domanda in data 24 marzo 1993 con la quale la societa' Terme di Geraci Siculo S.p.a., con sede in Geraci Siculo (Palermo), via Parco Gentile, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Geraci" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Pizzo Argentiera" sita in comune di Geraci Siculo (Palermo); Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585; Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visti gli atti d'ufficio; Visto il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 26 maggio 1999: "favorevole affinche' la societa' Terme di Geraci Siculo S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale "Geraci di Geraci Siculo (Palermo), ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Puo' avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico a condizione che vengano completate le analisi chimiche descritte dall'art. 6 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542"; Vista la nota del 18 novembre 1999 con la quale la societa' Terme di Geraci Siculo S.p.a. ha trasmesso nuove analisi chimiche complete degli elementi indicati dall'art. 6 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Geraci" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Pizzo Argentiera", sita in comune di Geraci Siculo (Palermo).