IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Vista  la  legge  4 dicembre  1956,  n  1404,  recante  norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri  Enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396,   con  il  quale  l'ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154,  che,  ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997,
n.  94,  ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e
sulle  dotazioni  dei  dipartimenti  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e'
stato  denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro   del  bilancio  e  della  programmazione  economica  in  data
12 maggio 1999;
  Vista  la  legge  16 dicembre  1993,  n.  520, recante norme per la
soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria;
  Visto  l'art.  66  del  decreto-legge  26 febbraio 1994, n. 134, da
ultimo  reiterato  con  l'art.  3 del decreto-legge 8 agosto 1996, n.
443, concernente: "Disposizioni urgenti in materia di differimento di
termini  previsti  da disposizioni legislative", che chiarisce che le
statuizioni  di  cui  all'art.  1,  primo periodo, della sopra citata
legge   n.   520   del  1993,  si  intendono  riferite  all'esercizio
finanziario chiuso al 31 dicembre 1993;
  Visto  l'art. 4, comma 3, della legge 7 marzo 1997, n. 53, il quale
dispone  che  restano  validi  gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla  base  dell'art.  3  del citato decreto-legge 8 agosto 1996, n.
443;
  Visto  l'art.  13-bis  della  citata  legge  n.  1404/1956, recante
disposizioni  sul  trasferimento  dei  crediti e dei debiti da uno ad
altro degli enti in liquidazione;
  Considerato   che  l'operazione  che  ostacola  la  chiusura  della
gestione  liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria per
i  corsi  d'acqua  Serio-Cherio  e  Morla,  annesso  al  Consorzio di
bonifica  della  media  pianura  bergamasca,  con sede in Bergamo, e'
rappresentata   dal   recupero   della  disponibilita'  di  cassa  di
L. 8.121.636 risultante dal conto consuntivo 1995 dell'ente medesimo;
  Considerato  che la definizione della suddetta operazione risulta a
tutt'oggi difficoltosa a seguito di una contestazione in corso con il
Consorzio   di  bonifica  della  media  pianura  bergamasca,  tuttora
operante;
  Ritenuto  che,  al fine di accelerare la definizione della chiusura
dell'ente  sopraindicato,  occorre  far ricorso alla procedura di cui
all'art.  13-bis  della  citata  legge  n.  1404/1956  trasferendo il
suddetto  credito  di  L. 8.121.636  dal Consorzio idraulico di terza
categoria  per  i  corsi  d'acqua  Serio-Cherio  e Morla, con sede in
Bergamo,  all'Ente  nazionale  per l'addestramento dei lavoratori del
commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione;
                              Decreta:
  Il  credito  di  cui  alle  premesse per L. 8.121.636 - vantato nei
confronti  del Consorzio di bonifica della media pianura bergamasca -
e'  trasferito,  ai sensi e con le modalita' dettate dall'art. 13-bis
della  legge  4 dicembre  1956,  n.  1404, dal Consorzio idraulico di
terza categoria per i corsi d'acqua Serio-Cherio e Morla, con sede in
Bergamo,  all'Ente  nazionale  per l'addestramento dei lavoratori del
commercio   (E.N.A.L.C.),  in  liquidazione,  il  quale  versera'  il
predetto importo al citato Consorzio idraulico.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 dicembre 1999
               Il Ragioniere generale dello Stato: Monorchio