IL DIRETTORE GENERALE
                   della pesca e dell'acquacoltura
  Vista  la  legge  14 luglio  1965,  n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  e  successive  modifiche,  con  il quale e' stato approvato il
regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista  la  legge  17 febbraio  1982,  n. 41 e successive modifiche,
concernente  il  piano  per  la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca;
  Visto  il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999;
  Visto  il  decreto  ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  46  del 24 febbraio 1995, concernente
l'affidamento  della  gestione sperimentale della pesca dei molluschi
bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei
molluschi bivalvi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19 marzo  1996,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1996 e successive modifiche,
concernente  l'affidamento  al  Co.Ge.Vo.  di  Chioggia  la  gestione
sperimentale  dell'attivita'  di  pesca nell'ambito del compartimento
marittimo di Chioggia;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  180 del 4 agosto 1998, recante la disciplina
della pesca dei molluschi bivalvi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 181 del 5 agosto 1998, concernente l'adozione
delle  misure  del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio
1998, n. 164;
  Visto  il decreto ministeriale 1o dicembre 1998, n. 515, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  73 del 29 marzo 1999, con il quale si
adotta  il regolamento recante disciplina dell'attivita' dei consorzi
di  gestione  dei  molluschi  bivalvi,  con  particolare  riferimento
all'art. 2, comma 3;
  Visto il decreto 15 luglio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 173 del 26 luglio 1999 concernente la disciplina dell'attivita' di
pesca   dei   molluschi  bivalvi  con  l'uso  della  draga  idraulica
nell'ambito  del  compartimento  marittimo  di  Chioggia e successive
modifiche;
  Vista la proposta di modifica delle misure di gestione avanzata dal
Consorzio  di  gestione  e  valorizzazione  dei  molluschi  bivalvi -
Co.Ge.Vo. - di Chioggia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  8 del decreto 15 luglio 1999, cosi' come modificato dai
decreti successivi, e' cosi' sostituito:
  ''Al  fine  di  salvaguardare la risorsa naturale presente e' fatto
divieto  a  chiunque di esercitare l'attivita' di pesca delle vongole
nelle seguenti zone:
    tratto  di  mare  posto  dalla  diga sud del porto di Chioggia al
parallelo  passante  per la sponda nord del fiume Adige, ad eccezione
del  periodo  che  va  dalla  data del presente decreto al 10 gennaio
2000;
    area  di  mare  posta a sud del molo di Chioggia, compresa tra le
seguenti coordinate marittime:
      A. lat. 45o13', 259 long. 12o18', 775;
      B. lat. 45o13', 259 long. 12o19', 544;
      C. lat. 45o12', 712 long. 12o18', 775;
      D. lat. 45o12', 712 long. 12o19', 544''.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 dicembre 1999
               Il direttore generale f.f.: Aulitto