IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  l'art.  44 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  504 il quale prevede, nella disciplina a regime dei trasferimenti
erariali,  che  gli  enti locali redigano apposita certificazione sui
principali dati del bilancio di previsione, con modalita' da fissarsi
con decreto del Ministro dell'interno;
  Visto  l'art.  44 comma 2 del suddetto decreto il quale prevede che
le  modalita'  della  certificazione  siano  stabilite tre mesi prima
della   scadenza   di  ogni  adempimento  con  decreto  del  Ministro
dell'interno;
  Visto  l'art.  55,  comma  2, della legge 8 giugno 1990 n. 142, nel
quale  e'  stabilito  che  i comuni e le province deliberano entro il
31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
  Visto  l'art.  7  del  decreto  legislativo 25 febbraio 1995, n. 77
recante "ordinamento finanziario e contabile degli enti locali";
  Visto il decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  del
15 dicembre  1999  che differisce il termine per la deliberazione del
bilancio   di  previsione  per  l'anno  2000  degli  enti  locali  al
29 febbraio 2000;
  Visto  l'art.  3  del decreto legislativo del 15 settembre 1997, n.
342  che recita: "Al comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo del
25 febbraio  1995, n. 77, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
e-bis) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione
di  deficitarieta' strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in
materia.";
  Considerata  la  necessita'  di  rinviare  la  presentazione  della
tabella  relativa  ai  parametri  di  riscontro  della  situazione di
deficitarieta'  strutturale  prevista  dalle  disposizioni vigenti in
materia a causa della recente approvazione del decreto di definizione
dei suddetti parametri;
  Ritenuta  la necessita' di predisporre, un sistema automatizzato di
certificazione  che  tenga  conto  delle  modalita' di certificazione
relativa al bilancio di previsione 2000;
  Visto l'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 secondo
il  quale  spetta  alla regione Friuli Venezia Giulia disciplinare la
finanza  locale negli enti locali e finanziare gli stessi con oneri a
carico  del proprio bilancio, ad eccezione del servizi indispensabili
per le materie di competenza statale delegate o attribuite a comuni e
province   per   i   quali   lo   Stato   provvede  separatamente  al
finanziamento, nella misura determinata dalla normativa statale;
  Considerata   la   necessita'   di   emanare   le  modalita'  della
certificazione  relativa  al  bilancio  di  previsione dell'anno 2000
nonche' di individuare le modalita' ed i termini di presentazione;
  Sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani, l'Unione
delle  province  d'Italia  e  l'Unione nazionale comuni, comunita' ed
enti della montagna;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  comuni,  le  province e le comunita' montane devono compilare un
certificato  sul  bilancio  2000  conforme  agli allegati modelli che
fanno parte integrante del presente decreto.
  Detto  certificato  va  allegato al bilancio di previsione e con lo
stesso  inviato  al  competente  organo  regionale di controllo in un
originale e sette copie autenticate.
  L'organo  regionale  di  controllo, dopo aver attestato in calce al
certificato  che  lo  stesso  e' regolarmente compilato e corrisponde
alle  previsioni  del  bilancio  divenuto  esecutivo,  lo  inoltra in
originale   e   quattro   copie   autenticate,   entro  dieci  giorni
dall'avvenuto   esame   e  comunque  entro  il  30 aprile  2000  alle
prefetture  competenti  per  territorio, alla presidenza della giunta
regionale della Valle d'Aosta, per gli enti e le comunita' montane di
quella  regione,  ed  al commissariato del Governo competente per gli
enti e le comunita' montane delle province di Bolzano e Trento.
  Il  comitato  regionale  di  controllo  invia,  inoltre,  copia del
certificato alla regione e ne restituisce una all'ente interessato.
  Le  prefetture,  la  presidenza  della giunta regionale della Valle
d'Aosta  per  gli enti e le comunita' montane di quella regione ed il
commissariato  del  Governo  competente  per  gli enti e le comunita'
montane  delle  province  di  Bolzano e Trento, provvedono ad inviare
l'originale  dei  certificati  relativi  agli  enti ed alle comunita'
montane,  al  Ministero dell'interno nonche' una copia alla Corte dei
conti  - Sezione enti locali, una all'I.S.T.A.T. ed una all'A.N.C.I.,
all'U.P.I.  ed  all'U.N.C.E.M.  a  seconda  della  tipologia  di ente
locale.