IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e visti in particolare gli
articoli 1 e 10;
  Visto   l'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
20 aprile 1994, n. 373;
  Visto  il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, concernente
il  conferimento  alle  regioni  ed  agli  enti  locali di funzioni e
compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale,
in  attuazione  al disposto dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n.
94,  si e' tra l'altro proceduto al riordino delle funzioni di questo
Comitato,  al  quale  resta  attribuito  il potere di regolazione dei
servizi  di  pubblica utilita' non riconducibili alle attribuzioni di
apposite Autorita'.
  Vista  la  propria  delibera  del 24 aprile 1996, con la quale sono
state  dettate  le  linee  guida  per  la  regolazione dei servizi di
pubblica utilita';
  Vista  la propria delibera dell'8 maggio 1996 con la quale e' stato
istituito  il  nucleo  per  l'attuazione  delle  suddette linee guida
(NARS, e viste le successive modifiche ed integrazioni;
  Vista la direttiva CEE n. 440 del 29 luglio 1991;
  Visto  l'atto  di concessione a favore delle F.S. S.p.a. rilasciato
il 26 novembre 1993 dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
  Visto   il   documento   di   programmazione  economico-finanziaria
2000-2003;
  Viste  le  direttive  per  il risanamento dell'azienda F.S. emanate
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  rispettivamente  il
30 gennaio 1997 ed il 18 marzo 1999;
  Vista  la  delibera  in  data  30 gennaio 1997, con la quale questo
Comitato   ha   facoltizzato   il  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione  ad  autorizzare  aumenti  provvisori delle tariffe per i
servizi passeggeri nella misura media del 2,5%;
  Viste  le  raccomandazioni in data 24 luglio e 26 novembre 1997 con
le  quali  il NARS, in relazione ad una richiesta di ristrutturazione
del  sistema di determinazione dei prezzi per il servizio ferroviario
dei  passeggeri  di  media  e  lunga percorrenza formulata dalle F.S.
S.p.a.  nel  giugno 1997 e poi riproposta, condivideva l'opportunita'
di una riforma del suddetto sistema e di un aumento controllato delle
tariffe per il quadriennio 1997-2000;
  Viste  le ulteriori raccomandazioni formulate dal NARS nella seduta
del  22 luglio  1999  in  materia  di politica tariffaria nel settore
ferroviario per la media e lunga percorrenza;
  Vista  la  nota  n.  11458  del  24 settembre  1999 con la quale il
Ministro  dei trasporti e della navigazione ha presentato la proposta
di adeguamento tariffario per il servizio passeggeri di media e lunga
percorrenza,  allegando  la relazione tecnica predisposta dal proprio
servizio di vigilanza sulle ferrovie;
  Preso atto di quanto disposto dal richiamato atto di concessione in
ordine  alla  determinazione  dei  prezzi  per i servizi offerti alla
clientela;
  Considerato  che  le  citate direttive del Presidente del Consiglio
dei Ministri pongono precise indicazioni sulle misure da adottare per
ovviare   allo   squilibrio   gestionale   dell'azienda  e  contenere
conseguentemente i trasferimenti a carico dello Stato, in linea - tra
l'altro - con gli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'art. 2,
comma 13,  della  legge  23 dicembre  1996, n. 662, e stabiliscono in
particolare  che  il  risanamento  venga  perseguito agendo sulle due
direttrici  della  riduzione  dei  costi,  attualmente superiori alla
media  europea,  e  dell'adeguamento  delle  tariffe sulla base di un
percorso  di  graduale avvicinamento ai valori medi europei che tenga
conto    delle    condizioni    del    mercato,    della    relazione
origine/destinazione  del viaggio e della qualita' del servizio sulla
base  delle  indicazioni  generali  fornite da questo Comitato con la
suddetta delibera 24 aprile 1996;
  Considerato  che  nel  gennaio  1999 le F.S. S.p.a. hanno proceduto
alla  costituzione della divisione passeggeri quale centro di costi e
ricavi,  nell'ambito del piu' ampio processo di separazione contabile
delle aree di business;
  Considerato  che  la  ristrutturazione  tariffaria  proposta  dalla
societa'  e  consistente  in  un  parziale  disancoraggio dal vincolo
chilometrico  delle  tariffe  passeggeri  che  vengono  invece basate
essenzialmente    sul   criterio   della   domanda   di   spostamenti
origine-destinazione e differenziate secondo la qualita' del servizio
offerto   e   le   condizioni   di  mercato,  introduce  elementi  di
semplificazione a seguito della prevista eliminazione dei supplementi
sui   servizi   Intercity  ed  Eurostar  e  attraverso  l'accresciuta
flessibilita'  delle  tariffe  postula  un  maggiore  orientamento al
mercato,  apparendo  quindi  pienamente  coerente  con le indicazioni
contenute  nell'atto  di  concessione  .e con le citate direttive del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Considerato  che,  anche  ai  sensi  delle  piu'  volte  richiamate
direttive  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, adeguamenti
tariffari  possono  essere  effettuati  solo nel rispetto delle linee
guida  di cui alla citata delibera del 24 aprile 1996 e sulla base di
un  metodo tipo price-cap con conseguente predeterminazione dei tetti
massimi  applicabili  in  un  arco  temporale  pluriennale ai servizi
ricompresi   in   un   paniere   significativo  e  con  contemporanea
introduzione  di  miglioramenti  qualitativi,  anche  nella  rilevata
prospettiva di acquisire quote maggiori di traffico;
  Ritenuto di condividere la necessita' di lasciare gli incrementi di
produttivita'  sottesi al richiamato metodo del price-cap a beneficio
finale  dell'azionista,  con  conseguente riduzione dei trasferimenti
pubblici  all'azienda, come previsto dal richiamato art. 2, comma 13,
della  legge  n.  662/1996, stante l'insufficiente grado di copertura
dei  costi, pur se razionalizzati, ed il differenziale con il livello
medio europeo;
  Ritenuto   che   il   processo   di  ristrutturazione  delle  F.S.,
attualmente  impegnate  in uno sforzo particolarmente rilevante anche
in  termini di investimenti, debba essere collocato in un contesto di
politica  aziendale  piu'  attenta  alle  esigenze dell'utenza e piu'
orientata  all'elevazione  della  qualita' del servizio; mentre altra
significativa  tappa  del  processo  di razionalizzazione dell'intero
settore  ferroviario  e' rappresentata dalla fissazione delle tariffe
di  accesso  all'infrastruttura  di  cui  ad  altra  delibera in data
odierna,   che  segna  l'avvio  di  forme  di  effettiva  concorrenza
nell'utilizzo della rete;
  Ritenuto  in tale prospettiva di individuare misure che incentivino
le F.S. ad accelerare i tempi di avvicinamento a logiche di mercato e
di  miglioramento  della qualita', prevedendo per il 2000 il parziale
recupero  dell'inflazione  1998/1999 per le relazioni non incluse nel
paniere  su  cui  attuare la prima fase della citata ristrutturazione
tariffaria;
  Ritenuto di condividere nei termini anzidetti la proposta formulata
dal  Ministro  dei trasporti e della navigazione, differendo comunque
il primo adeguamento al 16 gennaio 2000 e stabilendo che tale aumento
debba  essere  contestuale  all'introduzione di prime misure intese a
dare   un   chiaro  segnale  dell'attenzione  all'utenza  cui  dovra'
risultare ispirata l'attivita' dell'azienda;
  Ritenuti  compatibili  con  gli  obiettivi  di politica economica a
medio  termine  del Governo gli aumenti previsti per l'intero periodo
di validita' del piano di impresa;
                              Delibera:
                   1. Ristrutturazione tariffaria.
  1.1. Le  Ferrovie  dello Stato S.p.a. sono autorizzate a praticare,
per  i servizi di trasporto ferroviario di media e lunga percorrenza,
a  decorrere  dal 16 gennaio 2000, un sistema di prezzi differenziati
per  relazione,  in  funzione  del  livello  di servizio reso e delle
condizioni  di  mercato.  A  decorrere  da  tale  data i prezzi per i
diversi  servizi  saranno  comprensivi  dei  supplementi  attualmente
previsti  per  i servizi Intercity ed Eurastar, che pertanto verranno
aboliti.
  1.2. Le  F.S.  S.p.a.  elaboreranno, comunicandolo al Ministero dei
trasporti  e della navigazione, al NARS ed all'ISTAT un primo paniere
di  relazioni  comprendente  i servizi di media-lunga percorrenza non
inclusi  negli  obblighi di servizio pubblico (Eurostar, Intercity ed
Espressi)  su  cui  attuare  la ristrutturazione tariffaria di cui al
comma  precedente con pesi specificati in base ai volumi di traffico.
Le  F.S.  S.p.a.  prevederanno  poi,  sempre dandone comunicazione al
Ministero  di  settore  ed  agli  altri organismi citati, progressivi
ampliamenti  del  paniere  in  modo  da acquisire una sempre maggiore
flessibilita'  tariffaria  e da rendere, entro il 2001, detto paniere
rappresentativo  di  almeno  il  90% dei consumi, espressi in valore,
degli  utenti  dei  servizi  a  media e lunga percorrenza: i pesi dei
singoli  servizi sono da rivedere ogni anno alla luce del cambiamento
del mix di servizi offerti.
  1.3. Anche  in  considerazione  della  concorrenza  esercitata  nel
settore  da altri modi di trasporto ed in conformita' alle previsioni
dell'atto   di   concessione  nell'ambito  del  paniere  la  Societa'
definira'  la  struttura tariffaria in piena autonomia, tenendo conto
dell'elasticita'  della  domanda  per  ciascun tipo di servizio e per
ciascuna  tratta,  nelle  diverse  fasce  orarie della giornata e nei
diversi  giorni  della  settimana e dando comunicazione delle tariffe
adottate  al  Ministero dei trasporti e della navigazione, purche' la
variazione  annua  media  dei  prezzi  dei singoli servizi, calcolata
secondo la formula di cui appresso, non superi il valore annuo di cui
al successivo punto 2:

                              ks     ks
                 SIGMA delta p   *  q
                              ij     ij
               ------------------------   minore o uguale   price cap
                                ks
                         SIGMA q
                                ij
dove:

         ks
  delta p
         ij
             variazione  del  prezzo  tra anno n e n-1 del servizio S
             della  classe  K  sulla  relazione  ij  appartenente  al
             paniere rappresentativo;

    ks
   p
    ij
             quantita'  di traffico all'anno n-1 del servizio S della
             classe K sulla relazione ij del paniere rappresentativo.
2. Variazione dei prezzi.
  2.1. Le variazioni annue dei prezzi sono regolate dal principio del
price-cap  e  sono  predeterminate per un periodo quadriennale, sulla
base della seguente formula:
                           V = mp - x + Sn
ove
V e' l'incremento   percentuale  tariffario  massimo  consentito  per
     l'anno considerato (n) rispetto all'anno precedente (n-1);
mp e' il tasso di inflazione programmata;
x e' il tasso di aumento della produttivita';
Sn e'il costo aggiuntivo per i miglioramenti qualitativi dei servizi
     offerti, espresso in percentuale sui ricavi annui.
  Tenendo  conto  di  quanto esposto in premessa circa lo scostamento
     delle tariffe rispetto a quelle praticate dalle maggiori imprese
     ferroviarie   europee  e  della  circostanza  che  la  divisione
     passeggeri presenta ancora consistenti disavanzi, gli incrementi
     di   produttivita'   restano   a   beneficio   dell'azienda  con
     progressiva riduzione dei trasferimenti pubblici: la x e' quindi
     pari allo 0.
  Il valore di Sn viene fissato nella misura del 3,5%.
  2.2. In  attuazione  della  formula  di cui al punto precedente per
     l'anno 2000 la media ponderata delle variazioni dei prezzi delle
     relazioni  incluse  nel  paniere  di  cui  al punto 1.2 non puo'
     superare il 4,7%.
  Perle  relazioni non comprese nel paniere gli incrementi tariffari
     non  potranno superare il 3%, con possibilita' di arrotondamento
     alle 100 lire superiori.
  2.3. Per  gli  anni  successivi al 2000 il Ministro dei trasporti e
     della   navigazione  provvedera'  ad  autorizzare,  con  proprio
     decreto,  gli aumenti tariffari entro i tetti di variazione come
     sopra stabiliti.
  Gli aumenti avranno decorrenza dal 1o gennaio.
  Perle   relazioni   incluse   nel   paniere   si   applichera'  la
     flessibilita'  tariffaria  prevista  al punto 1.3, mentre per le
     singole   relazioni  non  incluse  nel  paniere  gli  incrementi
     tariffari non potranno superare i limiti massimi di cui al punto
     2.1.
3. Obiettivi   di   miglioramento  della  qualita'  del  servizio  ed
                       informativa all'utenza.
  3.1. Le  variazioni  annuali  di  prezzo restano condizionate dalle
     risultanze  delle  verifiche  che  il  Ministero dei trasporti e
     della  navigazione  effettuera',  entro  il 31 ottobre dell'anno
     precedente, in ordine:
    3.1.1. al grado di conseguimento degli obiettivi di riduzione dei
     costi  di  esercizio  dei  servizi  di media e lunga percorrenza
     stabiliti nel piano di impresa 1999-2003;
    3.1.2. al  rispetto degli standard di qualita' stabiliti entro il
     30 aprile  di  ciascun  anno dal Ministero dei trasporti e della
     navigazione,  sentite  le  Ferrovie  dello Stato S.p.a. e previa
     acquisizione  del parere del NARS, tenendo conto dei parametri e
     degli  standard  fissati nella Carta dei servizi pubblici F.S. e
     con particolare riferimento a:
      a) velocita'  commerciale (da considerare per singole categorie
     di servizi e globalmente);
      b) puntualita' (da considerare per singole categorie di servizi
     e globalmente);
      c) eta' media del materiale rotabile;
      d) quantita' dei punti vendita informatizzati.
  La fissazione  degli  obiettivi di miglioramento della qualita' per
     l'anno  2000 sara' effettuata entro il 30 aprile del 2000 stesso
     e  la prima verifica avra' luogo entro il 31 ottobre successivo.
     Per  gli  altri  anni  del  quadriennio  la  fissazione di detti
     obiettivi  qualitativi  avverra'  entro  il 31 ottobre dell'anno
     precedente,  contestualmente  alla  verifica  sul raggiungimento
     degli obiettivi stabiliti per l'anno in corso.
  3.2. Qualora  le  verifiche effettuate evidenzino che gli obiettivi
     prefissati  non  sono  stati  raggiunti, in tutto o in parte, il
     Ministero   dei  trasporti  e  della  navigazione,  valutate  le
     motivazioni  fornite  dalle  F.S.  S.p.a.  circa  il  mancato  o
     incompleto    perseguimento   degli   stessi,   determinera'   i
     provvedimenti   in  ordine  alla  modificazione  dei  valori  di
     variazione  dei  prezzi,  tenendo  conto  che,  della variazione
     stabilita  per  ciascun anno, il differenziale rispetto al tasso
     programmato  di  inflazione e' attribuito al conseguimento degli
     standard costiqualita'.
  3.3. Le  F.S. S.p.a. svolgeranno un'adeguata ed efficace azione nei
     confronti  della  clientela ai fini di una ampia informazione in
     ordine  alle  diverse  opzioni  di  tariffa  relative ai diversi
     servizi  di  trasporto  ed  attueranno  tempestivamente  tutti i
     provvedimenti  utili a rendere agevole l'utilizzazione dei nuovi
     strumenti tariffari. In particolare, cureranno che:
    3.3.1. sia   sempre   possibile   acquistare   presso   qualsiasi
     biglietteria  ferroviaria, agenzia di viaggio ed altro canale di
     vendita   di  qualsiasi  localita'  uno  o  piu'  biglietti  per
     qualsiasi destinazione nazionale;
    3.3.2. sia   sempre   possibile   procedere  ad  integrare  senza
     sovrapprezzi presso le biglietterie ferroviarie, le agenzie od a
     bordo  il  biglietto acquistato nell'ipotesi che l'utente scelga
     di  utilizzare un servizio piu' costoso di quello corrispondente
     al   biglietto   originario,   fatti   salvi   gli  obblighi  di
     prenotazione previsti.
                         4. Clausole finali.
  Il Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  effettuera'  le
     verifiche  di competenza e riferira' almeno annualmente a questo
     comitato  sullo  stato di attuazione delle presenti direttive ed
     in  particolare,  entro  trenta  giorni dalla verifica di cui al
     punto  3.2,  relazionera'  in  ordine  al grado di conseguimento
     degli obiettivi di riduzione dei costi di esercizio previsti nel
     citato  piano  di impresa e degli obiettivi qualitativi, nonche'
     in merito alle misure di ordine tariffario adottate nell'ipotesi
     di scostamenti.
  Le F.S.  S.p.a.  sono tenute a fornire al Ministero dei trasporti e
     della  navigazione  tutti  i dati funzionali per l'esercizio del
     potere  di  vigilanza  del  Ministero  stesso  con  periodicita'
     trimestrale e comunque su richiesta di detto Ministero.
    Roma, 5 novembre 1999
               Il Presidente delegato: Amato
Registrata alla Corte dei conti il 16 dicembre 1999
Registro  n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
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