IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  16 aprile  1987, n. 183 che, agli articoli 2 e 3,
individua  le  competenze di questo Comitato in tema di coordinamento
delle  politiche  comunitarie,  tra  le  quali  l'elaborazione  degli
indirizzi   generali  da  adottare  per  l'azione  italiana  in  sede
comunitaria al fine di assicurare il raccordo tra le iniziative delle
varie  Amministrazioni  interessate,  nonche' l'adozione di direttive
generali   per  il  proficuo  utilizzo  dei  flussi  finanziari,  sia
comunitari che nazionali;
  Visto  l'art.  7  della  legge  3 aprile  1997,  n. 94, che dispone
l'unificazione  del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio
e  della  programmazione  economica  e  reca  delega  al  Governo per
l'emanazione   di   uno  o  piu'  decreti  legislativi  diretti  alla
ridefinizione  delle  competenze  di  questo Comitato e del Ministero
come sopra unificato;
  Visto  il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale
e'  stata  data  attuazione  al  disposto  dell'art. 7 della legge n.
94/1997;
  Visto  il  regolamento  (CE)  del  Consiglio europeo n. 1260/99 del
21 giugno  1999  recante  disposizioni  generali sulla disciplina dei
Fondi strutturali, nonche' il regolamento (CE) del Parlamento europeo
e  del  Consiglio  europeo  n. 1784/99 del 12 luglio 1999 relativo al
Fondo sociale europeo (FSE);
  Visto l'art. 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
definisce  le  competenze  dello  Stato relative al coordinamento dei
rapporti con l'Unione europea in materia di formazione professionale;
  Tenuto  conto  che  in  base  all'art.  9,  punto  b), del predetto
regolamento  del  Consiglio europeo n. 1260/99 del 21 giugno 1999, il
Piano  nazionale  dell'obiettivo 3 prevede l'analisi della situazione
relativa   ai   sistemi  di  istruzione,  formazione  ed  occupazione
effettuata dallo Stato membro, nonche' le strategie e le priorita' di
azione  previste,  i  loro  obiettivi specifici e le relative risorse
finanziarie indicative;
  Tenuto  conto  che  il  citato regolamento (CE) n. 1260/99 prevede,
all'art. 13, comma 3, che "i piani presentati a titolo dell'obiettivo
n.  3  riguardano il territorio di uno Stato membro per interventi al
di   fuori   delle   regioni  cui  si  applica  l'obiettivo  n.  1  e
costituiscono,  per  l'insieme del territorio nazionale, un quadro di
riferimento in materia di sviluppo delle risorse umane, tenendo conto
delle   esigenze   generali   delle   zone  che  incontrano  problemi
strutturali  di  riconversione economica e sociale" e che pertanto il
Piano  nazionale dell'obiettivo 3 costituisce il principale strumento
di programmazione per:
    a) favorire   l'adeguamento   e   l'ammodernamento   del  sistema
formativo;
    b) costruire  il  raccordo  tra  i sistemi dell'istruzione, della
formazione e del lavoro;
    c) supportare  le  strategie rivolte agli investimenti in risorse
umane  contenute  nel  Piano  nazionale  di azione per l'occupazione,
anche  alla  luce  delle  raccomandazioni  della  Commissione europea
espresse nella bozza di rapporto congiunto sull'occupazione;
    d) attivare politiche preventive per combattere la disoccupazione
e l'esclusione sociale;
    e) potenziare  le  politiche e le azioni finalizzate a sviluppare
le pari opportunita';
  Rilevato  che,  secondo  quanto  disposto  dall'art.  2  del  detto
regolamento  n.  1784/99  relativo al Fondo sociale europeo, il Piano
nazionale   dell'obiettivo   3,   per  quanto  concerne  l'ambito  di
applicazione, e' articolato in assi prioritari di intervento ispirati
ai seguenti obiettivi globali:
    a) contribuire  all'occupabilita' dei soggetti in cerca di lavoro
attraverso l'offerta di adeguati ed efficaci servizi di informazione,
orientamento  e  formazione,  da  sviluppare  anche nell'ambito della
riforma dei servizi per l'impiego;
    b) offrire  la  possibilita'  ai soggetti a rischio di esclusione
sociale,  o in condizione di particolare svantaggio di partecipare ad
interventi  mirati  all'occupabilita'  e  all'inclusione sociale, per
migliorare la loro integrazione culturale, sociale e produttiva;
    c) adeguare  i  sistemi  formativi  e  sviluppare  un'offerta  di
istruzione,  formazione  professionale e orientamento che consenta lo
sviluppo   di   percorsi   formativi  per  tutto  l'arco  della  vita
utilizzando   metodologie  innovative,  approcci  individualizzati  e
strumenti  tali  da  permettere  l'acquisizione  e l'apprendimento di
competenze  adeguate  all'evoluzione del mercato del lavoro. Favorire
l'integrazione tra i sistemi della formazione, istruzione e lavoro;
    d) sostenere   il   mantenimento  e  lo  sviluppo  dei  tassi  di
occupazione,  nonche'  la  crescita  di  competitivita'  dei  sistemi
produttivi  attraverso  l'adeguamento  della  qualita'  delle risorse
umane,  anche nel quadro delle politiche di rimodulazione e riduzione
degli  orari di lavoro, di flessibilizzazione del mercato del lavoro,
e di sviluppo dell'imprenditorialita' e del lavoro autonomo;
    e) incrementare il tasso di attivita' femminile attraverso misure
-  trasversali e specifiche - che favoriscano la partecipazione delle
donne  al  mercato  del  lavoro,  lo  sviluppo  di  carriera, il loro
inserimento  nel lavoro indipendente, la creazione di lavoro autonomo
e d'impresa;
  Considerato che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
in quanto titolare delle competenze statali in materia di formazione,
e' Amministrazione responsabile per il Fondo sociale europeo, secondo
quanto disposto dalla delibera CIPE del 18 dicembre 1997;
  Considerati  altresi'  gli  impegni  assunti dal Governo in sede di
patto  sociale  per  lo  sviluppo  e  l'occupazione,  in  ordine alla
necessita'  che le parti economiche e sociali siano coinvolte in modo
responsabile ed operativo nella programmazione degli investimenti;
  Considerato  che,  nel  rispetto del principio della concertazione,
nella  fase di predisposizione del Piano obiettivo 3 si e' realizzato
il  pieno  coinvolgimento  dei  diversi  soggetti  pubblici e privati
secondo  modalita'  di  rapporti  partenariali tra le Amministrazioni
centrali,  le  regioni  e  le  parti  economico-sociali  e  che  tali
modalita'   dovranno   ispirare   anche   le   successive   fasi   di
programmazione;
  Visto  il  parere positivo espresso, in data 21 ottobre 1999, dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome;
  Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
                              Delibera:
  Sulla  base  del  Piano  nazionale  dell'obiettivo 3, Fondo sociale
europeo,  e'  approvato  il  seguente quadro finanziario di carattere
programmatico per il periodo 2000-2006:
1. Risorse comunitarie complessive.
  Le  risorse  comunitarie  complessivamente  programmabili,  per  il
periodo 2000-2006 a favore delle regioni dell'obiettivo 3 ammontano a
3.594.240.002  euro,  quale assegnazione a prezzi 1999, e 294.224.499
euro,  a  titolo  di  indicizzazione, per un totale complessivo negli
anni 2000-2006 pari a 3.888.464.501 euro.
  A  tali risorse si aggiungono, quale riserva del 4% per l'efficacia
e  l'efficienza  dei  programmi,  149.760.000  euro  e,  a  titolo di
indicizzazione  della riserva stessa, 162.019.354 euro, per un totale
pari a 311.779.354 euro.
2.  Ripartizione  delle  risorse  comunitarie tra programmi operativi
nazionale e regionali.
  La  ripartizione in via programmatica delle risorse comunitarie tra
programmi  operativi  regionali  e  programma  operativo  nazionale a
titolarita' del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pari
complessivamente a 3.888.464.501 euro - al netto della riserva del 4%
-  e'  riportata  nella  tabella  1, che costituisce parte integrante
della presente delibera.
  Il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in accordo con
le regioni e le province autonome, nel limite del predetto importo di
3.888.464.501  euro,  potra'  rimodulare  la  predetta  ripartizione,
dandone   informativa   a   questo   Comitato,   per   consentire  il
finanziamento   del   programma  nazionale  "Lavoratori  italiani  in
Europa",  a titolarita' del Ministero degli affari esteri, al momento
in corso di definizione.
3. Risorse complessive di cofinanziamento nazionale.
  Il  finanziamento  pubblico  nazionale da destinare al sostegno dei
programmi   d'intervento,   commisurato  alla  quota  comunitaria  di
finanziamento, e' indicato programmaticamente in 3.888.464.501 euro.
  A  tali risorse si aggiungono, quale riserva del 4% per l'efficacia
e  l'efficienza  dei  programmi,  311.779.354 euro, comprensivi della
relativa indicizzazione, in analogia con quanto previsto al punto 1.
  La relativa copertura finanziaria e' posta nella misura dell'80%, a
carico  del  Fondo  previsto  dall'art.  5 della legge n. 183/1987 e,
nella  misura  del  20%, a carico delle regioni per quanto attiene ai
programmi  operativi  regionali.  Nel  caso  del  programma operativo
nazionale "Azioni di sistema", a titolarita' del Ministero del lavoro
e  della  previdenza sociale, la quota di cofinanziamento e' a carico
totale della legge n. 183/1987.
4. Ripartizione delle risorse tra gli assi prioritari di intervento.
  Alla   luce   della   strategia  complessiva  del  Piano  nazionale
dell'obiettivo  3,  richiamata  in  premessa,  il predetto importo di
3.888.464.501  euro, e' ripartito, in via programmatica, tra gli assi
prioritari d'intervento secondo l'articolazione di cui alla tabella 2
della presente delibera, della quale costituisce parte integrante.
5. Premialita'.
  Al  fine  di  tenere  conto  dell'efficienza  e  dell'efficacia dei
programmi  operativi  e' prevista la detta riserva di performance del
4%, cosi' come definito all'art. 44 del regolamento CE n. 1260/99.
  I   criteri  di  assegnazione  della  riserva  verranno  stabiliti,
nell'ambito  del  partenariato, sulla base degli indicatori riportati
nei POR e nel PON.
6. Inoltro del Piano obiettivo 3 alla Commissione europea.
  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a
trasmettere ufficialmente alla Commissione europea il Piano nazionale
dell'obiettivo 3 ed a condurre la successiva fase di negoziazione.
7. Informativa al Parlamento.
  Il  Governo  informera'  periodicamente  il  Parlamento sullo stato
complessivo  della  programmazione delle risorse di cui alla presente
delibera e sull'attuazione degli interventi.
    Roma, 5 novembre 1999
               Il Presidente delegato: Amato
Registrata  alla  Corte  dei  conti il 22 dicembre 1999 Registro n. 5
Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 265