IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  propria  deliberazione  8 agosto  1995, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 231 del 3 ottobre 1995,
recante   disposizioni  per  l'accelerazione  del  completamento  dei
progetti FIO e la normativa in essa richiamata;
  Viste   le   proprie  deliberazioni  del  27 novembre  1996  e  del
18 dicembre  1996  -  pubblicate  nelle  Gazzette  Ufficiali  - serie
generale  - n. 27 del 3 febbraio 1997, n. 50 del 1o marzo 1997, n. 51
del  3 marzo 1997, n. 52 del 4 marzo 1997 e n. 71 del 26 marzo 1997 -
di  approvazione  dei programmi di completamento dei progetti FIO che
prescrivono un termine di 24 mesi per la realizzazione dei programmi;
  Viste le proprie deliberazioni del 17 marzo 1998 - pubblicate nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 113 del 18 maggio 1998 -
riguardanti   l'approvazione   dell'integrazione   al   programma  di
completamento  presentato  dalla  regione  Puglia  e  la  proroga del
termine  di  scadenza  del  programma  di completamento della regione
Marche;
  Visto   l'art.   5  della  legge  31 marzo  1998,  n.  73,  recante
"Disposizioni  per  accelerare  la  realizzazione  del  programma  di
metanizzazione  del  Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse,
nonche' il completamento dei progetti FIO";
  Visto  l'art.  3  della  legge  17 maggio 1999, n. 144, relativo ai
compiti del CIPE;
  Visto  l'art.  13  della  propria delibera n. 141 del 6 agosto 1999
"Regolamento  concernente il riordino delle competenze del CIPE (art.
3 della legge n. 144/1999) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257
del 2 novembre 1999;
  Vista  la propria delibera n. 92 del 5 agosto 1998 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998, di proroga di 16 mesi
del termine di completamento dei citati programmi;
  Considerate   le   richieste  di  chiarimento  da  parte  di  varie
amministrazioni  in  ordine alle "residue competenze" di cui all'art.
13 della citata delibera n. 141/1999;
  Considerato   che  con  le  citate  delibere  di  approvazione  dei
programmi di completamento sono state attribuite alle amministrazioni
beneficiarie  dei  fondi  FIO  le  funzioni inerenti agli adempimenti
tecnici  e procedurali, ivi compresi collaudi, espropri, ecc., con la
sola  esclusione  del  potere  di revoca, necessari per assicurare la
realizzazione dei progetti inseriti nel programma nei tempi stabiliti
dalle delibere stesse;
  Considerato  che  suddetto  termine  era  correlato  alla  messa  a
disposizione  delle  somme  occorrenti al completamento dei programmi
sopracitati;
  Considerato   altresi'   che   a   tutt'oggi   sono   in  corso  di
perfezionamento  i  relativi  provvedimenti  di accreditamerito delle
risorse;
  Ritenuto pertanto che il periodo di 16 mesi decorra dalla effettiva
disponibilita' delle somme residue;
                              Delibera:
  1. L'art. 13 va interpretato nel senso che per "residue competenze"
devono  intendersi  le  competenze  facenti  capo  a  questo Comitato
inerenti  alla  revoca  dei  finanziamenti  relativi  a  progetti non
completabili   nei   termini   fissati   con  conseguente  versamento
all'erario delle risorse.
  2.  Il  termine di completamento di 16 mesi - fissato con la citata
delibera   n.  92  del  5 agosto  1998  -  decorrera'  per  tutte  le
amministrazioni  dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto di impegno a favore della Cassa depositi e prestiti.
    Roma, 21 dicembre 1999
               Il Presidente delegato: Amato