Ai prefetti della Repubblica
Ai questori della Repubblica
e, per conoscenza:
Al commissario del Governo per la
provincia di Bolzano
Al commissario del Governo per la
provincia di Trento
Al presidente della giunta
regionale della Valle d'Aosta
Al commissario del Governo nella
regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella
regione Sardegna
Al commissario del Governo nella
regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle
regioni a statuto ordinario
Al presidente della commissione di
coordinamento nella Valle d'Aosta
Al comando generale dell'Arma dei
carabinieri
Al comando generale della Guardia
di finanza
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229 del 29 settembre
1999 e' stato pubblicato il decreto 23 settembre 1999, avente per
oggetto "Modificazioni agli allegati A e B al regolamento per
l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635" (d'ora in avanti,
il decreto), che revoca e sostituisce l'omologo decreto 21 luglio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 181
del 4 agosto 1999.
Il decreto persegue l'intento di assicurare una piu' razionale
collocazione degli esplosivi nelle categone di legge ai sensi
dell'art. 53 T.U.L.P.S. e, attraverso la modifica del capitolo VI
dell'allegato B al regolamento T.U.L.P.S., di snellire le procedure
autorizzatorie e di controllo degli esercizi di minuta vendita degli
esplosivi, fornendo inequivoche disposizioni circa le tipologie ed i
quantitativi detenibili per la vendita al dettaglio.
Al riguardo si ritiene utile fornire le seguenti note esplicative,
richiamando l'attenzione sull'allegata "Tabella dei prodotti
esplodenti ammessi negli esercizi di minuta vendita".
Parte prima
Con l'art. 1 e' stato modificato l'elenco dei prodotti di gruppo C
della prima categoria, mantenendovi unicamente i materiali consimili,
ovvero i prodotti esplodenti di esclusivo impiego militare. Materiali
di specie diversa, come le micce e le cartucce per armi portatili,
sono stati inseriti in altre categorie e gruppi, secondo criteri di
omogeneita'.
Di conseguenza l'art. 2 riconduce sia le micce a combustione rapida
che quelle detonanti nel gruppo A della seconda categoria, in ragione
dell'affinita' negli effetti esplodenti. Sono state inoltre eliminate
le precisazioni sul contenuto qualitativo e quantitativo delle micce,
rendendo cosi' la dizione onnicomprensiva.
L'art. 3 riunisce nel gruppo A della quinta categoria tutte le
munizioni per armi portatili comuni e da guerra, abolendo la
preesistente differenziazione di categoria basata non sul tipo ma
sulla quantita'. Di tale modifica normativa i signori prefetti
vorranno tener conto, adeguando le licenze di propria competenza.
Attraverso l'eliminazione del punto 1 dal gruppo A della quinta
categoria ("bossoli di cartone per cartucce da caccia ad involucro
rigido") si supera la contraddizione prima esistente con le
indicazioni fornite dall'art. 97 del regolamento al T.U.L.P.S.,
laddove e' stabilita la legittimita' della detenzione e del trasporto
di bossoli innescati in numero illimitato.
In merito alla formulazione del punto 4 dell'art. 3, va chiarito
che le cartucce da salve rilevano unicamente qualora destinate
all'impiego in armi comuni o da guerra. Sono state altresi' soppresse
le indicazioni obsolete e comunque ridondanti sulla morfologia della
falsa pallottola o sull'esecuzione della chiusura del bossolo, in
quanto la dizione "da salve" appare sufficiente ad individuare il
prodotto in esame. Per contro, si e' chiarito che le cartucce
destinate agli apparecchi di impiego industriale funzionanti per
mezzo di sostanze esplosive (di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre
1993, n. 509 "Norme per il controllo delle munizioni commerciali per
uso civile") non hanno rilevanza in quanto destinate a strumenti
sforniti della qualificazione di "arma" in senso proprio. A titolo di
esempio, si citano le munizioni che azionano gli strumenti
sparachiodi, da mattazione e da cementeria.
Parte seconda
La parte seconda riscrive il capitolo VI dell'allegato B al
regolamento del T.U.L.P.S.; in essa si rinvengono le piu' consistenti
modifiche al precedente regime, di seguito analizzate.
Art. 1.
Generalita'
Il punto 1 elenca in positivo i prodotti vendibili negli esercizi.
E' stata quindi soppressa la lista dei manufatti la cui vendita e'
vietata o per motivi di sicurezza o in quanto oggetto di altro tipo
di licenza per la commercializzazione.
Vengono poi elencati i manufatti in libera detenzione e vendita,
che non rivestono interesse poiche' inerti (proiettili, pallini,
bossoli) o in ragione dello scarso rilievo del contenuto esplosivo
(inneschi e bossoli innescati). Tra questi si annoverano anche i
manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti a mente del
decreto ministeriale 4 aprile 1973, dei quali, tuttavia, le SS.LL.
valuteranno l'opportunita' di limitare, ex art. 9 T.U.L.P.S., la
detenzione a 200 kg netti qualora il quantitativo detenuto di
prodotti esplodenti di cui al successivo art. 3 sia composto per
oltre la meta' da polveri di prima categoria e/o da manufatti di
quarta e quinta categoria.
Tale limitazione potra' non essere prescritta nei confronti di
quegli esercizi di minuta vendita ai quali sia concessa licenza per
quantitativi inferiori alla capacita' ricettiva massima
dell'esercizio stesso valutata in base ai limiti di cui all'art. 2,
punto 2 (cubatura) e fatto sempre salvo il disposto di cui all'art. 3
lettera d), quinto comma.
La valutazione della massa netta dei manufatti non classificati fra
i prodotti esplodenti, qualora non indicata sulla confezione, si
otterra' moltiplicando per il coefficiente 0,3 la massa lorda
(imballaggio escluso).
Il punto 2 ribadisce obblighi preesistenti sul contenuto dei
recipienti di polveri di prima categoria. Si aggiunge che essendo
tale limite dettato per le polveri in vendita nei locali degli
esercizi, non e' applicabile ai depositi costituiti a mente del
capitolo IV dell'allegato B, nei quali le polveri potranno pertanto
conservarsi anche in recipienti di capacita' maggiore, non superando,
naturalmente, il carico complessivo autorizzato.
Si attira l'attenzione sul punto 3, che introduce i concetti di
massa netta e di prodotti attivi. Si precisa che le prescrizioni
sull'obbligatorieta' dell'indicazione della massa netta dei prodotti
attivi sul singolo manufatto e/o sulla confezione sono rivolte ai
manufatti di quarta e quinta categoria e non alle cartucce ordinarie
o da salve per armi comuni; per queste ultime, infatti, la massa
netta di prodotto attivo e' ricavabile dall'indicazione del numero di
cartucce riportata sulle confezioni, da porsi in relazione alle
equivalenze di cui alla lettera b) dell'art. 3.
Al punto 4 e' prescritto che negli esercizi di minuta vendita si
possono tenere e vendere non piu' di 200 kg netti di prodotti
esplodenti, oltre i quali si rende necessario il deposito, da
realizzarsi in accordo alle prescrizioni del capitolo IV
dell'allegato B. L'unica eccezione si rinviene all'art. 2.2, comma
ottavo, laddove e' prevista la possibilita' di concedere licenza per
tenere e vendere prodotti esplodenti in quantitativi elevabili fino
al triplo del limite suindicato, purche' si tratti di esercizi
isolati.