IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
 
  Visto il decreto-legge 30 gennaio  1979,  n.  26,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; 
  Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 30 luglio  1998,  n.  274,
che prevede la concessione di  garanzia  del  Tesoro,  nei  limiti  e
secondo  i  criteri  degli  aiuti  de  minimis   definiti   in   sede
comunitaria,  ai  sensi  dell'articolo  2-bis  del  decreto-legge  30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
aprile 1979, n. 95 (di qui in avanti: legge 3 aprile 1979, n. 95),  a
fronte delle cessioni dei crediti in prededuzione maturati  ai  sensi
dell'articolo 111, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(di  qui  in  avanti  L.F.),  vantati  da  imprese  commerciali   non
appartenenti a settori oggetto di limitazioni o  divieti  sulla  base
della disciplina comunitaria degli aiuti di stato  nei  confronti  di
imprese   in   amministrazione    straordinaria    per    le    quali
l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa sia cessata nei tre  anni
anteriori l'entrata in vigore della legge 30  luglio  1998,  n.  274,
demandando   al   Ministro   dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato,  l'adozione  di  un  decreto  che   disciplini   le
condizioni e le modalita' di attuazione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
(nota n. 17691 R3C/79 del 7 settembre 1999); 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
Ambito di applicazione e requisiti per la concessione della garanzia 
 
  1. Agli effetti del presente regolamento: 
    a) le imprese cedenti sono quelle imprese che  cedono  i  crediti
vantati nei confronti delle imprese assoggettate  alla  procedura  di
amministrazione straordinaria, ai sensi della legge 3 aprile 1979, n.
95. Esse devono essere costituite alla data di cessione del  credito,
come impresa commerciale  ai  sensi  dell'articolo  2195  del  codice
civile ed appartenere a settori che non sono oggetto di limitazioni o
divieti sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato; 
    b) i crediti oggetto  della  cessione,  anche  parziale,  sono  i
crediti certi liquidi ed esigibili compresi gli accessori, vantati in
prededuzione  ai  sensi  dell'articolo  111,  numero  1),  L.F.,  nei
confronti di imprese in amministrazione straordinaria per le quali la
predetta autorizzazione e' cessata nei tre anni antecedenti  la  data
di entrata in vigore della legge 30 luglio 1998, n. 274. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni sulla promulgazione dei decreti del Presidente
          della Repubblica  e  sulle  pubblicazioni  ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            - La legge 3 aprile 1979, n. 95,  reca:  "Conversione  in
          legge, con  modificazioni,  del  decreto-legge  30  gennaio
          1979,  n.  26,  concernente   provvedimenti   urgenti   per
          l'amministrazione straordinaria  delle  grandi  imprese  in
          crisi". 
            - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4,  della  legge
          30  luglio  1998,  n.  274  (Disposizioni  in  materia   di
          attivita' produttive): 
            "4. - La cessione dei crediti in  prededuzione  ai  sensi
          dell'art. 111, n.  1),  delle  disposizioni  approvate  con
          regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  vantati  da  imprese
          commerciali  non  appartenenti   a   settori   oggetto   di
          limitazioni  o  divieti   sulla   base   della   disciplina
          comunitaria degli aiuti di Stato nei confronti  di  imprese
          in   amministrazione    straordinaria    per    le    quali
          l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa sia cessata nei
          tre anni precedenti la data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, e' garantita nei limiti e secondo i criteri
          degli aiuti de minimis definiti  in  sede  comunitaria,  ai
          sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n.
          26, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  aprile
          1979, n. 95, nei limiti  di  disponibilita'  dell'ammontare
          complessivo  di  cui  all'articolo  medesimo.  Il  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,   con
          proprio decreto, disciplina le condizioni  e  le  modalita'
          per l'attuazione della  disposizione  di  cui  al  presente
          comma". 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2-bis  del   citato
          decreto-legge 30  gennaio  1979,  n.  26,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95: 
            "Art. 2-bis (Garanzia dello Stato).  -  Il  Tesoro  dello
          Stato puo' garantire in tutto o in parte i  debiti  che  le
          societa' in amministrazione straordinaria  contraggono  con
          istituzioni creditizie per il finanziamento della  gestione
          corrente e per la  riattivazione  ed  il  completamento  di
          impianti, immobili ed attrezzature industriali. 
            L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai  sensi
          del precedente comma non puo' eccedere, per il totale delle
          imprese garantite, i settecento miliardi di lire. 
            Le condizioni e  le  modalita'  della  prestazione  delle
          garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro  del
          tesoro su conforme delibera del CIPI. Gli  oneri  derivanti
          dalle garanzie graveranno su apposito capitolo dello  stato
          di previsione del Ministero del  tesoro,  da  classificarsi
          tra le spese di carattere obbligatorio". 
            - Si riporta il testo dell'art. 111, comma primo,  numero
          1), del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  (Disciplina
          del     fallimento,     del     concordato      preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta amministrativa): 
            "Art. 111 (Ordine di distribuzione  delle  somme).  -  Le
          somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono  erogate
          nel seguente ordine: 
            1) per  il  pagamento  delle  spese,  comprese  le  spese
          anticipate  dall'erario,  e  dei   debiti   contratti   per
          l'amministrazione del fallimento  e  per  la  continuazione
          dell'esercizio   dell'impresa,   se   questo    e'    stato
          autorizzato;". 
            - La legge 30 luglio 1998, n. 274, reca: (Disposizioni in
          materia di attivita' produttive). 
            - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400:  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". 
          Note all'art. 1: 
            - Per la legge 3 aprile 1979, n. 95, si veda  nelle  note
          alle premesse. 
            - Si riporta il testo dell'art. 2195 del  codice  civile:
          "Art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). -  Sono
          soggetti all'obbligo  dell'iscrizione  nel  registro  delle
          imprese gli imprenditori che esercitano: 
            1) un'attivita' industriale diretta  alla  produzione  di
          beni o di servizi; 
            2)  un'attivita'  intermediaria  nella  circolazione  dei
          beni; 
            3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua  o  per
          aria; 
            4) un'attivita' bancaria o assicurativa; 
            5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti. 
            Le disposizioni della legge che  fanno  riferimento  alle
          attivita' e alle imprese commerciali si applicano,  se  non
          risulta diversamente, a  tutte  le  attivita'  indicate  in
          questo articolo e alle imprese che le esercitano". 
            - Per il testo dell'art. 111, comma primo, numero 1,  del
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  si  veda  nelle  note
          alle premesse.