IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;
Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 30 luglio 1998, n. 274,
che prevede la concessione di garanzia del Tesoro, nei limiti e
secondo i criteri degli aiuti de minimis definiti in sede
comunitaria, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95 (di qui in avanti: legge 3 aprile 1979, n. 95), a
fronte delle cessioni dei crediti in prededuzione maturati ai sensi
dell'articolo 111, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(di qui in avanti L.F.), vantati da imprese commerciali non
appartenenti a settori oggetto di limitazioni o divieti sulla base
della disciplina comunitaria degli aiuti di stato nei confronti di
imprese in amministrazione straordinaria per le quali
l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa sia cessata nei tre anni
anteriori l'entrata in vigore della legge 30 luglio 1998, n. 274,
demandando al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, l'adozione di un decreto che disciplini le
condizioni e le modalita' di attuazione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
(nota n. 17691 R3C/79 del 7 settembre 1999);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione e requisiti per la concessione della garanzia
1. Agli effetti del presente regolamento:
a) le imprese cedenti sono quelle imprese che cedono i crediti
vantati nei confronti delle imprese assoggettate alla procedura di
amministrazione straordinaria, ai sensi della legge 3 aprile 1979, n.
95. Esse devono essere costituite alla data di cessione del credito,
come impresa commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice
civile ed appartenere a settori che non sono oggetto di limitazioni o
divieti sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato;
b) i crediti oggetto della cessione, anche parziale, sono i
crediti certi liquidi ed esigibili compresi gli accessori, vantati in
prededuzione ai sensi dell'articolo 111, numero 1), L.F., nei
confronti di imprese in amministrazione straordinaria per le quali la
predetta autorizzazione e' cessata nei tre anni antecedenti la data
di entrata in vigore della legge 30 luglio 1998, n. 274.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 3 aprile 1979, n. 95, reca: "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per
l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
30 luglio 1998, n. 274 (Disposizioni in materia di
attivita' produttive):
"4. - La cessione dei crediti in prededuzione ai sensi
dell'art. 111, n. 1), delle disposizioni approvate con
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vantati da imprese
commerciali non appartenenti a settori oggetto di
limitazioni o divieti sulla base della disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato nei confronti di imprese
in amministrazione straordinaria per le quali
l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa sia cessata nei
tre anni precedenti la data di entrata in vigore della
presente legge, e' garantita nei limiti e secondo i criteri
degli aiuti de minimis definiti in sede comunitaria, ai
sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile
1979, n. 95, nei limiti di disponibilita' dell'ammontare
complessivo di cui all'articolo medesimo. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
proprio decreto, disciplina le condizioni e le modalita'
per l'attuazione della disposizione di cui al presente
comma".
- Si riporta il testo dell'art. 2-bis del citato
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95:
"Art. 2-bis (Garanzia dello Stato). - Il Tesoro dello
Stato puo' garantire in tutto o in parte i debiti che le
societa' in amministrazione straordinaria contraggono con
istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione
corrente e per la riattivazione ed il completamento di
impianti, immobili ed attrezzature industriali.
L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi
del precedente comma non puo' eccedere, per il totale delle
imprese garantite, i settecento miliardi di lire.
Le condizioni e le modalita' della prestazione delle
garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro del
tesoro su conforme delibera del CIPI. Gli oneri derivanti
dalle garanzie graveranno su apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi
tra le spese di carattere obbligatorio".
- Si riporta il testo dell'art. 111, comma primo, numero
1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, (Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa):
"Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme). - Le
somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate
nel seguente ordine:
1) per il pagamento delle spese, comprese le spese
anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per
l'amministrazione del fallimento e per la continuazione
dell'esercizio dell'impresa, se questo e' stato
autorizzato;".
- La legge 30 luglio 1998, n. 274, reca: (Disposizioni in
materia di attivita' produttive).
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Per la legge 3 aprile 1979, n. 95, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2195 del codice civile:
"Art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). - Sono
soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle
imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di
beni o di servizi;
2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei
beni;
3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per
aria;
4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle
attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non
risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in
questo articolo e alle imprese che le esercitano".
- Per il testo dell'art. 111, comma primo, numero 1, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si veda nelle note
alle premesse.