La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                        (Commercio dell'oro) 
1. Ai fini della presente legge con il termine "oro" si intende: 
a) l'oro da investimento, intendendo  per  tale  l'oro  in  forma  di
lingotti o placchette di peso  accettato  dal  mercato  dell'oro,  ma
comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari  o  superiore  a  995
millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza
pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che  hanno  o
hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute  a
un prezzo che non supera dell'80 per  cento  il  valore  sul  mercato
libero dell'oro in esse contenuto,  incluse  nell'elenco  predisposto
dalla Commissione delle Comunita' europee ed  annualmente  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, nonche' le
monete aventi le medesime caratteristiche, anche  se  non  ricomprese
nel suddetto  elenco;  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalita'
di  trasmissione  alla  Commissione  delle  Comunita'  europee  delle
informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che
soddisfano i suddetti criteri; 
b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla  lettera  a),  ad
uso prevalentemente industriale, sia  in  forma  di  semilavorati  di
purezza pari o superiore a 325  millesimi,  sia  in  qualunque  altra
forma e purezza. 
2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di  oro  da  o  verso
l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale  ovvero
altra operazione in oro anche a  titolo  gratuito,  ha  l'obbligo  di
dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei  cambi,  qualora  il
valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20  milioni
di lire. All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori
professionali di cui al comma 3, sia che operino per  conto  proprio,
sia che operino per conto di terzi. Dalla presente disposizione  sono
escluse le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia. 
3. L'esercizio in via professionale del commercio di oro,  per  conto
proprio o per conto di terzi, puo' essere svolto da banche e,  previa
comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso
dei seguenti requisiti: 
a)  forma  giuridica  di  societa'  per  azioni,  o  di  societa'  in
accomandita per azioni, o di societa' a responsabilita'  limitata,  o
di  societa'  cooperativa,  aventi  in  ogni  caso  capitale  sociale
interamente versato non inferiore a quello  minimo  previsto  per  le
societa' per azioni; 
b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro; 
c)  possesso,  da  parte  dei   partecipanti   al   capitale,   degli
amministratori e dei dipendenti investiti di  funzioni  di  direzione
tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilita'  previsti  dagli
articoli 108, 109 e 161, comma 2, del  testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia, emanato  con  decreto  legislativo  1o
settembre 1993, n. 385. 
4. Sono comunque esclusi dalla disciplina  di  cui  al  comma  3  gli
operatori che acquistano oro  al  fine  di  destinarlo  alla  propria
lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo,  esclusivamente
in conto lavorazione, ad un titolare del marchio  di  identificazione
di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251. 
5. I dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2 sono posti  a
disposizione  delle  competenti  amministrazioni  a   fini   fiscali,
antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza  pubblica,  in  conformita'
alle  leggi  vigenti   e   con   modalita'   concordate   con   dette
amministrazioni. 
6. I contenuti e le modalita' di  effettuazione  della  dichiarazione
prevista dal comma 2 sono definiti dall'Ufficio  italiano  dei  cambi
con  provvedimento  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. L'Ufficio italiano dei  cambi  concorda  con  le
amministrazioni competenti le  modalita'  di  trasmissione  dei  dati
contenuti nella dichiarazione stessa. 
7. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal  comma  3
e' demandata, per gli intermediari diversi dalle banche,  all'Ufficio
italiano dei cambi. 
8. L'Ufficio italiano dei cambi fissa, coerentemente con gli standard
in uso nei principali mercati internazionali, gli standard  cui  deve
rispondere l'oro grezzo  per  avvalersi  della  qualifica  di  "buona
consegna" nel mercato nazionale. 
9. L'Ufficio italiano dei cambi: 
a) sulla base  di  tariffe  e  modalita'  predefinite  certifica  con
apposito  provvedimento  l'idoneita'  alla  "buona  consegna"   delle
aziende che ne facciano richiesta e risultino  in  grado,  anche  sul
piano    della    capacita'     tecnica,     dell'affidabilita'     e
dell'onorabilita', di rispettare gli standard di cui al comma 8; 
b) vigila sulla permanenza dei presupposti della  certificazione,  in
difetto dei quali provvede alla revoca del relativo provvedimento; 
c) individua sulla base di criteri predefiniti i soggetti, pubblici o
privati,  dai  quali  potranno   essere   rilasciate   alle   aziende
interessate le attestazioni tecniche e merceologiche necessarie  alla
certificazione. 
10. Restano ferme le vigenti disposizioni  in  materia  di  titoli  e
marchi dei metalli preziosi. 
11. Fatta eccezione per la Banca d'Italia, per l'Ufficio italiano dei
cambi  e  per  le  banche,  continuano  ad  applicarsi   le   vigenti
disposizioni di legge di pubblica sicurezza in materia  di  commercio
di oro.