La  nota  all'articolo  1  della  legge  costituzionale citata in
epigrafe,   pubblicata   nella  sopra  indicata  Gazzetta  Ufficiale,
riportata  alla pag. 4, seconda colonna, deve essere sostituita dalla
seguente:
      -  Il  testo  dell'art.  48 della Costituzione della Repubblica
italiana, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
    "Art.  48. - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che
hanno raggiunto la maggiore eta'.
    Il voto e' personale ed eguale, libero e segreto.
    La  legge  stabilisce  requisiti  e modalita' per l'esercizio del
diritto  di  voto  dei  cittadini  residenti all'estero e ne assicura
l'effettivita'.  A  tale  fine e' istituita una circoscrizione Estero
per  l'elezione  delle  Camere,  alla  quale sono assegnati seggi nel
numero   stabilito   da   norma   costituzionale  e  secondo  criteri
determinati dalla legge.
    Il suo esercizio e' dovere civico.
    Il   diritto  di  voto  non  puo'  essere  limitato  se  non  per
incapacita'  civile  e  per effetto di sentenza penale irrevocabile e
nei casi di indegnita' morale indicati dalla legge".