La nota all'articolo 1 della legge costituzionale citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, riportata alla pag. 4, seconda colonna, deve essere sostituita dalla seguente: - Il testo dell'art. 48 della Costituzione della Repubblica italiana, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 48. - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore eta'. Il voto e' personale ed eguale, libero e segreto. La legge stabilisce requisiti e modalita' per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettivita'. A tale fine e' istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il suo esercizio e' dovere civico. Il diritto di voto non puo' essere limitato se non per incapacita' civile e per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnita' morale indicati dalla legge".