IL COMITATO ISTITUZIONALE
  Vista  la  legge  18 maggio  1989,  n.  183,  recante "Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
10 agosto  1989,  recante  "Costituzione dell'Autorita' di bacino del
fiume Arno";
  Vista   la  legge  7 agosto  1990,  n.  253,  recante  disposizioni
integrative alla citata legge n. 183/1989;
  Visto  il  decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 "Misure urgenti per
la  prevenzione  del  rischio  idrogeologico  ed  a favore delle zone
colpite da disastri franosi nella regione Campania";
  Vista  la  legge  3 agosto  1998, n. 267 "Conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  11 giugno  1998,  n. 180, recante
misure  urgenti  per  la  prevenzione  del rischio idrogeologico ed a
favore   delle   zone  colpite  da  disastri  franosi  nella  regione
Campania";
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
29 settembre   1998   "Atto   di   indirizzo   e   coordinamento  per
l'individuazione   dei  criteri  relativi  agli  adempimenti  di  cui
all'art. 1, comma 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180";
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
1o dicembre  1998  "Conferma  dei  termini  stabiliti dal decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29 settembre  1998 per gli
adempimenti   previsti   dall'art.  1,  comma  1,  del  decreto-legge
11 giugno 1998, n. 180";
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
12 gennaio  1999  "Approvazione  della  ripartizione dei fondi di cui
all'art.  8,  comma  1,  del  decreto-legge  11 giugno  1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267";
  Visto  infine  il  decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132 "Interventi
urgenti in materia di protezione civile";
  Vista  la  legge  13 luglio 1999, n. 226 "Conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  13 luglio  1999,  n. 132, recante
interventi urgenti in materia di protezione civile";
  Considerato  che  l'Autorita' di bacino dell'Arno doveva approvare,
entro  il  31 ottobre  1999, in deroga alle procedure stabilite dalla
legge  18 maggio  1989,  n.  183,  un  piano  straordinario diretto a
rimuovere  le  situazioni  a rischio idrogeologico piu' alto, redatto
anche  sulla  base  delle  proposte delle regioni e degli enti locali
interessati  e  costruito  necessariamente  su  decisioni da assumere
entro   un   termine   molto   breve  dall'entrata  in  vigore  della
disposizione che lo prevede;
  Sottolineato  che  il  piano  straordinario  deve  prioritariamente
ricomprendere  le  aree a rischio idrogeologico per le quali e' stato
dichiarato  lo  stato  di  emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225;
  Osservato  che  lo  stesso  piano  straordinario,  anche  ai  sensi
dell'art.  1,  comma 1-bis, della legge di conversione 3 agosto 1999,
n.  226, contiene in particolare l'individuazione e la perimetrazione
delle  aree  a  rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumita'
delle   persone  e  per  la  sicurezza  delle  infrastrutture  e  del
patrimonio ambientale e culturale;
  Visto  che  per le aree cosi' perimetrate dovevano essere adottate,
entro  lo  stesso  termine  stabilito  per  l'approvazione  del piano
straordinario, misure di salvaguardia con i contenuti di cui all'art.
17  della  legge  18 maggio  1989, n. 183, comma 3, lettera d), e del
comma  6-bis, come aggiunto dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993,
n. 493;
  Considerato   che  le  aree  contemplate  dalla  presente  delibera
corrispondono  ad  aree  a rischio idraulico indicate dal decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29 settembre  1998  come a
rischio molto elevato, per le quali se ne rileva la classe di rischio
R4;
  Considerato  che  il piano straordinario e in particolare le misure
di  salvaguardia prendono in considerazione anche le aree a classe di
pericolosita'  molto  elevata, indicate come P4 e le aree interessate
da apposita direttiva indicate come B;
  Viste in special modo tutte le norme di indirizzo, di metodologia e
di   contenuto  riportate  dal  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, con particolare riferimento
a  quelle  concernenti i metodi per l'individuazione di massima delle
aree  a  rischio molto elevato, per la rispettiva perimetrazione, per
la  valutazione  dei  livelli di rischio molto elevato di classe R4 e
per la definizione delle relative misure di salvaguardia;
  Preso  atto  che  secondo le indicazioni del decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 i ristretti termini per
provvedere  hanno  reso opportuno il ricorso ad un metodo speditivo -
comunque  tecnicamente  adeguato  e  sufficiente  - per individuare e
perimetrare  le  aree in questione in tutto il territorio del bacino,
metodo  fondato  sulle analisi conoscitive di area vasta disponibili,
sulla   varia  cartografia  tematica  esistente,  sulle  informazioni
storiche  di  carattere  piu'  specifico  basate  sugli  elementi  di
conoscenza  disponibili  e  consolidati sul territorio, nonche' sulla
localizzazione   e   sulla   caratterizzazione   di   eventi  passati
riconoscibili o noti, ed infine su tutte le altre conoscenze reperite
presso gli enti territoriali compresi nel bacino dell'Arno;
  Ricordato    che    per   quanto   attiene   all'individuazione   e
perimetrazione  delle  aree a pericolosita' e rischio idraulico molto
elevato,  l'Autorita'  di  bacino  dell'Arno  ha preso tra l'altro in
considerazione:
    a) i  contenuti  del piano di bacino dell'Arno, stralcio "Rischio
idraulico", gia' adottato dal comitato istituzionale nella seduta del
5 luglio 1999;
    b) le  informazioni archiviate dal Gruppo nazionale per la difesa
dalle   catastrofi   idrogeologiche  del  Consiglio  nazionale  delle
ricerche, nell'ambito del progetto Aree vulnerate italiane (AVI);
    c) i  risultati  dello studio, appositamente realizzato, relativo
alla   "Perimetrazione  delle  aree  a  rischio  idraulico  sull'asta
principale del fiume Arno e sugli affluenti nel tratto di rigurgito";
    d) la  valutazione  delle  aree interessate da eventi alluvionali
significativi  e  in  particolare  di  quelle  soggette a inondazioni
ricorrenti e/o per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza
ai  sensi  dell'art.  5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche a
seguito  di  verifiche  attraverso  gli  uffici  regionali  del genio
civile;
    e) la  valutazione  dei  tratti critici finora rilevati sia lungo
l'Arno   sia  lungo  gli  affluenti  anche  in  considerazione  della
situazione geomorfologica locale;
    f) le  informazioni  provenienti  dalla cartografia tematica, ove
reperita,  posta  a base della pianificazione degli enti territoriali
compresi nel bacino dell'Arno;
    g) le proposte, in particolare, risultanti da ulteriori verifiche
effettuate   dalla  regione  Toscana  sulla  base  delle  indicazioni
derivanti   dai   dati   conoscitivi   dei   piani   territoriali  di
coordinamento  delle province, ove disponibili, dei piani strutturali
dei  comuni,  dai  benefici  risultanti  da recenti interventi per la
riduzione   del   rischio   idraulico  e,  piu'  in  generale,  dalle
osservazioni   e   dalle   proposte   inoltrate   dagli  enti  locali
interessati;
  Rilevato   che  i  tempi  a  disposizione  ed  i  metodi  speditivi
necessariamente  adottati  implicano  l'immediata  prosecuzione delle
attivita'  conoscitive per la verifica dell'esistenza di altre aree a
rischio  idrogeologico  molto  elevato  e nello stesso tempo inducono
l'Autorita'  di bacino a procedere periodicamente alla verifica delle
perimetrazioni  sulla  base dell'aggiornamento del quadro conoscitivo
ed anche delle specifiche richieste documentate degli enti locali;
  Osservato  che  le  misure  di  salvaguardia  adottate  per le aree
perimetrate  dal piano straordinario devono riguardare, in virtu' dei
gia' citati richiami operati dall'art. 1, comma 1-bis, della legge n.
226/1999,  e  con  gli  opportuni  adattamenti: l'individuazione e la
quantificazione  delle  situazioni di rischio idrogeologico; le norme
di tutela temporanee e l'imposizione di adeguati limiti per l'uso del
territorio  e  dei  beni  su  di  esso  ubicati al fine di assicurare
l'incolumita'  delle  persone,  la  sicurezza  delle  infrastrutture,
l'integrita'  del  patrimonio  culturale  e  ambientale; prescrizioni
speciali per evitare l'aggravamento dei rischi per effetti dannosi di
interventi  antropici; indicazioni preliminari sulle opere necessarie
per la mitigazione del rischio;
  Rilevato  che  di  conseguenza  le  stesse  norme  di  salvaguardia
disciplinano  situazioni  a  pericolosita' e a rischio molto elevato,
nelle  quali  possono  tra l'altro essere ricompresi: gli agglomerati
urbani,  comprese  le zone di espansione; le aree destinate a servizi
pubblici e privati quantitativamente piu' significativi; le strutture
sportive, ricreative e ricettive maggiormente utilizzate; le aree con
insediamenti produttivi, le infrastrutture e gli impianti tecnologici
di maggiore  rilevanza strategica; gli ambienti naturali piu' integri
o  fondamentali per la conservazione di specie animali e vegetali; il
patrimonio  culturale  riconosciuto di grande valore scientifico o di
decisiva importanza locale;
  Accertato  che  l'indicazione  delle  opere  per  la  riduzione del
rischio   non  comporta  decisioni  in  ordine  alla  verifica  della
cantierabilita'  ed  al  finanziamento di interventi, ma si pone come
base  per  le  proposte  che  le Autorita' di bacino sono chiamate ad
inoltrare  al  Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali,
ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 267,
come  modificato  dall'art. 9 della legge 13 luglio 1999, n. 226, per
la  predisposizione  dei  programmi  di  interventi  urgenti  per  la
riduzione del rischio idrogeologico;
  Richiamato  il  piano  di  bacino,  stralcio  per  la riduzione del
"Rischio idraulico", adottato dal comitato istituzionale con delibera
n.  131  del 5 luglio 1999 e approvato dal Consiglio dei Ministri con
deliberazione adottata nella seduta del 5 novembre 1999;
  Constatato   che   in   applicazione   di  quanto  sopra  il  piano
straordinario   e   le   connesse   misure   di   salvaguardia   sono
caratterizzati  in  particolare: dal collegamento tra le informazioni
utilizzate  per  la rispettiva elaborazione urgente e quelle raccolte
in    modo    coordinato    nell'ambito   degli   studi   finalizzati
all'elaborazione del piano di bacino; dalla connessione tra le scelte
del  piano  straordinario, la predisposizione del piano di bacino per
l'assetto  idrogeologico,  i  piani stralcio gia' adottati ed i piani
urgenti di emergenza di protezione civile di cui all'art. 1, comma 4,
della legge n. 267/1998;
  Considerato  come  la rimozione o la mitigazione delle situazioni a
rischio   idrogeologico   piu'   alto  non  sia  compatibile  con  la
disponibilita' finanziaria ad oggi prevista per gli anni 1999 e 2000;
  Tenuto  conto  che  le  perimetrazioni  e le misure di salvaguardia
stabilite  con  la  presente  delibera  potranno  essere  integrate e
specificate,  oltre  che in base a nuove necessita' urgenti, anche in
conseguenza di conoscenze aggiuntive di breve periodo e degli effetti
di  azioni  di  mitigazione  del  rischio,  anche nel quadro dei piu'
puntuali  interventi  di  perimetrazione  delle  aree  a  rischio, di
valutazione   approfondita  dei  rischi  e  di  individuazione  degli
interventi  di prevenzione e controllo del rischio a regime, connessi
all'elaborazione  del definitivo piano stralcio per le aree a rischio
idrogeologico  da adottarsi entro il 30 giugno 2001 nonche' collegati
alla restante pianificazione stralcio;
  Osservato  che  i  vincoli temporanei posti dalla presente delibera
sono  finalizzati  alla  tutela di interessi generali prioritari, non
hanno  contenuto  espropriativo e non fanno sorgere alcun titolo alla
corresponsione di indennizzi;
  Tenuto conto delle proposte pervenute all'Autorita' di bacino dalle
regioni  e  dagli  enti  locali  interessati al piano straordinario -
rischio idraulico;
  Viste  le delibere del comitato istituzionale n. 134 del 27 ottobre
1999  e  n.  137  del  29 novembre  1999  con  le  quali  si provvede
all'approvazione  del  "Piano  straordinario  per  la rimozione delle
situazioni  a  rischio  idrogeologico piu' alto - rischio idraulico -
nel bacino del fiume Arno";
  Visti  i  verbali delle sedute del 27 ottobre 1999, del 10 novembre
1999  e  del  29 novembre  1999  di  questo  comitato  istituzionale,
costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3 della legge n. 183/1989 dai
Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle politiche agricole
e  forestali,  per  i  beni  e le attivita' culturali, dai presidenti
delle  giunte  regionali della Toscana e dell'Umbria e dal segretario
generale,   integrato   dal   Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione  civile  in  base  all'art.  2, comma 1, del decreto-legge
11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
                              Delibera:
                               Art. 1.
             Misure di salvaguardia - rischio idraulico
  Ai  sensi  dell'art.  1, comma 1-bis, della legge n. 267/1998, come
inserito  dall'art.  9  della  legge  n. 226/1999, ed in applicazione
della legge n. 183/1989, art. 17, comma 3, lettera d), e comma 6-bis,
come aggiunto dall'art. 12 della legge n. 493/1993, in connessione ed
integrazione  con  il  "Piano  straordinario  per  la rimozione delle
situazioni  a  rischio  idrogeologico piu' alto nel bacino di rilievo
nazionale  del  fiume  Arno"  approvato  dal  comitato  istituzionale
dell'Autorita' di bacino dell'Arno con delibere n. 134 e n. 137, sono
adottate  le  misure  di salvaguardia per le aree a pericolosita' e a
rischio idraulico molto elevato, come individuate e perimetrate nella
cartografia  di  cui  all'allegato  n. 1 secondo il testo di cui agli
articoli seguenti.
  Le  misure di salvaguardia si applicano quindi alle aree del bacino
idrografico di rilievo nazionale del fiume Arno ubicate nei territori
delle  province  di  Arezzo,  Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia,
Prato, Siena e Perugia, nei seguenti comuni:
    Anghiari,  Arezzo,  Bibbiena, Bucine, Capolona, Castel Focognano,
Castel  San  Niccolo',  Castelfranco  di  Sopra, Castiglion Fibocchi,
Castiglion  Fiorentino,  Cavriglia,  Chitignano,  Chiusi della Verna,
Civitella  in  Val di Chiana, Cortona, Foiano delle Chiana, Laterina,
Loro  Ciuffenna,  Lucignano, Monte San Savino, Montevarchi, Ortignano
Raggiolo,  Pergine  Valdarno,  Pian  di Sco, Poppi, Pratovecchio, San
Giovanni  Valdarno,  Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini, Bagno a
Ripoli,  Barberino  di  Mugello,  Barberino  Val  d'Elsa,  Borgo  San
Lorenzo,    Calenzano,    Campi    Bisenzio,    Capraia   e   Limite,
Castelfiorentino, Cerreto Giudi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole,
Figline  Valdarno,  Firenze,  Fucecchio,  Gambassi  Terme,  Greve  in
Chianti,  Impruneta,  Incisa  in  Val  d'Arno, Lastra a Signa, Londa,
Montaione,  Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve,
Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San
Piero   a  Sieve,  Scandicci,  Scarperia,  Sesto  Fiorentino,  Signa,
Tavernelle  Val  di  Pesa,  Vaglia,  Vicchio,  Vinci,  Collesalvetti,
Livorno,  Altopascio,  Capannori,  Lucca,  Montecarlo, Porcari, Villa
Basilica,  Bientina,  Buti,  Calci,  Calcinaia,  Capannoli,  Casciana
Terme,  Cascina,  Castelfranco  di Sotto, Chianni, Crespina, Fauglia,
Lajatico,  Lari,  Lorenzana,  Montecatini Val di Cecina, Montopoli in
Val  d'Arno,  Palaia, Peccioli, Pisa Ponsacco, Pontedera, Riparbella,
San  Giuliano  Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce,
Santa  Maria  a  Monte,  Terricciola,  Vicopisano, Volterra, Agliana,
Buggiano,   Chiesina   Uzzanese,  Lamporecchio,  Larciano,  Marliana,
Monsummano   Terme,  Montale,  Montecatini  Terme,  Pescia,  Pieve  a
Nievole,  Pistoia,  Ponte Buggianese, Quarrata, Serravalle Pistoiese,
Uzzano,  Cantagallo,  Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato,
Vaiano,   Vernio,  Castellina  in  Chianti,  Castelnuovo  Barardenga,
Chiusi,   Colle   Val   d'Elsa,  Gaiole  in  Chianti,  Montepulciano,
Monteriggioni,  Poggibonsi,  Radda  in  Chianti,  Rapolano Terme, San
Gimignano, Sinalunga, Torrita di Siena, Castiglione del Lago e Citta'
della Pieve.