IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre
1970, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  assicurativa  e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 175, concernente
l'attuazione  della  direttiva  92/49/CEE in materia di assicurazione
diretta diversa dalla assicurazione sulla vita;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n.
220,  concernente  il regolamento di riorganizzazione degli uffici di
livello  dirigenziale  e  generale  del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
  Visto   il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n.  373  sulla
razionalizzazione di norme concernenti l'ISVAP;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  31  della  citata legge n.
990/1969  e  dell'art.  43  del  relativo  regolamento di esecuzione,
occorre  determinare  per l'anno 2000 la misura del contributo dovuto
alla  CONSAP  - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. -
Gestione  autonoma  del  "Fondo  di  garanzia  per  le  vittime della
strada",   da   ciascuna   impresa  autorizzata  all'esercizio  delle
assicurazioni  della responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
    Visto  l'art.  45, comma 33, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
dal  titolo  "Misure  di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo"  che eleva dal 3% al 4% la misura massima del contributo di
cui all'art. 31, secondo comma, della legge n. 990/1969;
  Visto  il rendiconto della gestione autonoma del "Fondo di garanzia
per le vittime della strada" per l'anno 1998, approvato dal consiglio
di amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 22 novembre 1999;
  Visto il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni  private  e di interesse collettivo in data 22 dicembre
1999,  concernente  la  determinazione  della  misura  degli oneri di
gestione per l'esercizio 2000;
  Vista  la  lettera  n.  988994  del  29  dicembre 1999 con la quale
l'ISVAP  - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse  collettivo,  ha  espresso  il  parere  che  l'aliquota del
contributo  da versare al predetto Fondo per l'anno 2000 possa essere
determinata nella misura del 4%;
  Ritenuta   l'opportunita',   in   relazione   alle  risultanze  del
rendiconto  anzidetto  e dei prevedibili impegni per l'anno in corso,
di  determinare  per  l'anno  2000 l'aliquota nella misura del 4% dei
premi incassati al netto degli oneri di gestione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  contributo  che  le  imprese  autorizzate  all'esercizio  delle
assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare
per  l'anno  2000  alla  CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi
pubblici  S.p.a.  -  Gestione  autonoma del "Fondo di garanzia per le
vittime  della  strada"  e'  determinato nella misura del quattro per
cento  (4%) dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della
detrazione  per  gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento
dell'ISVAP  - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di  interesse  collettivo  in  data  22 dicembre 1999, nelle premesse
citato.