IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi   2,   3  e  4,  relativi  alla  disciplina  dei  contratti  di
solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
alla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 -
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui  al  comma 4,  dell'art.  6,  del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma
stesso;
  Vista  l'istanza della societa' S.r.l. Scarabeo accessori inoltrata
presso  il  competente  ufficio  regionale del lavoro e della massima
occupazione,  come  da  protocollo  dello stesso, in data 22 febbraio
1999,  che  unitamente  al contratto di solidarieta' per riduzione di
orario   di   lavoro,   costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali dei lavoratori in data 12 gennaio 1999 e 31
maggio  1999  stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 18
gennaio  1999,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali,  come  previsto  dal  contratto collettivo nazionale del
settore  industria ceramica applicato, a 16 ore medie settimanali nei
confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unita', su un
organico complessivo di 30 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il periodo dal 18 gennaio 1999 al 17 gennaio
2000,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,   del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma 3, del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l.  Scarabeo  accessori,  con  sede  in Roma,  unita'  di  Civita
Castellana (Viterbo) (NID 9912VT0001), per i quali e' stato stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 16
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 24 unita', su un organico complessivo di 30 unita'.