La nota all'art. 1 della legge costituzionale citata in epigrafe,
pubblicata  nella  sopra  indicata Gazzetta Ufficiale, riportata alla
pag. 4, seconda colonna, deve essere sostituita dalla seguente:
      -  Il  testo  dell'art.  48 della Costituzione della Repubblica
italiana, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
    "Art.  48. - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che
hanno raggiunto la maggiore eta'.
    Il  voto  e'  personale  ed  eguale,  libero  e  segreto.  Il suo
esercizio e' dovere civico.
    La  legge  stabilisce  requisiti  e modalita' per l'esercizio del
diritto  di  voto  dei  cittadini  residenti all'estero e ne assicura
l'effettivita'.  A  tale  fine e' istituita una circoscrizione Estero
per  l'elezione  delle  Camere,  alla  quale sono assegnati seggi nel
numero   stabilito   da   norma   costituzionale  e  secondo  criteri
determinati dalla legge.
    Il   diritto  di  voto  non  puo'  essere  limitato  se  non  per
incapacita'  civile  e  per effetto di sentenza penale irrevocabile e
nei casi di indegnita' morale indicati dalla legge".
    Il  presente  avviso  di  "Errata-corrige"  annulla e sostituisce
quello  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18
del 24 gennaio 2000.