Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,
    Esaminata: la domanda presentata dal Consorzio di tutela dei vini
d.o.c.  "Lison Pramaggiore" - legittimato ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348
-  intesa  ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei
vini  a  denominazione  di  origine  controllata "Lison Pramaggiore",
riconosciuta  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 4 giugno
1971  e  successivamente  modificata con decreto del Presidente della
Repubblica  4 agosto  1971  e decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1985;
    Viste,   le   risultanze  della  pubblica  audizione  svoltasi  a
Pramaggiore (Venezia) il 9 novembre 1999;
                             Ha espresso
parere   favorevole   al   suo   accoglimento   proponendo,  ai  fini
dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di
produzione dei vini della denominazione di origine controllata di che
trattasi nel testo di cui appresso.
  Le  eventuali  istanze  e  controdeduzioni alla suddetta domanda di
modifica  e  alla  relativa  proposta  di disciplinare di produzione,
dovranno   essere   inviate  dagli  interessati  al  Ministero  delle
politiche  agricole  e forestali - Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini,  via Sallustiana, 10 - 00187 - Roma,
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente parere
nella Gazzetta Ufficiale.
Proposta  di  modifica  del disciplinare di produzione dei vini della
      denominazione di origine controllata, "Lison Pramaggiore"
                               Art. 1.
                            Denominazione
    La  denominazione  di  origine controllata "Lison Pramaggiore" e'
riservata  ai  vini  che  rispondono  alle  condizioni e ai requisiti
prescritti  dal  presente disciplinare di produzione per le seguenti,
tipologie:  Bianco, Rosso, Lison o Tocai italico (da Tocai friulano),
Pinot  bianco,  Chardonnay,  Pinot grigio, Riesling italico, Riesling
(da  Riesling Renano) Sauvignon, Verduzzo, Merlot, Malbech, Cabernet,
Cabernet  franc,  Cabernet  sauvignon,  Refosco  dal peduncolo rosso,
classico, novello, frizzante, spumante e riserva.