IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con  le  politiche  comunitarie,  nonche'  l'art. 5 che ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative   del   predetto   Fondo  di  rotazione  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visti  gli  articoli  74  e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142
(legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n.
52 (legge comunitaria 1994);
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284,  con  il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure
di  attuazione  della  legge  n. 183/1987 e del decreto legislativo 3
aprile  1993,  n.  96,  in  materia  di  coordinamento della politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Visti  i  regolamenti  CEE del Consiglio delle Comunita' europee in
materia  di  Fondi  strutturali  e, in particolare, il regolamento n.
2083/93 concernente il FESR;
  Visto  il  regolamento CE del consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997,
relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;
  Viste  le  determinazioni  assunte dal Comitato di sorveglianza del
Q.C.S.  obiettivo  1,  in  data  10 marzo 1999, nel cui contesto sono
state  attribuite ulteriori risorse FESR pari complessivamente a 24,7
Meuro, di cui 7,7 Meuro a favore della regione Calabria, 10,5 Meuro a
favore  della  regione  Molise  e  6,5  Meuro  a favore della regione
Sardegna;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  delle  Comunita'  europee
C(99)2626  dell'11  agosto  1999,  riguardante la regione Molise, che
recepisce quanto stabilito dal Comitato di sorveglianza suddetto;
  Considerato che a fronte delle predette risorse comunitarie occorre
provvedere   ad   assicurare   le  corrispondenti  risorse  nazionali
pubbliche per complessivi 24,7 Meuro, pari a 47,826 miliardi di lire;
  Vista  la  propria delibera n. 32/98 del 17 marzo 1998, concernente
tra  l'altro  il riparto delle risorse recate dalla legge 20 dicembre
1996,  n.  641,  pari  a  2.000  miliardi di lire, nonche' la propria
delibera  n. 70/98 del 9 luglio 1998, concernente "Riparto risorse di
cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208";
  Considerata la necessita' di specificare che le risorse della legge
n. 183/1987, gia' assegnate ai POP delle regioni dell'obiettivo 1, da
ultimo  con delibera CIPE n. 124/98 in data 11 novembre 1998, sono da
imputare  per  86,392 miliardi di lire, relative all'annualita' 1998,
alle  disponibilita'  della  legge n. 641/1996 ripartite con delibera
CIPE  n. 32/98 in data 17 marzo 1998; nonche' per 340,746 miliardi di
lire,  relative  all'annualita' 1999, alle disponibilita' della legge
n.  208/1998  ripartite  con  delibera CIPE n. 70/98 in data 9 luglio
1998;
  Considerata  la  necessita' di anticipare i tempi di adozione delle
decisioni  comunitarie per le regioni Calabria e Sardegna, al fine di
accelerare l'attuazione dei predetti interventi;
  Vista  la  nota  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione  economica,  Dipartimento per le politiche di sviluppo
n. 5/2104 del 24 settembre 1999;
  Visti  i  risultati  dei  lavori  della riunione svoltasi presso il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in data 25 ottobre
1999 con le Amministrazioni interessate;
  Sulla  base dei lavori della Commissione per il coordinamento delle
politiche   economiche   nazionali   con  le  politiche  comunitarie,
istituita  nell'ambito  del CIPE ai sensi della deliberazione CIPE n.
79/98 del 5 agosto 1998;
                              Delibera:
  1. Ai   fini   dell'attuazione  delle  azioni  aggiuntive  previste
nell'ambito  dei  POP  Calabria,  Molise  e  Sardegna  richiamati  in
premessa,  e'  autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari
complessivamente  a  47,826  miliardi  di  lire  (24,7  Meuro),  come
indicato nell'allegata tabella n. 1, che forma parte integrante della
presente delibera.
  Alla  relativa  copertura  finanziaria  si provvede come di seguito
specificato:
    a) 33,478  miliardi  di  lire, a valere sulle risorse di cui alla
legge  20  dicembre  1996,  n.  641,  nel  rispetto della modulazione
annuale prevista dalla citata delibera n. 32 del 17 marzo 1998;
    b) 14,348  miliardi  di  lire,  con disponibilita' delle suddette
Regioni.
  2. Le assegnazioni gia' disposte con propria delibera n. 124/98, in
data  11  novembre  1998, a carico della legge n. 183/1987 per l'anno
1998,  devono  intendersi a valere sulle risorse della medesima legge
n.  641/1996, limitatamente all'ammontare di 86,392 miliardi di lire,
e  nel  rispetto  della  modulazione  annuale  prevista  dalla citata
delibera n. 32/98 del 17 marzo 1998;
  Le  assegnazioni  gia'  disposte  con propria delibera n. 124/98 in
data  11  novembre  1998, a valere sulla legge n. 183/1987 per l'anno
1999,  devono  intendersi  a  valere  sulle  risorse  della  legge n.
208/1998,  limitatamente all'ammontare di 340,746 miliardi di lire, e
nel rispetto della modulazione annuale prevista dalla citata delibera
n.  70/98,  del 9 luglio 1998; resta pertanto a carico della legge n.
183/1987  il  residuo  importo  di  2,317  milioni di lire, assegnato
all'annualita' 1999.
  Conseguentemente  la  tabella  n.  2 allegata alla delibera CIPE n.
124/98  dell'11  novembre  1998, e' sostituita dalla tabella n. 2 che
forma parte integrante della presente delibera.
  3. Le somme previste dalle citate delibere CIPE n. 32/98 in data 17
marzo  1998  e  n. 70/1998 in data 9 luglio 1998, vengono erogate nei
limiti  delle risorse effettivamente acquisite dal Fondo di rotazione
ex  lege  n.  183/1987, secondo le modalita' previste dalla normativa
vigente,  sulla  base  delle richieste delle regioni interessate ed a
seguito  dell'approvazione  delle  relative  decisioni da parte della
Commissione europea.
  4.  Il  Fondo  di  rotazione  e'  autorizzato  ad  erogare le quote
stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a
quando perdura l'intervento comunitario.
  In  caso  di  rimodulazione  dei  piani  finanziari,  il  Fondo  di
rotazione  adegua  le  quote di propria competenza, fermo restando il
limite  dello  stanziamento  complessivo  disposto  con  la  presente
delibera.
  5.  Le  Regioni  adottano  tutte  le  iniziative ed i provvedimenti
necessari  per  utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti
comunitari  e nazionali relativi ai programmi operativi ed effettuano
i  controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potra' procedere ad
ulteriori,  eventuali  controlli,  avvalendosi  delle  strutture  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  6.   I   dati  relativi  all'attuazione  degli  interventi  vengono
trasmessi,   a   cura   dell'amministrazione   titolare,  al  Sistema
informativo   del   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  -  Dipartimento  della Ragioneria generale
dello Stato, secondo le modalita' vigenti.
    Roma, 5 novembre 1999
                                        Il Presidente delegato: Amato
Registrata alla Corte dei conti il 5 gennaio 2000
Registro  n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
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