IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con  le  politiche  comunitarie,  nonche'  l'art. 5 che ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative   del   predetto   Fondo  di  rotazione  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visti  gli  articoli  74  e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142
(legge  comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n.
52 (legge comunitaria 1994);
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284,  con  il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure
di  attuazione  della  legge  n.  183/1987  e del decreto legislativo
3 aprile  1993,  n.  96,  in  materia di coordinamento della politica
nazionale con quella comunitaria;
  Visti  i  regolamenti  CEE del Consiglio delle Comunita' europee in
materia di Fondi strutturali e, in particolare, il regolamento CEE n.
2085/93  concernente  il  Fondo  europeo  agricolo  di orientamento e
garanzia, sezione orientamento;
  Visto  il  regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997,
relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;
  Viste  le  determinazioni  assunte dal Comitato di sorveglianza del
Q.C.S.  obiettivo 1, in data 10 marzo 1999 - recepita nella decisione
comunitaria  C(99) 2552 del 9 agosto 1999 - nonche' in data 23 luglio
1999,  nel cui contesto sono state attribuite ulteriori risorse Feoga
a favore della regione Basilicata, per complessivi 20,560 Meuro, pari
a 39,810 miliardi di lire;
  Considerato che a fronte delle predette risorse comunitarie occorre
provvedere   ad   assicurare   le  corrispondenti  risorse  nazionali
pubbliche per complessivi 9,062 Meuro pari a 17,547 miliardi di lire;
  Vista  la  propria  delibera  in  data  17 marzo  1998,  n.  32/98,
concernente  tra  l'altro il riparto delle risorse recate dalla legge
20  dicembre  1996,  n.  641,  pari a 2.000 miliardi di lire, secondo
l'articolazione  annuale  di  cui  all'allegato  n.  2  alla predetta
delibera;
  Considerata  la  necessita' di anticipare i tempi di adozione della
decisione  comunitaria  che  recepisca  la  decisione del Comitato di
sorveglianza del Q.C.S. Obiettivo 1, in data 23 luglio 1999;
  Vista  la nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n.
6291 del 25 ottobre 1999;
  Visti  i  risultati  dei  lavori  della riunione svoltasi presso il
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato in data 25 ottobre
1999 con le amministrazioni interessate;
  Sulla  base dei lavori della Commissione per il coordinamento delle
politiche   economiche   nazionali   con  le  politiche  comunitarie,
istituita  nell'ambito  del CIPE ai sensi della deliberazione CIPE n.
79/98 del 5 agosto 1998;
                              Delibera
  1.   Ai  fini  dell'attuazione  delle  azioni  aggiuntive  previste
nell'ambito   del   POP   Basilicata,   richiamato  in  premessa,  e'
autorizzato    un    cofinanziamento    nazionale    pubblico    pari
complessivamente a 17,547 miliardi di lire (9,062 Meuro).
  Alla relativa copertura si provvede come di seguito specificato:
    a) 13,633  miliardi  di  lire  a valere sulle risorse di cui alla
legge  20 dicembre  1996,  n.  641,  nel  rispetto  della modulazione
annuale prevista dalla citata delibera n. 32 del 17 marzo 1998;
    b) 3,914  miliardi  di  lire  con  disponibilita'  della  regione
Basilicata.
  2. Le somme previste dalla citata delibera 17 marzo 1998, n. 32/98,
vengono erogate nei limiti delle risorse effettivamente acquisite dal
Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, secondo le modalita' previste
dalla  normativa  vigente,  sulla  base delle richieste della regione
interessata   ed  a  seguito  della  decisione  di  approvazione  del
programma da parte della Commissione europea.
  3.  Il  Fondo  di  rotazione  e'  autorizzato  ad  erogare le quote
stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a
quando perdura l'intervento comunitario.
  In  caso  di  rimodulazione  dei  piani  finanziari,  il  Fondo  di
rotazione  adegua  le  quote di propria competenza, fermo restando il
limite  dello  stanziamento  complessivo  disposto  con  la  presente
delibera.
  4.  La  regione  adotta  tutte  le  iniziative  ed  i provvedimenti
necessari  per  utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti
comunitari  e nazionali relativi ai programmi operativi ed effettua i
controlli  di  competenza.  Il Fondo di rotazione potra' procedere ad
ulteriori,  eventuali  controlli,  avvalendosi  delle  strutture  del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
  5.   I   dati  relativi  all'attuazione  degli  interventi  vengono
trasmessi,   a   cura   dell'amministrazione   titolare,  al  sistema
informativo   del   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  -  Dipartimento  della ragioneria generale
dello Stato, secondo le modalita' vigenti.
    Roma, 5 novembre 1999
                                        Il Presidente delegato: Amato
Registrata alla Corte dei conti il 5 gennaio 2000
Registro  n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
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