IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante misure
di   razionalizzazione   dell'organizzazione   delle  amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego;
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 luglio  1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto di monopolio di Stato, e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10 dicembre  1975,  n. 724, che reca disposizioni
sull'importazione  e  commercializzazione  all'ingrosso  dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7 marzo  1985,  n. 76, sul sistema di imposizione
fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visto  l'art.  1  della  legge  5 febbraio  1992,  n.  81,  che dal
1o gennaio  1993  eleva al 10 per cento l'aggio ai rivenditori generi
di monopolio;
  Visto   l'art.   28  del  decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,
convertito   dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427,  e  successive
modificazioni,  che  stabilisce  le  aliquote di base dell'imposta di
consumo sui tabacchi lavorati;
  Visto   l'art.   1   del  decreto  ministeriale  28 febbraio  1997,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50
del  1o marzo  1997,  che  fissa  al  58 per cento l'aliquota di base
dell'imposta di consumo sulle sigarette;
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  29 settembre  1997,  n.  328,
convertito  dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19
al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto   il  decreto  13 gennaio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 17 del 22 gennaio 1999, che
fissa,  tra  l'altro,  nell'allegata  tabella  A  la ripartizione dei
prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;
  Considerato   che   in   base  ai  dati  risultanti  dalle  vendite
nell'intero  territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei
monopoli  di  Stato,  per  le  sigarette  la  classe  di  prezzo piu'
richiesta  nel  corso  del  1999  e'  stata  quella di L. 200.000 per
chilogrammo  convenzionale  e che, pertanto, su tale classe di prezzo
di  sigarette  si  applica  l'aliquota di base prevista dall'art. 28,
comma  1,  del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla
legge  29 ottobre  1993,  n.  427,  nella  misura  del  58  per cento
stabilita  dall'art.  1  del  citato decreto ministeriale 28 febbraio
1997;
  Considerato  che  per  le  altre  sigarette l'imposta di consumo si
applica  in  base  ai  due  elementi, fisso e proporzionale, previsti
dall'art.  6 della legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso e'
pari  al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo
sulle  sigarette  della  classe  di prezzo piu' richiesta (importo di
base)  e  dell'ammontare  dell'imposta  sul valore aggiunto percepito
sulle  medesime  sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di
vendita al pubblico e' pari all'incidenza percentuale dell'importo di
base,  diminuito  dell'elemento  fisso,  sul  prezzo  di  vendita  al
pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art.  9  della  legge  7 marzo  1985,  n. 76, nella
allegata  tabella A, che sostituisce la tabella A allegata al decreto
13 gennaio  1999,  e'  fissata,  a decorrere dal 1o gennaio 2000, per
chilogrammo  convenzionale,  la ripartizione dei prezzi di vendita al
pubblico delle sigarette.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 gennaio 2000
                                       Il direttore generale: Cutrupi
Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2000
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 4