IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista  la  legge  29 ottobre  1991,  n.  358,  recante norme per la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287,  recante  il  regolamento  degli  uffici  e  del  personale  del
Ministero delle finanze;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n.
700,  ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i
quali si e' proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e
delle  relative  circoscrizioni territoriali nonche' all'enucleazione
delle funzioni degli uffici stessi;
  Visto  il decreto direttoriale 29 luglio 1998 con il quale e' stata
rideterminata  la  competenza territoriale dell'ufficio delle entrate
di Lanusei;
  Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29
del  1993, cosi' come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di
uffici  dirigenziali  generali  anche  l'adozione  di  atti  relativi
all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
  Visto  il decreto direttoriale 21 giugno 1999 con il quale, al fine
di  agevolare  lo  smaltimento  dell'arretrato  relativo al controllo
formale delle dichiarazioni I.V.A., si e' stabilito di mantenere tale
attivita'  presso gli uffici I.V.A. ancora operanti e di trasferirla,
una  volta  soppressi  i  predetti uffici, esclusivamente agli uffici
delle  entrate  dei  capoluoghi  provinciali,  consentendo cosi' agli
altri   uffici  delle  entrate  di  nuova  attivazione  di  dedicarsi
all'esecuzione dei controlli sostanziali;
  Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di
Lanusei, Feltre e Thiene;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nelle  regioni Sardegna e Veneto sono attivati gli uffici delle
entrate   specificati   nell'unita   tabella  che  costituisce  parte
integrante  del  presente  decreto.  Contestualmente  all'attivazione
delle  nuove  strutture  sono  soppressi  gli  uffici  indicati nella
medesima tabella.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  avvio degli uffici delle entrate
Lanusei  e  Thiene,  gli  uffici  dell'imposta sul valore aggiunto di
Nuoro  e  Vicenza, nonche' le locali sezioni staccate delle direzioni
regionali   delle   entrate,   esercitano   la   propria   competenza
limitatamente    all'ambito   territoriale   non   ricompreso   nelle
circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati.
  3.  Gli  uffici  dell'imposta sul valore aggiunto citati al comma 2
provvedono,  per  le  annualita'  fino  al 1996, al controllo formale
delle  dichiarazioni  I.V.A. e ai conseguenti adempimenti anche per i
contribuenti  domiciliati  nelle  circoscrizioni  facenti  capo  agli
uffici  delle  entrate di Lanusei e Thiene. All'ufficio delle entrate
di  Belluno  sono  attribuite  le competenze gia' demandate al locale
ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  in materia di controllo
formale  delle  dichiarazioni  I.V.A. per le annualita' fino al 1996,
nonche' i conseguenti adempimenti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 gennaio 2000
                                        Il direttore generale: Romano