IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
  Nelle  sedute  del  30 dicembre  1999 e del 13 gennaio 2000, con la
partecipazione  del  prof.  Stefano  Rodota',  presidente,  del prof.
Giuseppe  Santaniello,  vice  presidente,  del  prof. Ugo De Siervo e
dell'ing.  Claudio  Manganelli,  componenti,  e  del  dott.  Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  in  materia  di  tutela  delle  persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Visto  l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale
individua  come  "sensibili"  i  dati  personali  idonei  a  rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di  altro  genere,  le  opinioni  politiche,  l'adesione  a  partiti,
sindacati,  associazioni  od  organizzazioni  a  carattere religioso,
filosofico,  politico  o sindacale, nonche' i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 22, comma 3, della medesima legge,
come  modificato  dall'art. 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999,
n.  135, che ammette il trattamento dei dati "sensibili" da parte dei
soggetti  pubblici,  esclusi  gli  enti  pubblici  economici, solo se
autorizzato  da  espressa  disposizione  di  legge, nella quale siano
specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite;
  Considerato  che  per i trattamenti non autorizzati da una espressa
disposizione   di  legge  avente  tali  caratteristiche,  i  soggetti
pubblici  possono  chiedere  al  Garante  per  la protezione dei dati
personali  di  individuare,  tra le attivita' ad essi demandate dalla
legge,   quelle  che  perseguono  rilevanti  finalita'  di  interesse
pubblico  e  per  le  quali  il  trattamento  dei dati "sensibili" e'
conseguentemente   autorizzato   nelle  more  di  una  specificazione
legislativa;
  Considerato  che  diverse  amministrazioni  pubbliche  tra  cui, in
particolare,   enti   locali,   aziende  sanitarie  locali  e  uffici
periferici  dell'amministrazione statale, hanno chiesto al Garante di
individuare  alcune  attivita',  tra  quelle ad esse attribuite dalla
legge, che perseguono rilevanti finalita' di interesse pubblico;
  Considerato   che   il   termine  per  la  decisione  del  Garante,
limitatamente alle richieste presentate entro il 31 dicembre 1999, e'
di novanta giorni durante i quali il trattamento dei dati puo' essere
proseguito  sino alla decisione (art. 5, comma 4, decreto legislativo
n. 135/1999);
  Considerato  che  il  capo  I  del  decreto legislativo n. 135/1999
individua alcuni princi'pi generali in materia di trattamento di dati
sensibili e di carattere giudiziario da parte dei soggetti pubblici;
  Visto   l'articolo  22,  comma  3-bis,  della  legge  n.  675/1996,
introdotto dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999,
secondo  cui,  nei  casi  in  cui la rilevante finalita' di interesse
pubblico e' specificata per legge o con provvedimento del Garante, ma
non  sono  specificati  i  tipi di dati e le operazioni eseguibili, i
soggetti pubblici dovranno identificare e rendere pubblici, secondo i
rispettivi  ordinamenti,  i tipi di dati e di operazioni strettamente
pertinenti  e  necessari  in  relazione alle finalita' perseguite nei
singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente;
  Considerato che il citato art. 22, comma 3, della legge puo' essere
applicato  dal  Garante  anche mediante il rilascio di autorizzazioni
relative  a determinate categorie di titolari o di trattamenti cui si
riferiscono  le  richieste  presentate  (cfr.  articoli  22, comma 3,
ultimo  periodo  e  41,  comma  7,  della  legge  n.  675/1996,  come
modificato  dall'art.  4,  comma  1, del decreto legislativo 9 maggio
1997, n. 123);
  Vista l'autorizzazione del Garante n. 7/1999 del 29 settembre 1999,
relativa  al  trattamento di dati a carattere giudiziario da parte di
privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici;
  Visti gli atti d'ufficio e le richieste di soggetti pubblici sinora
pervenute;
  Considerato  che  alcune  richieste  non  devono  essere  prese  in
considerazione  in  quanto  si  riferiscono,  in  tutto o in parte, a
rilevanti  finalita' di interesse pubblico menzionate nel capo II del
citato  decreto  legislativo n. 135/1999, per le quali il trattamento
dei  dati  "sensibili"  e di carattere giudiziario e' gia' consentito
(art. 5, comma 5-bis, decreto legislativo n. 135/1999);
  Viste   le   osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario
generale  ai  sensi  dell'art. 7, comma 2, lettera a) del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;
  Relatore il prof. Ugo De Siervo;
                    Tutto cio' premesso il garante:
    1) nelle  more  di  una  specificazione  legislativa  e  ai sensi
dell'art.  22,  comma  3,  della legge n. 675/1996, individua, tra le
attivita'  che  le  leggi  demandano a soggetti pubblici, le seguenti
attivita' che perseguono rilevanti finalita' di interesse pubblico:
      a) attivita'  socio-assistenziali,  con particolare riferimento
a:
        interventi  di  sostegno  psico-sociale  e  di  formazione in
favore  di  giovani  o di altri soggetti che versano in condizioni di
disagio sociale, economico o familiare;
        interventi  anche  di rilievo sanitario in favore di soggetti
bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di
assistenza  economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento
e trasporto;
        assistenza  nei  confronti  di  minori,  anche in relazione a
vicende giudiziarie;
        indagini psico-sociali relative all'adozione di provvedimenti
di adozione anche internazionale;
        compiti di vigilanza per affidamenti tem-poranei;
        iniziative  di  vigilanza  e  di  sostegno  in riferimento al
soggiorno di nomadi;
        interventi in tema di barriere architettoniche;
      b) attivita' relative alla gestione di asili nido;
      c) attivita'  concernenti la gestione di mense scolastiche o la
fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
      d) attivita'  ricreative  o di promozione della cultura e dello
sport,  con  particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni,
mostre,  conferenze  e  manifestazioni  sportive  o  all'uso  di beni
immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
      e) attivita'   finalizzate   all'assegnazione   di  alloggi  di
edilizia residenziale pubblica;
      f) attivita' relative alla leva militare;
      g) attivita'  di polizia amministrativa locale, con particolare
riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli
in materia di ambiente;
      h) attivita' degli uffici per le relazioni con il pubblico;
      i) attivita' in materia di protezione civile;
      j) attivita'  di  supporto  al collocamento e all'avviamento al
lavoro,  in  particolare  a  cura  di centri di iniziativa locale per
l'occupazione e di sportelli-lavoro;
      k) attivita'  dei  difensori  civici  regionali  e  locali, con
particolare riferimento alla trattazione di petizioni e segnalazioni;
    2)  dichiara conseguentemente autorizzato il trattamento dei dati
sensibili  di  cui  all'art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996, da
parte  dei  soggetti  pubblici,  anche  diversi  da  quelli che hanno
presentato  richiesta,  cui  le leggi demandano le attivita' indicate
nel  precedente  punto 1), nel rispetto dei princi'pi generali di cui
agli  articoli  2,  3  e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135,  e  in  relazione  ai  tipi  di dati e di operazioni che saranno
identificati e resi pubblici dalle amministrazioni ai sensi del comma
3-bis del medesimo art. 22, secondo i rispettivi ordinamenti;
    3)  dichiara non luogo a provvedere sulle richieste riconducibili
a  finalita' menzionate nel capo II del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 135.
      Roma, 30 dicembre 1999-13 gennaio 2000
                        Il Presidente Rodota'
                        Il relatore De Sierro
                  Il segretario generale Buttarelli