IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione
della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art. 3, comma 11,
concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita';
Vista la direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 dicembre 1996 ed in particolare l'art. 24, che
valuta la possibilita' dell'esistenza di impegni o garanzie di
gestione, accordati prima dell'entrata in vigore della direttiva, che
possono non essere adempiuti dalle imprese del settore elettrico a
causa delle disposizioni della direttiva medesima;
Viste le decisioni della Commissione europea del-l'8 luglio 1999 (C
1999 1551 fin.) adottate ai sensi dell'art. 24 della direttiva
europea n. 96/92/CE con cui la medesima Commissione ha affermato che
le misure di sostegno finanziario per la copertura dei cosiddetti
costi non recuperabili vanno analizzate nell'ambito delle
disposizioni del Trattato istitutivo delle Comunita' europee in
materia di aiuti di Stato;
Visto il documento "Metodologia per l'analisi degli aiuti di Stato
connessi ai cosiddetti costi non recuperabili" predisposto dalla
Direzione generale IV della Commissione europea per la riunione
multilaterale con gli Stati membri sugli aiuti di Stato tenutasi a
Bruxelles il 14 giugno 1999, nel quale vengono proposti criteri di
ammissibilita' dei costi non recuperabili al fine del riconoscimento
di aiuti da parte degli Stati membri;
Vista la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
del 20 settembre 1999, n. 138/99 concernente la "Proposta al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di
individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico,
di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79", come integrata dalla delibera n. 192/99 del 22 dicembre 1999;
Considerato che, rispetto a tale proposta, e' necessario evitare
che gli oneri generali afferenti al sistema elettrico possano
determinare rallentamenti del processo di totale liberalizzazione
dell'attivita' di produzione dell'energia elettrica, limitando nel
tempo la compensazione della maggiore valorizzazione di cui gode
l'energia idroelettrica nel nuovo mercato liberalizzato ed evitando
penalizzazioni per la cessione di impianti prevista all'art. 8, comma
1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Considerata l'opportunita' di definire misure di sostegno
finanziario per la copertura dei cosiddetti costi non recuperabili,
peraltro applicabili solo dopo positiva analisi di conformita'
nell'ambito delle disposizioni del Trattato istitutivo delle
Comunita' europee in materia di aiuti di Stato;
Ritenuto opportuno rimandare a successivi decreti la definizione
puntuale e la quantificazione degli ulteriori oneri generali
afferenti al sistema elettrico;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonche'
quelle di cui ai seguenti commi.
2. Per imprese produttrici-distributrici si intendono le imprese
che, alla data del 19 febbraio 1997, svolgevano il servizio di
distribuzione, producendo in proprio, in tutto o in parte, l'energia
elettrica distribuita.
3. Per impianti gia' realizzati si intendono gli impianti di
generazione dell'energia elettrica che, alla data del 19 febbraio
1997, erano gia' entrati in esercizio o quelli per i quali, alla
medesima data, erano state assunte obbligazioni contrattuali
relativamente alla maggior parte, in valore, dei costi di
costruzione.