IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 10,
recante  norme  in materia di integrazione salariale per i lavoratori
del settore dell'edilizia;
  Vista  la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e
le modalita' di attuazione del citato art. 10;
  Visto  l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Vista  la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato,
alla  luce  del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993,
la precedente delibera;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  della  S.c. a r.l. Scat 5, inviata per il tramite
del  Ministero  dei  lavori  pubblici, tendente ad ottenere, ai sensi
dell'art.  10  della  legge  n.  223/1991, la proroga del trattamento
ordinario   di  Cassa  integrazioni  guadagni,  per  il  periodo  dal
5 settembre 1994 al 3 dicembre 1994;
  Sentite  le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro;
  Visto il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999, con il quale
e'   stata  accertata  la  sussistenza  dei  presupposti  di  cui  al
soprammenzionato  art.  10,  ai  fini  della  proroga del trattamento
ordinario  di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi
a decorrere dal 21 maggio 1994, dipendenti dalla societa' S.c. a r.l.
Scat 5;
  Ritenuto,  sulla  base  di  quanto  previsto dall'art. 10, comma 2,
della legge n. 223/1991, di poter autorizzare la corresponsione della
proroga  del trattamento ordinario di Cassa integrazione guadagni, in
favore  dei  lavoratori  edili  in  questione,  per un arco temporale
massimo  complessivamente  non superiore ad รท della durata dei lavori
necessari al completamento dell'opera;
  Considerato  che, nella fattispecie, il tempo che intercorre tra la
data  di  sospensione  dei  lavoratori  (23 maggio  1994)  e  la data
prevista  per  l'ultimazione  dei lavori (14 dicembre 1994) e' pari a
206 giorni;
  Ritenuto,  pertanto,  che,  nella  fattispecie, ai sensi del citato
art.  10,  comma 2, della legge n. 223/1991, il trattamento ordinario
di  integrazione  salariale sia prorogabile per un periodo massimo di
52 giorni, pari ad un quarto del predetto arco temporale;
  Considerato,  altresi', che il trattamento in questione, per la sua
natura  di  proroga  deve  intendersi  senza soluzione di continuita'
rispetto  al  periodo  precedente, periodo che, nella fattispecie, e'
stato  autorizzato  dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,
ai  sensi  del  citato  art.  10  della  legge  n.  223/1991, fino al
20 agosto 1994;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'accertamento  della sussistenza dei presupposti di
cui  all'art.  10 della legge n. 223/1991, intervenuto con il decreto
ministeriale  datato  15 novembre 1999, e' autorizzata la proroga del
trattamento  ordina-rio  di  integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori  sospesi  a decorrere dal 23 maggio 1994, dipendenti della
S.c.a.r.l.  Scat  5,  con  sede  in  Roma,  impegnata  nei  lavori di
costruzione  del  primo  gruppo  di opere funzionali per la citta' di
Catania,  cantiere  di  Misterbianco (Catania), per il periodo dal 21
agosto 1994 al 10 ottobre 1994, limite massimo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 novembre 1999
               Il direttore geneale: Daddi