IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di
solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato
dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge
1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal
comma stesso;
Vista l'istanza della societa' S.r.l. Fra-Pro inoltrata presso il
competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come
da protocollo dello stesso, in data 5 ottobre 1999, che unitamente al
contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro,
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti
organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 26 agosto 1999
stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 30 agosto 1999,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali,
come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore
industria tessile applicato a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori paria n. 50 unita', di cui n. 4
unita' lavorative in part-time; una unita' lavorativa da 30 ore medie
settimanali a 15 ore medie settimanali e 3 unita' lavorative da 20
ore medie settimanali a 10 ore medie settimanali, su un organico
complessivo di n. 50 unita';
Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di
esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
Decreta:
Art. 1.
E' autorizzata, per il periodo dal 30 agosto 1999 al 29 agosto
2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge
1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. Fra-Pro, con sede in Gallarate (Varese), unita' di Gallarate
(Varese) (NID 9903VA0026), per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 50 unita', di cui n. 4 unita' lavorative in part-time: una unita'
lavorativa da 30 ore medie settimanali a 15 ore medie settimanali e 3
unita' lavorative da 20 ore medie settimanali a 10 ore medie
settimanali, su un organico complessivo di n. 50 unita'.