IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 15,
comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che detta la
disciplina della programmazione negoziata;
Vista la propria delibera del 21 marzo 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 1997, n. 105;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante: "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni recante: "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed
integrazioni concernente: "Ordinamento delle autonomie locali";
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante: "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante: "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente:
"Regolamento recante semplificazione ed accelerazione della procedura
di spese e contabili";
Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al
Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica;
Visto l'art. 3, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che disciplina le competenze
proprie del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che
istituisce il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici;
Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che stabilisce che il Nucleo
tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
collabori con funzioni di supporto alla predisposizione,
all'aggiornamento delle Intese istituzionali di programma e alla
verifica della loro attuazione;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
Considerato che l'Intesa istituzionale di programma, che
costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione
negoziata che hanno luogo nella regione o provincia autonoma, e' lo
strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e
la giunta di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da
conseguire per i quali e' indispensabile l'azione congiunta degli
organismi predetti; che l'Intesa garantisce l'impegno tra le parti
contraenti a porre in essere ogni misura necessaria per la
programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni
concertate, secondo le modalita' e i tempi specificati nell'ambito
degli strumenti attuativi;
Considerato che dal contesto degli approfondimenti effettuati
nell'ambito dell'istruttoria delle Intese istituzionali di programma
emerge la necessita' di elaborare congiuntamente un quadro comune di
interventi di interesse interregionale e, di conseguenza, con
significative valenze anche nazionali;
Considerato che con l'Intesa vengono indicati gli accordi di
programma quadro da stipularsi tra il Governo e l'esecutivo della
regione;
Considerato che la proposta d'Intesa della regione Basilicata
prevede la stipula di accordi di programma quadro nelle seguenti
aree: viabilita' stradale, rete ferroviaria, sistemi di mobilita' e
scambio, sanita', risorse idriche, difesa del suolo ed azioni per lo
sviluppo dell'ambiente rurale, valorizzazione dei beni monumentali,
archeologici e culturali, ricerca scientifica ed innovazione
tecnologica;
Considerato che la suddetta proposta indica i parametri e le
modalita' attraverso le quali determinare le risorse (ordinarie e
straordinarie, nazionali e comunitarie) attribuite all'Intesa e da
attivare mediante gli accordi di programma quadro;
Esaminato lo schema d'Intesa istituzionale di programma da
stipularsi tra il Governo e la giunta della regione Basilicata;
Sentita nella seduta del 2 dicembre 1999 la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Delibera:
E' approvato lo schema dell'Intesa istituzionale di programma da
stipulare tra il Govenio e la giunta della regione Basilicata,
allegato alla presente deliberazione.
Roma, 21 dicembre 1999
Il Presidente delegato: Amato
Registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
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