IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  propria  deliberazione  del  31 maggio  1977, in tema di
"direttive  per  la  concessione di contributi in c/capitale ai sensi
della  legge  2 maggio 1976, n. 27" ed in particolare il punto 13, il
quale   prevede  che  per  l'acquisto  di  "automezzi  per  trasporti
specifici"  destinati  al  trasporto di prodotti industriali, possano
essere  concessi,  da  parte  degli  Istituti  di  cui all'art. 3 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 902/1976, finanziamenti
agevolati   ammissibili   soltanto  all'intervento  del  Mediocredito
Centrale e che a tali finanziamenti siano applicabili tassi agevolati
pari a quelli previsti nel decreto medesimo;
  Vista  la  deliberazione  del  CIPI  del  16 novembre 1978, recante
integrazioni  e  precisazioni  interpretative  alla deliberazione del
CIPE  del  31 maggio  1977 e, in particolare, il punto g), recante la
definizione  di  "automezzi per trasporti specifici", con la quale si
intendono  per  tali  automezzi  destinati  al  trasporto di prodotti
industriali  e  distinti  da  una particolare attrezzatura relativa a
tale scopo;
  Vista  la  nota della Commissione europea del 23 luglio 1999, prot.
SG  (99)  D/5607,  con la quale si comunica che l'aiuto concesso alle
PMI  ai  sensi  dell'art.  13 della delibera CIPE 31 maggio 1977, per
l'acquisto  di  veicoli  per  uso  speciale  o  di  veicoli muniti di
attrezzature speciali, quando i veicoli sono destinati principalmente
al  trasporto  di  merci,  e'  da  ritenersi  non  compatibile con le
normative europee;
  Considerato  che  con la predetta nota la Commissione ha chiesto al
Governo italiano l'abrogazione delle deliberazioni CIPE del 31 maggio
1977,  per  la  parte  in  cui  viene  autorizzata  la concessione di
contributi  agli  interessi per l'acquisto di automezzi per trasporti
specifici;
  Ritenuta  l'opportunita'  di emanare un provvedimento di cessazione
delle agevolazioni;
  Su  proposta  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              Delibera:
                           Articolo unico
  Con  effetto dalla data della presente deliberazione e' abrogata la
disposizione di cui al punto 13 della deliberazione adottata dal CIPE
in  data  31 maggio 1977, concernente direttive per la concessione di
contributi in c/capitale ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 27.
    Roma, 21 dicembre 1999
                                        Il Presidente delegato: Amato
Registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 2000
Registro  n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
119