IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del
24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni
delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a
calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere
eccezionale;
Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca, nonche' la riorganizzazione dell'Amministrazione
centrale;
Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la
dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e
le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
Visto l'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 307, che estende gli
interventi del Fondo di solidarieta' nazionale in favore delle
aziende agricole danneggiate nel 1997 da fitopatie di eccezionale
gravita', secondo procedure e modalita' stabilite dalla legge
14 febbraio 1992, n. 185;
Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia
dell'evento calamitoso di seguito indicato, per l'applicazione nei
territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta'
nazionale:
attacchi delle virosi della patata e del pomodoro nel 1997 nelle
province di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova e Milano;
Accertata l'esistenza del carattere eccezionale dell'evento
segnalato, per effetto dei danni alle produzioni;
Decreta:
E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi a fianco delle sottoindicate province per effetto dei
danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui
possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge
14 febbraio 1992, n. 185:
Brescia: attacchi virali del 1997 - provvidenze di cui al'art. 3,
comma 2, lettera c), nel territorio dei comuni di Acquafredda, Castel
Mella, Carpenedolo, Castenedolo, Flero, Ghedi, Offlaga;
Cremona: attacchi virali del 1997 - provvidenze di cui all'art. 3,
comma 2, lettera c), nel territorio dei comuni di Calvatone,
Casalmaggiore, Gombito, Gussola, Piadena, Rivarolo del Re ed Uniti,
Scandolara Ravara, Solarolo Rainero, Tornata, Torre De' Picenardi,
Torricella del Pizzo;
Lodi: attacchi virali del 1997 - provvidenze di cui all'art. 3,
comma 2, lettera c), nel territorio dei comuni di Lodi Vecchio e
Senna Lodigiana;
Milano: attacchi virali del 1997 - provvidenze di cui all'art. 3,
comma 2, lettera c), nel territorio del comune di Vernate;
Mantova: attacchi virali del 1997 - provvidenze di cui all'art. 3,
comma 2, lettera c), nel territorio dei comuni di Asola, Casaloldo,
Castelgoffredo, Castellucchio, Ceresara, Curtatone, Gazzoldo degli
Ippoliti, Goito, Guidizzolo, Marcaria, Medole, Rivarolo Mantovano,
Rodigo, Sabbioneta, San Martino dall'Argine, Sarginasco, Viadana,
Volta Mantovana.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2000
Il Ministro: De Castro