IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  l'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica del
24 luglio  1977,  n.  616,  concernente il trasferimento alle regioni
delle  funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Visto  il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca, nonche' la riorganizzazione dell'Amministrazione
centrale;
  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica,  attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Visto  l'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 307, che estende gli
interventi  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  in  favore delle
aziende  agricole  danneggiate  nel  1997 da fitopatie di eccezionale
gravita',   secondo  procedure  e  modalita'  stabilite  dalla  legge
14 febbraio 1992, n. 185;
  Vista   la   richiesta  di  declaratoria  della  regione  Lombardia
dell'evento  calamitoso  di  seguito indicato, per l'applicazione nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
    attacchi  delle virosi della patata e del pomodoro nel 1997 nelle
province di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova e Milano;
  Accertata   l'esistenza   del   carattere  eccezionale  dell'evento
segnalato, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi  a  fianco  delle  sottoindicate  province per effetto dei
danni  alle  produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui
possono  trovare  applicazione le specificate provvidenze della legge
14 febbraio 1992, n. 185:
  Brescia:  attacchi  virali del 1997 - provvidenze di cui al'art. 3,
comma 2, lettera c), nel territorio dei comuni di Acquafredda, Castel
Mella, Carpenedolo, Castenedolo, Flero, Ghedi, Offlaga;
  Cremona:  attacchi virali del 1997 - provvidenze di cui all'art. 3,
comma  2,  lettera  c),  nel  territorio  dei  comuni  di  Calvatone,
Casalmaggiore,  Gombito,  Gussola, Piadena, Rivarolo del Re ed Uniti,
Scandolara  Ravara,  Solarolo  Rainero, Tornata, Torre De' Picenardi,
Torricella del Pizzo;
  Lodi:  attacchi  virali  del  1997 - provvidenze di cui all'art. 3,
comma  2,  lettera  c),  nel  territorio dei comuni di Lodi Vecchio e
Senna Lodigiana;
  Milano:  attacchi  virali del 1997 - provvidenze di cui all'art. 3,
comma 2, lettera c), nel territorio del comune di Vernate;
  Mantova:  attacchi virali del 1997 - provvidenze di cui all'art. 3,
comma  2,  lettera c), nel territorio dei comuni di Asola, Casaloldo,
Castelgoffredo,  Castellucchio,  Ceresara,  Curtatone, Gazzoldo degli
Ippoliti,  Goito,  Guidizzolo,  Marcaria, Medole, Rivarolo Mantovano,
Rodigo,  Sabbioneta,  San  Martino  dall'Argine, Sarginasco, Viadana,
Volta Mantovana.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 febbraio 2000
               Il Ministro: De Castro