Avvertenza:
Il testo coordinanto qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
1. L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, come
sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134, e'
sostituito dal seguente:
(( "Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Il termine per
l'allegazione della documentazione prescritta dal secondocomma
dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, scade il 21 ottobre 2000 per
tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta
depositata entro il 31 dicembre 1999, e il 21 dicembre 2000 per tutte
le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta
depositata tra il 1 gennaio e il 21 ottobre 2000.". ))
Riferimenti normativi:
- La legge 3 agosto 1998, n. 302, reca: "Norme in tema
di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai".
- Il D.L. 17 marzo 1999, n. 64, reca: "Disciplina
transitoria per i termini di deposito della documentazione
prescritta dal secondo comma dell'art. 567 del codice di
procedura civile".
- Il testo del comma 2 dell'art. 567 del codice di
procedura civile e' il seguente:
"2. Al ricorso si debbono unire l'estratto del catasto
e delle mappe censuarie, i certificati delle iscrizioni e
trascrizioni relative all'immobile pignorato e il
certificato del tributo diretto verso lo Stato".