IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni;
Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente
norme in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente,
tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
100, recante norme per la semplificazione di alcuni adempimenti
contabili in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle
attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, il quale stabilisce che la semplificazione e la
razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme
tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono
disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto
dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la
conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli
studi di settore;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;
Ritenuto che l'osservazione del Consiglio di Stato, in ordine alla
necessita' di ricomprendere tra i destinatari delle comunicazioni,
effettuate dalle amministrazioni dello Stato, riguardanti i compensi
di cui all'articolo 4, commi 6 e 6-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche i percipienti, puo'
ritenersi superata dalla disposizione contenuta nell'articolo 7-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 1999;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Presentazione delle dichiarazioni
1. L'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' sostituito dal seguente: "1. Ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di
nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto
dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15
febbraio e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del
valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso
di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il
periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di approvazione. Il decreto di approvazione dei
modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo
4, comma 1, e dei modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34,
comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno
precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere
utilizzati.".
2. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, secondo periodo, le parole: "La presentazione
della dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "La trasmissione
della dichiarazione";
b) nel comma 2, terzo periodo, le parole: "La presentazione della
dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "La trasmissione della
dichiarazione";
c) nel comma 3, secondo periodo, le parole: "La presentazione
della dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "La trasmissione
della dichiarazione";
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Se il termine per
la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata,
scade tra il 1o gennaio ed il 31 maggio, la presentazione delle
stesse e' effettuata nel mese di maggio e la trasmissione telematica
nel mese di giugno. Tale disposizione non si applica nel caso in cui
la dichiarazione deve essere redatta, ai sensi dell'articolo 1, comma
1, sui modelli approvati entro il 15 febbraio dell'anno precedente a
quello di scadenza del termine di presentazione.";
e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Le
disposizioni in materia di termini di trasmissione delle
dichiarazioni in via telematica non rilevano ai fini dei versamenti
delle imposte, che sono comunque effettuati entro gli ordinari
termini di scadenza.";
f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. I sostituti di
imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione
unificata annuale presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31
maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare
precedente. La trasmissione della dichiarazione in via telematica e'
effettuata nel mese di giugno.";
g) nel comma 7:
1) nel primo periodo, le parole: "entro trenta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni";
2) nel secondo periodo le parole: "superiore a trenta giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "superiore a novanta giorni";
h) nel comma 9, dopo le parole: "I termini di presentazione" sono
aggiunte le seguenti: "e di trasmissione".
3. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1:
1) nel secondo periodo, le parole: "non piu' di dieci soggetti"
sono sostituite con le seguenti: "non piu' di venti soggetti";
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "E' esclusa
dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle societa' che si
sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore
aggiunto di gruppo di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La dichiarazione e'
presentata in via telematica all'amministrazione finanziaria,
direttamente o tramite un incaricato indicato al comma 3, dalle
societa' di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a
5 miliardi di lire al termine del periodo di imposta conclusosi
nell'anno solare precedente a quello in cui deve essere effettuata la
trasmissione telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b),
dello stesso articolo 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi
di lire al termine del menzionato periodo di imposta. I soggetti
incaricati di cui al comma 3 trasmettono in via telematica le
dichiarazioni. La disposizione di cui al primo periodo si applica
anche ai soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50. Il
collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria e'
gratuito.";
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi: "2-bis.
Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una societa' o ente possiede i
requisiti di cui al comma precedente, la trasmissione telematica
delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo' essere
effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso gruppo, anche non in
possesso dei menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al
gruppo l'ente o la societa' controllante e le societa' da questi
controllate come definite dall'articolo 43-ter, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. La dichiarazione puo' essere presentata in via telematica
direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e
2-bis.";
d) nel comma 3:
1) nella lettera c), le parole: "indicate nell'articolo 78,
commi 1, lettere a) e b), e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413"
sono sostituite dalle seguenti: "indicate nell'articolo 32, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze
etnico-linguistiche;";
2) nella lettera e), le parole: "a mezzo dei quali i soggetti
di cui alle lettere precedenti trasmettono le dichiarazioni" sono
soppresse;
e) il comma 6, secondo periodo, e' sostituito dal seguente: "I
soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al
sostituto di imposta ricevuta di presentazione della dichiarazione
nonche' copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere
in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa
contenuti.";
f) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti commi: "7-bis. Gli
intermediari e i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis e
2-ter effettuano la trasmissione telematica delle dichiarazioni per
le quali non e' previsto un apposito termine per la trasmissione
stessa entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la
presentazione alle banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni presentate agli intermediari
successivamente al termine previsto per la presentazione alle banche
e agli uffici postali sono trasmesse in via telematica entro un mese
dalla data della ricevuta rilasciata al contribuente ove tale termine
scade successivamente a quello previsto per la trasmissione
telematica delle medesime dichiarazioni.";
g) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. La dichiarazione si
considera presentata nel giorno in cui e' consegnata dal contribuente
alla banca, all'ufficio postale o a uno dei soggetti di cui ai commi
2-bis e 3 ovvero e' trasmessa direttamente all'amministrazione
finanziaria mediante procedure telematiche.";
h) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. La prova della
presentazione della dichiarazione e' data dalla ricevuta della banca,
dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3
o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5,
ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria
attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata
direttamente in via telematica.".
4. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' soppresso;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Le amministrazioni
di cui al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono
compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte
comunicano i dati fiscali, contributivi e assicurativi di tutti i
percipienti utilizzando il modello approvato con il decreto
dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo.";
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. I soggetti
indicati nell'articolo 29, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono
compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte
comunicano all'anagrafe tributaria mediante appositi elenchi i dati
fiscali dei percipienti. Con decreto del Ministero delle finanze sono
stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni,
previa intesa con le rispettive Presidenze e con il segretario
generale della Presidenza della Repubblica, per quanto concerne
quest'ultima. Nel medesimo decreto puo' essere previsto anche
l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti
e casse previdenziali.".
5. Nell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: "comma 3 sono
presentate" sono aggiunte le seguenti: "esclusivamente ai fini
dell'imposta sul regionale sulle attivita' produttive e";
6. Nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1:
1) nel primo periodo, le parole: "15 marzo" sono sostituite
dalle seguenti: "31 maggio";
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La
trasmissione della dichiarazione in via telematica e' effettuata
entro il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell'articolo
3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte
dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3.";
b) il comma 4 e' sostituito con il seguente: "4. In caso di
fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione
relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreche'
i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, e'
presentata dai curatori o dai commissari liquidatori entro quattro
mesi dalla nomina, con le modalita' di cui ai commi 1 e 2. Con le
medesime modalita' e nei termini ordinari, i curatori o i commissari
liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate
nell'anno solare in cui e' dichiarato il fallimento ovvero la
liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate
nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di
fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e' anche
presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione
al competente ufficio IVA o delle Entrate, ove istituito, ai fini
della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.
Qualora il termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui ai
periodi precedenti da redigere sui modelli di cui al comma 1, da
approvarsi entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui
devono essere utilizzati, scada tra il 1o gennaio ed il 31 maggio
dello stesso anno, la trasmissione in via telematica e' effettuata
entro il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell'articolo
3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte
dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3.".
c) il comma 5 e' soppresso.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinino le norme generali
regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
- Per il testo vigente dell'art. 4 del D.P.R. n.
322/1998 v. nelle note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 600/1973, e'
il seguente:
"Art. 7-bis (Certificazioni dei sostituti d'imposta). -
1. I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto
che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla
fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono
rilasciare una apposita certificazione unica anche ai fini
dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la
previdenza sociale (INPS) attestante l'ammontare
complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle
ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e
dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' gli
altri dati stabiliti con il decreto di cui all'art. 8,
comma 1, secondo periodo. La certificazione e' unica anche
ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse
previdenziali; con decreto del Ministro delle finanze,
emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
e della previdenza sociale, sono stabilite le relative
modalita' di attuazione. La certificazione unica
sostituisce quelle previste ai fini contributivi.
2. I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di
elaborazione automatica, sono consegnati agli interessati
entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in
cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro
dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di
interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui
all'art. 27 il certificato puo' essere sostituito dalla
copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e
11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 322/1998,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 1 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni
in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.). - 1. Ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a
pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati
con decreto dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro il 15 febbraio e da utilizzare per le
dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione
relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo
d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di approvazione. Il decreto di
approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti
d'imposta di cui all'art. 4, comma 1, e dei modelli di
dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4 e 37, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno
precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere
utilizzati.
2. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente
presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le
rivenditorie autorizzate. Con decreto dirigenziale, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti il
prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante
ai rivenditori. Per particolari stampati, con decreto
dirigenziale, puo' essere stabilito che la distribuzione
sia fatta direttamente dagli uffici dell'amininistrazione
finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente.
3. La dichiarazione e' sottoscritta, a pena di
nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza
legale o negoziale. La nullita' e' sanata se il
contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta
giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio
delle entrate territorialmente competente.
4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone
fisiche e' sottoscritta, a pena di nullita', dal
rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha
l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante
negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto a
sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta
giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio
delle entrate territorialmente competente.
5. La dichiarazione delle societa' e degli enti
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
presso i quali esiste un organo di controllo, e'
sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo
costituiscono o dal presidente se si tratta di organo
collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione
e' valida, salva l'applicazione della sanzione di cui
all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e successive modificazioni.
6. In caso di presentazione della dichiarazione in via
telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente
articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione
che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare".
- Il testo dell'art. 2 del citato D.P.R. n. 322/1998,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 2 (Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.). - 1. Le persone fisiche e le societa' o le
associazioni di cui all'art. 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la
dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il
1o maggio ed il 30 giugno di ciascun anno. La trasmissione
della dichiarazione in via telematica, compresa quella
unificata, e' effettuata entro il 31 ottobre di ciascun
anno.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, tenuti all'approvazione del bilancio o del
rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o
dall'atto costitutivo, presentano la dichiarazione,
compresa quella unificata annuale, entro un mese
dall'approvazione del bilancio o del rendiconto. Se il
bilancio non e' stato approvato nel termine stabilito, la
dichiarazione e' presentata entro un mese dalla scadenza
del termine stesso. La trasmissione della dichiarazione in
via telematica, compresa quella unificata, e' effettuata
entro due mesi dall'approvazione del bilancio o del
rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per
l'approvazione.
3. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche presentano la dichiarazione, compresa
quella unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del
periodo d'imposta. La trasmissione della dichiarazione in
via telematica, compresa quella unificata, e' effettuata
entro sette mesi dalla fine del periodo d'imposta.
4. Se il termine per la presentazione delle
dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, compresa quella unificata, scade tra
il 1o gennaio ed il 31 maggio, la presentazione delle
stesse e' effettuata nel mese di maggio e la trasmissione
telematica nel mese di giugno. Tale disposizione non si
applica nel caso in cui la dichiarazione deve essere
redatta ai sensi dell'art. 1, comma 1, sui modelli
approvati entro il 15 febbraio dell'anno precedente a
quello di scadenza del termine di presentazione.
4-bis. Le disposizioni in materia di termini di
trasmissione delle dichiarazioni in via telematica non
rilevano ai fini dei versamenti delle imposte, che sono
comunque effettuati entro gli ordinari termini di scadenza.
5. I sostituti di imposta che non sono tenuti alla
presentazione della dichiarazione unificata annuale
presentano la dichiarazione tra il 1o e il 31 maggio di
ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare
precedente. La trasmissione della dichiarazione in via
telematica e' effettuata nel mese di giugno.
6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai
commi da 1 a 3-bis dell'art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli
assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi
dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'art. 7,
commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 425, nonche' per i premi e per le vincite di cui
all'art. 30, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche presentano la
dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei
redditi propri.
7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate
entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva
restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per
il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo
superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma
costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle
imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e
delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
8. Salva l'applicazione delle sanzioni amministrative la
dichiarazione dei redditi, la dichiarazione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e la dichiarazione dei
sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere
errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da
redigere secondo le modalita' stabilite per le medesime
dichiarazioni e da presentare all'amministrazione
finanziaria per il tramite di un ufficio della Poste
italiane S.p.a. convenzionata.
9. I termini di presentazione e di trasmissione della
dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati
d'ufficio al primo giorno feriale successivo".
- Il testo dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 322/1998,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 3 (Presentazione delle dichiarazioni in materia
di imposte sui redditi e di I.R.A.P.). - 1. La
dichiarazione e' presentata gratuitamente
all'amministrazione finanziaria, per il tramite di una
banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a.,
convenzionate. I contribuenti con periodo di imposta
coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione
della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, della dichiarazione annuale ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto e di quella del
sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute
alla fonte nei riguardi di non piu' di venti soggetti,
presentano la dichiarazione unificata annuale. E' esclusa
dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle
societa' che si sono avvalsi della procedura di
liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di
cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con decreto
dirigenziale puo' essere esclusa dalla dichiarazione
unificata la dichiarazione del sostituto di imposta qualora
contenga particolari tipologie di ritenute alla fonte.
2. La dichiarazione e' presentata in via telematica
all'amministrazione finanziaria, direttamente, o tramite un
incaricato indicato al comma 3, dalle societa' di cui
all'art. 87, comma 1, lettera a) del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale
sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del
periodo di imposta conclusosi nell'anno solare precedente a
quello in cui deve essere effettuata la trasmissione
telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello
stesso art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi
di lire al termine del menzionato periodo di imposta. I
soggetti incaricati di cui al comma 3 trasmettono in via
telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui al
primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di
dipendenti non inferiore a 50. Il collegamento telematico
con l'amministrazione finanziaria e' gratuito.
2-bis. Nell'ambito di gruppi in cui almeno una societa'
o ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la
trasmissione telematica delle dichiarazioni di soggetti
appartenenti al gruppo puo' essere effettuata da uno o piu'
soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei
menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo
l'ente o la societa' controllante e le societa' da questi
controllate come definite dall'art. 43-ter, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
2-ter. La dichiarazione puo' essere presentata in via
telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli
indicati nei commi 2 e 2/bis.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, ragionieri e dei periti commerciali e dei
consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
e c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonche'
quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze
etnico-linguistiche;
d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le
imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro delle finanze.
4. I soggetti ai cui al comma 3 sono abilitati
dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati
contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e' revocata
quando nello svolgimento dell'attivita' di trasmissione
delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute
irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti di
sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri
autorizzati di assistenza fiscale.
5. La dichiarazione puo' essere presentata
all'amministrazione finanziaria anche mediante spedizione
effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della
raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con
certezza la data di spedizione.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se
non richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3
rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta
ricevuta di presentazione della dichiarazione nonche' copia
della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in
via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in
essa contenuti.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in
via telematica le dichiarazioni all'amministrazione
finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle dichiarazioni stesse.
1-bis. Gli intermediari e i soggetti di cui all'art. 3,
commi 2, 2-bis, e 2-ter effettuano la trasmissione
telematica delle dichiarazioni per le quali non e' previsto
un apposito termine per la trasmissione stessa entro un
mese dalla scadenza del termine previsto per la
presentazione alle banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni presentate agli intermediari
successivamente al termine previsto per la presentazione
alle banche e agli uffici postali sono trasmesse in via
telematica entro un mese dalla data della ricevuta
rilasciata al contribuente ove tale termine scade
successivamente a quello previsto per la trasmissione
telematica delle medesime dichiarazioni.
8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno
in cui e' consegnata dal contribuente alla banca,
all'ufficio postale o a uno dei soggetti di cui ai commi
2-bis e 3 ovvero e' trasmessa direttamente
all'amministrazione finanziaria mediante procedure
telematiche.
9. Le societa' e gli enti che trasmettono la
dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria
e i soggetti incaricati della predisposizione della
dichiarazione conservano, per il periodo previsto dall'art.
43, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione della quale
l'amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione o
la trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su
modello conforme a quello approvato con il decreto di cui
all'art. 1. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato
di predisporre la dichiarazione sono conservati dal
contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo
previsto dall'art. 43, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
10. La prova della presentazione della dichiarazione e'
data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di
uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta
di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla
comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante
l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata
direttamente in via telematica.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle
dichiarazioni sono stabilite con decreto dirigenziale da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di
svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni
da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a.,
comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze
derivanti dalle irregolarita commesse nello svolgimento del
servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni,
approvate con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. La misura del compenso e'
determinata tenendo conto dei costi del servizio e del
numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti
imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica si applica l'art. 12-bis, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono
rispettivamente, le convenzioni e i decreti di cui al comma
11 del presente articolo".
- Per il testo dell'ultimo comma dell'art. 73 del
D.P.R. n. 633/1972, vedasi nelle note all'art. 8.
- Per il testo dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986,
vedasi in nota all'art. 9.
- Per il testo dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n.
602/1973, vedasi nelle note all'art. 5.
- Il testo dell'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c)
del citato decreto legislativo n. 241/1997 e' il seguente:
"1. I centri di assistenza fiscale, di seguito
denominati "Centri , possono essere costituiti dai seguenti
soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da
quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del
Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza
nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa
categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla
camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture
organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui
alle lettere a) e b), previa delega della propria
associazione nazionale".
- Il testo dell'art. 4 del citato D.P.R. n. 322/1998,
como modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione dei sostituti d'imposta). - 1.
Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata, i
soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad
operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi,
sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte
secondo le disposizioni dello stesso titolo, presentano
annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (INPS) e dei premi dovuti all'istituto nazionale
per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), relativa a tutti i percipienti.
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi
necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per
la determinazione dell'ammontare dei compensi, sotto
qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi
e dei premi, nonche' per l'effettuazione dei controlli e
gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione,
esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria, l'INPS e
l'INAIL sono in grado di acquisire direttamente e
sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi
e assicurativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo'
essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
casse.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle
ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
all'art. 1 sono conservati per il periodo previsto
dall'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su
richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle
attestazioni relative ai versamenti contributivi e
assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
5. (soppresso).
6. Le amministrazioni di cui al primo comma dell'art.
29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che corrispondodo compensi, sotto qualsiasi
forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano i dati
fiscali, contributivi e assicurativi di tutti i percipienti
utilizzando il modello approvato con il decreto
dirigenziale di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo.
6-bis. I soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi
forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano
all'anagrafe tributaria mediante appositi elenchi i dati
fiscali dei percipienti. Con decreto del Ministero delle
finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le
modalita' delle comunicazioni, previa intesa con le
rispettive presidenze e con il segretario generale della
Presidenza della Repubblica, per quanto concerne
quest'ultima. Nel medesimo decreto puo' essere previsto
anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi
dovuti agli enti e casse previdenziali".
- Il testo dell'art. 29, commi 1 e 3, del citato D.P.R.
n. 600/1973, e' il seguente:
"Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori
di cui all'art. 23, devono effettuare all'atto del
pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La
ritenuta e' operata con le seguenti modalita':
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
di cui all'art. 48, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere
fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui
al comma 2, dell'art. 23;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi
da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile
delle indennita' di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8, del
citato testo unico, con la aliquota applicabile allo
scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe
di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in
mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17,
dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui
all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art.
16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico,
corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il
primo scaglione di reddito".
"Le amministrazioni della Camera dei deputati, del
Senato e della Corte costituzionale, nonche' della
Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi
delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le
somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto
del pagametto, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello
stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del
pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui
all'art. 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con dereto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette
indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i
criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni
di cui al comma 2".
- Il testo dell'art. 5 del citato D.P.R. n. 322/1998,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 5 (Dichiarazione nei casi di liquidazione). - 1.
In caso di liquidazione di societa' o enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di
societa' o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di
imprese individuali, il liquidatore nominato con
provvedimento dell'autorita' giudiziaria presenta, entro
quattro mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione
di messa in liquidazione, la dichiarazione relativa al
periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la
data stessa. Lo stesso liquidatore presenta la
dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni
di liquidazione entro quattro mesi dalla chiusura della
liquidazione stessa o dal deposito del bilancio finale, se
prescritto.
2. Nel caso in cui il liquidatore non sia nominato con
provvedimento dell'autorita' giudiziaria lo stesso, o in
mancanza il rappresentante legale, presenta le
dichiarazioni di cui al comma 1 entro l'ordinario termine
per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo
d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono
presentate, nei termini stabiliti dall'art. 2, la
dichiarazione relativa alla residua frazione del detto
periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo
d'imposta.
4. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta
amministrativa le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal
curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente
entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla
chiusura del fallimento e della liquidazione, e le
dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate
esclusivamente ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e soltanto se vi e' stato esercizio
provvisorio.
5. Resta fermo, anche durante la liquidazione,
l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti
d'imposta".
- Il testo dell'art. 8 del citato D.P.R. n. 322/1998,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 8 (Dichiarazione annuale in materia di imposta
sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di
determinati contribuenti). - 1. Salvo quanto previsto
dall'art. 3 relativamente alla dichiarazione unificata, il
contribuente presenta tra il 1o febbraio ed il 31 maggio di
ciascun anno la dichiarazione relativa all'imposta sul
valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente,
redatta in conformita' al modello approvato con decreto
dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro
il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e'
utilizzato. La trasmissione della dichiarazione in via
telematica e' effettuata entro il mese di giugno da parte
dei soggetti indicati nell'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e
3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti
indicati nel comma 11 del medesimo art. 3. La dichiarazione
annuale e' presentata anche dai contribuenti che non hanno
effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dalla
dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare
precedente hanno registrato esclusivamente operazioni
esenti dall'imposta di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo
che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui
all'art. 19-bis2 del medesimo decreto.
2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli
elementi necessari per l'individuazione del contribuente,
per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e
dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli, nonche'
gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione,
esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria e' in
grado di acquisire direttamente.
3. Le detrazioni sono esercitate entro il termine
stabilito dall'art. 19, comma 1, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta
dovuta per l'anno solare precedente, sempreche' i relativi
termini di presentazione non siano ancora scaduti, e'
presentata dai curatori o dai commissari liquidatori entro
quattro mesi dalla nomina, con le modalita' di cui ai commi
1 e 2. Con le medesime modalita' e nei termini ordinari, i
curatori o i commissari liquidatori presentano la
dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare
in cui e' dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione
coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella
parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di
fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e' anche
presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita
dichiarazione al competente ufficio IVA o delle entrate,
ove istituito, ai fini della eventuale insinuazione al
passivo della procedura concorsuale. Qualora il termine per
la presentazione delle dichiarazioni di cui ai periodi
precedenti da redigere sui modelli di cui al comma 1, da
approvarsi entro il 20 dicembre dell'anno precedente a
quello in cui devono essere utilizzati, scada tra il
1o gennaio ed il 31 maggio dello stesso anno, la
trasmissione in via telematica e' effettuata entro il mese
di giugno da parte dei soggetti indicati nell'art. 3, commi
2, 2-bis, 2-ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte
dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo art. 3.
5. (soppresso).
6. Per la sottoscrizione e la presentazione della
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto si
applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4,
art. 2, commi 7, 8 e 9 e all'art. 3.
7. I soggetti di cui all'art. 73, primo comma, lettera
e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, eseguono i versamenti dell'imposta sul valore
aggiunto secondo le modalita' e i termini indicati nel capo
terzo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".